Dettaglio Legge Regionale

Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante. (22-11-2005)
Puglia
Legge n.13 del 22-11-2005
n.146 del 25-11-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
19-1-2006 / Impugnata
La legge regionale in oggetto, recante la disciplina attuativa della legge di riforma del mercato del lavoro (l. n. 30/2003 - cd. legge Biagi) in materia di apprendistato professionalizzante, eccede dalle competenze regionali, da un lato, ponendosi in contrasto con taluni principi fondamentali dettati - in materia di tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, comma 3, Cost.) - dal d.lgs. n. 276/2003 e, dall'altro, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l), Cost.).
Si rammenta, per completezza, che le disposizioni del suddetto decreto richiamate ai fini delle censure sotto illustrate hanno superato lo scrutinio di legittimità costituzionale della Consulta che, nella sentenza n. 50 del 2005, si è pronunciata favorevolmente sulla ripartizione di competenze, con riguardo alla regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, operata dal provvedimento legislativo statale sopra menzionato.
Quanto sopra premesso, la legge regionale in esame presenta profili di illegittimità costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni:
- l'art. 2, comma 2, nello stabilire che la Giunta regionale, "acquisiti i pareri" delle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, provveda unilateralmente alla definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante (comma 1) qualora, entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata raggiunta l'intesa con le suddette organizzazioni, contrasta con l'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003 il quale prevede, invece, che l'unica strada percorribile per l'assolvimento del predetto adempimento sia il perfezionamento di un'intesa tra la Regione e le parti sociali, ponendo i due soggetti coinvolti nel procedimento in esame su un piano di assoluta parità.
La disposizione regionale in oggetto, dunque, nell'eludere il principio dell'intesa prescritto dalla normativa statale per la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato e che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sent. 50/2005, costituisce - nel caso di specie - "corretta attuazione del principio di leale collaborazione", appare costituzionalmente censurabile laddove determina "un declassamento dell'attività di determinazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante (cfr. sentt. Corte Cost. nn. 351/1991, 27/2004 e 378/2005).
- l'art. 3, comma 4, nel prevedere che la "formazione formale" da svolgersi durante il rapporto di apprendistato debba realizzarsi "prevalentemente all'esterno dell'azienda", contrasta, da un lato, con il principio dettato dall'art. 49, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 276/2003, secondo cui il percorso formativo dell'apprendista deve essere sia interno che esterno all'azienda, non ponendosi tra i due tipi di formazione alcuna gerarchia e, dall'altro, con l'art. 49, comma 5, lett. b), dello stesso decreto che rinvia ai contratti collettivi di lavoro la determinazione "delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna ed interna alle singole aziende…".
Per completezza, si rileva che analoga censura è stata mossa nei confronti dell'art. 17, comma 4, della l.r. Marche n. 2/2005.
- l'art. 3, comma 7, nell'attribuire alla competenza regionale la disciplina del contenuto e della durata della formazione svolta all'interno dell'azienda, risulta illegittimo in quanto interviene in una materia, quale quella della formazione aziendale, che rientra "nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile", di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), Cost. (cfr., sul punto, sent. Corte Cost. n. 50/2005).


Per le ragioni sopra menzionate, si ritiene che la legge regionale in oggetto debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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