Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego. (5-12-2005)
Sardegna
Legge n.20 del 5-12-2005
n.37 del 9-12-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
24-1-2006 / Impugnata
La legge in esame, che, da un lato, disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione, agli enti locali, alle istituzioni ed ai soggetti privati, in materia di collocamento, servizi e politiche attive del lavoro e, dall'altro, contiene norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro, per un verso, eccede dalla competenza concorrente in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, comma 3, Cost., ed estesa ex art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, quale "forma di autonomia più ampia", alla Regione Sardegna alla quale è riconosciuta al riguardo, dall'art. 5, lett. b), dello statuto speciale di autonomia di cui alla l. cost. n. 3/1948 (e relativa norma di attuazione di cui al d.lgs. n. 180/2001), competenza integrativo-attuativa e, per altro verso, risulta lesiva dell'autonomia universitaria, tutelata dall'articolo 33, comma 6, Cost.
In particolare, la legge in oggetto presenta profili di illegittimità costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni:
- l'art. 38, comma 2, nel prevedere che la "formazione teorica", da svolgersi durante il rapporto di apprendistato, debba realizzarsi "in prevalenza esternamente all'azienda", contrasta, da un lato, con il principio dettato dall'art. 49, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 276/2003, secondo cui il percorso formativo dell'apprendista deve essere sia interno che esterno all'azienda, non ponendosi tra i due tipi di formazione alcuna gerarchia e, dall'altro, con l'art. 49, comma 5, lett. b), dello stesso decreto che rinvia ai contratti collettivi di lavoro la determinazione "delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna ed interna alle singole aziende…".
Per completezza, si rileva che analoga censura è stata mossa nei confronti dell'art. 17, comma 4, della l.r. Marche n. 2/2005 e dell'art. 3, comma 4, della l.r. Puglia n. 13/2005.
- l'art 5, commi 1 e 3, e l'art. 8, comma 3, lett. e), nonchè l'art. 11, comma 6, lett. e), nel prevedere, rispettivamente, il coinvolgimento delle università, insieme ad altri soggetti, nel cd. "sistema dei servizi per il lavoro" e la partecipazione delle stesse, tramite la designazione di loro rappresentanti, in organismi quali la "commissione provinciale" e la "commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro", eccedono dalle competenze regionali in quanto incidono in materia riservata allo Stato dall'art. 33, comma 6, Cost., imponendo ad esse la designazione di un rappresentante che viene unilateralmente configurato come componente necessario di organi regionali, ai quali le università dovrebbero pertanto partecipare obbligatoriamente. Come affermato, infatti, dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 134/2004, "le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse devono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati". Ritenendosi tale principio informante non solo i rapporti tra gli enti territoriali ma anche quelli tra autonomie costituzionalmente garantite (nel caso di specie autonomia regionale ed autonomia universitaria), in assenza della previsione da parte della legge regionale in oggetto del raggiungimento di un accordo con le università per l'assolvimento delle suddette funzioni, la stessa risulta costituzionalmente illegittima.


Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che la legge regionale in oggetto debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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