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Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane). (7-10-2005)
Sardegna
Legge n.13 del 7-10-2005
n.31 del 11-10-2005
Politiche ordinamentali e statuti
24-11-2005 /
Impugnata
La legge in esame si configura costituzionalmente illegittima per i seguenti motivi:
l’art. 3 della legge in esame rinvia all'art. 142 del d.lgs. 267/2000 per l'individuazione dei casi che determinano la rimozione e la sospensione degli amministratori locali, stabilendo che i relativi provvedimenti siano adottati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore degli enti locali.
Tale disposizione eccede la competenza statutaria della regione nella parte in cui omette di riservare agli organi statali l’adozione dei provvedimenti di rimozione o di sospensione degli amministratori locali per motivi di ordine pubblico o per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, in virtù di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 dello Statuto speciale, secondo cui la potestà legislativa primaria attribuita alla regione deve comunque essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
Si osserva, infatti, che lo Statuto di autonomia della Sardegna, pur prevedendo una competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento degli enti locali”, non può ricomprendere in tale ambito specifiche competenze in materia di ordine pubblico e di fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso, che sono da considerarsi riservate agli organi statali, secondo quanto disposto dall’art. 117, comma 2, lett. h) Cost.
Infatti, le altre regioni a statuto speciale che hanno disciplinato la rimozione e la sospensione degli amministratori locali, hanno fatto salve, però, le competenze statali in materia di ordine pubblico e sicurezza (Friuli Venezia Giulia l.r. n. 23/1997, Trentino Alto Adige l.r. n. 1/1993, Valle d'Aosta l.r. n. 54/1998, Sicilia l.r. n. 48/1991).
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