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Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di Musicoterapista. (17-10-2005)
Campania
Legge n.18 del 17-10-2005
n.54 del 24-10-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
14-12-2005 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che regolamenta l'attività socio-sanitaria della "musicoterapia", prevedendo, tra l'altro, l'individuazione di una nuova figura professionale, quella del musicoterapista (art. 2, comma 1, lett. b), definendone il percorso formativo (art. 4), e istituendo infine il "registro professionale regionale del musicoterapista" con la disciplina delle procedure e dei requisiti richiesti ai nuovi operatori per il perfezionamento della relativa iscrizione (artt. 5 e 6), è illegittima in quanto eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, comma 3, Cost. nella materia concorrente delle "professioni", ed in particolare delle professioni sanitarie.
Infatti, l'istituenda figura del musicoterapista, in quanto soggetto con competenze in campo psicopedagogico-medico-musicale, che ha svolto un tirocinio in strutture della riabilitazione con supervisione clinica, è da ritenersi ricompresa nelle professioni sanitarie. Di talchè, risultano violati i principi fondamentali stabiliti dagli artt. 3-septies e 3-octies, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, che, da un lato, hanno classificato le c.d. prestazioni socio-sanitarie in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sociali a rilevanza sanitaria e sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, rinviando ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni da ricondurre a ciascuno dei tre tipi di prestazione, e, dall'altro, hanno demandato ad un decreto ministeriale il compito di individuare le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle Regioni, e di definire i relativi ordinamenti didattici.
Nella materia delle "professioni", infatti, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentt. n. 353 del 2003, n. 319, n. 355, n. 405 e n. 424 del 2005), la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale, già vigente nella legislazione statale (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. 112/1998, nonché dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), secondo cui "l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi" è riservata allo Stato.
D'altra parte, tale limite, che "certamente (preclude) alle regioni di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali" (cfr. sent. n. 359/2003), si pone come vincolo "di ordine generale" allo svolgimento della legislazione regionale in materia di "professioni", stante il principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 355/2005 secondo il quale "l'individuazione di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza" ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.
Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate, si ritiene che l'illegittimità costituzionale debba estendersi, in via consequenziale, anche alle restanti disposizioni della legge impugnata ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.
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