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Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grande derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4. (6-12-2005)
Trento
Legge n.17 del 6-12-2005
n.49 del 7-12-2005
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia parziale
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Provincia di Trento n.17 del 6 dicembre 2005 recante: "Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grande derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4. "
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune disposizioni ('articolo 1 , comma 1, che sostituisce il comma 1 dell''articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998 n. 4, e comma 2 , che inserisce i commi da 1 bis ad 1 septies al citato articolo 1 bis 1 l.p. 4/1998, e articoli ad essi connessi) hanno previsto una proroga a favore dei concessionari uscenti a carattere discrezionale, anticipando peraltro i tempi per la presentazione delle domande per le concessioni in scadenza entro il 2010 al 31 dicembre 2005 e hannno dispostono altresì fra gli usi prevalenti delle acque, tali da giustificare il mancato rinnovo o rilascio delle concessioni a scopo idroelettrico, anche il diretto utilizzo delle acque pubbliche, a scopo idroelettrico da parte dell’Ente proprietario mediante strutture alle proprie dirette dipendenze. Tale norme sono apparse in contrasto con le norme comunitarie in materia di liberalizzazione del mercato elettrico ed eccedere dalle competenza statutaria (artt. 9, punto 9) e 107 dello Statuto di autonomia) , violando le disposizioni contenute nelle norme di attuazione in quel momento vigenti (di cui al D.P.R.235/77 e D.Lgs.436/99) che attribuivano alla Provincia competenza legislativa nel rispetto dei principi della legislazione statale. La stessa normativa statale vigente (D.Lgs. n. 79/99, art. 16) demandava ad apposite norme d’attuazione il coordinamento tra le norme statali e gli ordinamenti speciali e ha delegato (art. 15 l. 62/2005) il Governo all’emanazione di uno o più decreti di attuazione della direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CEE .
Sono risultati pertanto violati gli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale e l'articolo 117, comma 1 della Costituzione che impongono alla Provincia Autonoma di Trento il rispetto degli obblighi comunitari.
Inoltre, l' iniziativa legislativa della Provincia di Trento - nelle more della procedura suddetta e pur essendo stato espresso dal Governo l’impegno di modificare le norme di attuazione dello Statuto Speciale censurate – ha provveduto a regolare autonomamente la stessa materia sulla quale si è incentrata l’attenzione della Commissione Europea. Essa ha quindi violato l'obbligo di leale collaborazione che incombe su Stato e Regioni ogniqualvolta siano in gioco interessi che li coinvolgono congiuntamente (art.120 Cost.), in contrasto quindi anche il rispetto delle normative comunitarie previsto dall'articolo117 comma 1 della Costituzione e che vincola anche le Province autonome ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale.
22-12-2005 /
Impugnata
La legge detta nuove disposizioni in materia di concessioni di grande derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.
Si premette che l’art. 9, punto 9), dello Statuto di autonomia prevede la competenza legislativa concorrente della Provincia in materia di “utilizzazione di acque pubbliche”, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, che sono mantenute allo Stato.
Invero,l ’art. 10 della l. cost. n. 3/2001, applica alle Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni della suddetta legge costituzionale “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”. Tuttavia,a fronte di un generale potere di legiferare rimesso alla Provincia, assume prevalente rilievo, nella fattispecie in esame, la tutela della concorrenza che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e), Cost., è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, e, segnatamente, il governo del territorio e la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia, che sono materie rimesse alla legislazione concorrente, per cui le Regioni (e le Province autonome) sono vincolate, in ogni caso, ai principi fondamentali contenuti nella legislazione statale in vigore.
In particolare, poi, la materia delle concessioni idroelettriche è attualmente disciplinata, per la Provincia di Trento, dal D.P.R. n. 235/77 (art. 1-bis), come modificato dal D.Lgs. n. 463/99.
Le predette norme di attuazione completano la disciplina nazionale contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n. 79/99, che costituisce principio fondamentale della materia, decreto emanato in attuazione dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 112/98.
Si fa presente che la Commissione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, due procedure d’infrazione avente ad oggetto tale assetto normativo statale e provinciale (lett. nn. 1999/4902 e 2002/82) riguardanti sia il diritto di preferenza accordato al concessionario uscente, sia quello riconosciuto, in Trentino Alto Adige, alle aziende elettriche delle Province e degli altri enti locali.
Si segnala in proposito che è in corso di approvazione finale alle Camere il ddl finanziaria per il 2006, che, in attuazione del parere motivato della Commissione europea del 7 gennaio 2004, ridisegna ai commi 490 e ss. la disciplina nazionale delle concessioni idroelettriche, eliminando la clausola di preferenza per il concessionario uscente. Tali disposizioni individuano come sistema ordinario di assegnazione delle concessione l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica, da indire almeno 5 anni prima della scadenza delle concessioni, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali in tema di concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, avendo particolare riguardo ad un’offerta di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.
Viene, inoltre, disposto che, in relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell’energia elettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica siano prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, a fronte della realizzazione di congrui investimenti di ammodernamento.
La norma provinciale in esame si propone invece lo scopo di superare, autonomamente, le summenzionate censure comunitarie ma essa risulta illegittima relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 1 , comma 1, che sostituisce il comma 1 dell''articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998 n. 4, e comma 2 , che inserisce i commi da 1 bis ad 1 septies al citato articolo 1 bis 1 l.p. 4/1998, e articoli ad essi connessi.
In particolare, le menzionate norme provinciali che prevedono una proroga a favore dei concessionari uscenti a carattere discrezionale, anticipando peraltro i tempi per la presentazione delle domande per le concessioni in scadenza entro il 2010 al 31 dicembre 2005 e dispongono altresì fra gli usi prevalenti delle acque, tali da giustificare il mancato rinnovo o rilascio delle concessioni a scopo idroelettrico, anche il diretto utilizzo delle acque pubbliche, a scopo idroelettrico da parte dell’Ente proprietario mediante strutture alle proprie dirette dipendenze, risultano in contrasto con le norme comunitarie in materia di liberalizzazione del mercato elettrico ed eccedono dalla competenza statutaria (artt. 9, punto 9) e 107 dello Statuto di autonomia) , violando le disposizioni contenute nelle norme di attuazione vigenti (di cui al D.P.R.235/77 e D.Lgs.436/99) che attribuiscono alla Provincia competenza legislativa nel rispetto dei principi della legislazione statale. La stessa normativa statale (D.Lgs. n. 79/99, art. 16) demanda ad apposite norme d’attuazione il coordinamento tra le norme statali e gli ordinamenti speciali e ha delegato (art. 15 l. 62/2005) il Governo all’emanazione di uno o più decreti di attuazione della direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CEE .
Risultano pertanto violati gli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale e l'articolo 117, comma 1 della Costituzione che impongono alla Provincia Autonoma di Trento il rispetto degli obblighi comunitari.
De iure condendo, è attualmente all’esame della commissione paritetica per l’emanazione delle norme d’attuazione dello Statuto speciale per il T.A.A. un controverso schema normativo che intende disciplinare, in senso innovativo, la materia delle concessioni idroelettriche, attribuendo alla Provincia la possibilità di legiferare in senso più ampio, in attuazione a tali disposizioni, anche al fine di superare le censure comunitarie.
È di tutta evidenza, però, che, fino a quando la normativa d’attuazione non entrerà in vigore, la Provincia è tenuta al rispetto della legislazione statale e degli obblighi comunitari.
Inoltre , assume prevalente rilievo nella fattispecie riguardante le regole di concorrenza per il mercato nel settore della produzione idroelettrica, la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).
La Corte costituzionale, in numerose sentenze (cfr. nn. 282/2002; 407/2002; 536/2002; 272/2004) ha chiarito che la tutela della concorrenza non è materia in senso stretto, ma rappresenta una competenza trasversale idonea ad investire una pluralità di materie individuate con criteri diversi, per le quali spetta, comunque, allo Stato non solo il compito di tutelarla, ma anche di promuovere la concorrenza, instaurando assetti concorrenziali o riducendo gli squilibri e favorendo le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato, stabilendo quindi le determinazioni che rispondono ad esigenza meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, come nel caso di specie.
Infine l’intervento provinciale, posto in essere prima dell'approvazione della norma di attuazione in itinere e delle disposizioni statali volte al superamento del contenzioso comunitario, viola anche il principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, ai sensi dell’art.120 Cost.
La legge deve quindi essere impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell' art. 127 Cost.
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