Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1 concernente (disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) nonche determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1 gennaio 2006. (10-10-2005)
Molise
Legge n.34 del 10-10-2005
n.29 del 15-10-2005
Politiche economiche e finanziarie
2-12-2005 / Impugnata
La legge è illegittima per i seguenti motivi:

1) l'articolo 6 nell'attribuire la determinazione delle modalità di versamento e di dichiarazione del tributo speciale per il deposito in discarica ad un atto della Giunta anziché alla legge regionale, disattende quanto stabilito al comma 30 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, che prevede espressamente che le modalità di versamento del tributo (e di presentazione della dichiarazione) sono stabilite <>, ponendosi così in contrasto con l'art. 117, co. 2, lett. e), della Costituzione (cfr., per un caso analogo, sent. n. 335 del 2005);

2) L'articolo 8 prevede l'applicazione di una sanzione in misura fissa pari al 400% del tributo per omessa registrazione delle operazioni di conferimento e di una sanzione del 200% in caso di infedele registrazione. La previsione di sanzioni in misura fissa contrasta con il principio della gradualità delle misure sanzionatorie posto dall'articolo 3, comma 31, della l. n. 549/95 che prevede, invece, che le sanzioni in questione siano applicate entro limiti quantitativi minimi e massimi espressamente stabiliti.
Tale previsione di limiti minimi e massimi, infatti, non è da intendere quale facoltà del legislatore regionale di individuare, al loro interno, una misura fissa per la sanzione, bensì è una facoltà rimessa al giudice tributario nell'irrogare la sanzione, in rispetto del principio, appunto, della gradualità delle misure sanzionatorie. Prova di tutto ciò ne è la disposizione contenuta al comma 34 dell'articolo 3 della legge prima citata che prevede che <>. Il legislatore regionale, quindi, non ha potestà legislative tali da intervenire, modificandole, nelle previsioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'articolo suddetto e viola, quindi, l'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione in materia di sistema tributario, in riferimento all'articolo3, comma 31, della l. n. 549/95;

3) l'articolo 10, nell'escludere dall'applicazione delle misure agevolative previste dall'art. 9, comma 4, della l.r. n. 1 del 2003 (ovvero dalla riduzione a un quarto delle sanzioni in caso di accertamento con adesione del contribuente) chiunque esercita l'attività di gestione di una discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua il deposito incontrollato di rifiuti, disattende quanto previsto dal comma 32 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, che prevede l'applicazione, a carico di chi esercita tali attività abusive, delle sanzioni tributarie di cui al comma 31. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che le sanzioni siano ridotte ad un quarto <<(…) se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con contestuale pagamento del tributo (…)>>.
La esclusione del trattamento agevolativo previsto dalla legge regionale risulta pertanto illegittima e si pone in contrasto con l'art. 117, co. 2, lett. e), Cost., in quanto, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale (v., da ultimo, sentt. nn. 335 e 397 del 2005), <>.

4) l'articolo 14, nel prevedere che l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato con decorrenza dal 1^ gennaio 2006, si discosta, illegittimamente, da quanto statuito dalla legge statale n. 549 del 1993 che, al comma 29, dell'articolo 3, prevede che la Regione deve fissare l'ammontare dell'imposta, con legge, entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo; si fa presente che la presente legge regionale è stata pubblicata sul B.U.R. del 15-10-2005, quindi successivamente al sopra ricordato limite temporale del 31 luglio (cfr., per un'eguale fattispecie, la sent. n. 397 del 2005).
Il rilevato contrasto tra la norma regionale e la norma statale implica, così, l'illegittimo esercizio da parte della Regione Molise della propria potestà legislativa in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva a norma dell'art. 117, co. 2, lett. e), Costituzione, in riferimento all'articolo 3, comma 29, della l. n. 549/93.

Per i su esposti motivi si ritiene che la legge in esame vada impugnata innanzi la Corte costituzionale.

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