Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alle leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni. (3-10-2005)
Bolzano
Legge n.8 del 3-10-2005
n.42 del 18-10-2005
Politiche infrastrutturali
14-12-2005 / Impugnata
La legge provinciale , che introduce una serie di modificazioni a precedenti leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle seguenti norme :
1) la disposizione contenuta nell' articolo 1, comma 3 sostituisce integralmente l'articolo 66 della legge provinciale n.6/1998 in materia di appalti pubblici. La nuova norma provinciale reintroduce il principio della revisione dei prezzi, che invece rimane espressamente escluso dall'articolo 26 della legge statale in materia n. 109/1994, come modificato dalla legge n. 311/2004. Detta norma,infatti, disapplica per i lavori pubblici una norma del codice civile (art.1664), consentendo esclusivamente un particolare sistema di compensazione in caso di aumento o diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo. La previsione provinciale in esame, quindi, seppure si verta in materia di appalti pubblici riconosciuta alla competenza legislativa primaria della Provincia ai sensi dell'art 8, punto 17 dello Statuto Speciale di Autonomia di cui al D.P.R. n. 670 del 1972, eccede tuttavia dalle competenze statutarie, che devono comunque rispettare la Costituzione, in quanto incide nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117 comma 2 lettera l) della Costituzione, ponendosi specificatamente in contrasto con la citata norma statale di principio.
2) Le disposizioni contenute nell’art. 5, comma 2, subordinano l’esercizio della professione di odontotecnico al superamento di un apposito esame istituito e regolamentato su scala provinciale, individuando, in particolare, i requisiti per l’accesso alla suddetta prova e rimettendo ad una deliberazione della Giunta provinciale la definizione delle modalità di svolgimento della stessa e la composizione della Commissione d’esame. Tali disposizioni, per un verso, eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla Provincia in materia di “sanità” dall’art. 9, punto 10, dello statuto speciale di autonomia di cui al D.P.R. n. 670 del 1972, e per altro verso, dalla competenza concorrente in materia di “professioni” prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, comma 3, Cost., ed estesa, quale “forma di autonomia più ampia” (ex art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001), alla Provincia autonoma, in assenza di specifica attribuzione statutaria.Le disposizioni in oggetto risultano altresì lesive della competenza legislativa dello Stato a disciplinare, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della Costituzione, i titoli di accesso alle professioni e le prove dell'esame di Stato previsti per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Nella materia delle professioni, infatti, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentt. n. 353 del 2003, n. 319, n. 355, n. 405 e n. 424 del 2005), la potestà legislativa regionale (e provinciale) deve rispettare il principio fondamentale, già vigente nella legislazione statale (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. 112/1998, nonché dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), secondo cui "l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi" è riservata allo Stato.
Sulla figura professionale dell’odontotecnico si è specificamente espresso il Consiglio di Stato che, con il parere n. 1 dell’11 aprile 2002 (n. sez. 67/02), ha affermato che spetta allo Stato legiferare in ordine all’«individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti…[ed ai] titoli richiesti per l’accesso all’attività professionale…».
D'altra parte, tale limite, che "certamente [preclude] alle regioni [e alle province autonome] di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali" (cfr. sent. n. 359/2003), si pone come vincolo "di ordine generale" allo svolgimento della legislazione regionale (e provinciale) in materia di "professioni", stante il principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 355/2005 secondo il quale "l'individuazione di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza" ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.
Per le ragioni sopra esposte, la legge provinciale in oggetto deve essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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