Dettaglio Legge Regionale

Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura (7-12-2005)
Toscana
Legge n.66 del 7-12-2005
n.45 del 16-12-2005
Politiche infrastrutturali
3-2-2006 / Impugnata
Si premette che la materia della “pesca marittima e dell'acquacoltura”, pur non figurando tra quelle elencate nell’art. 117 Cost. come materie di competenza statale esclusiva o concorrente, implica il perseguimento di molteplici interessi pubblici, riconducibili ad obiettivi di tutela dell’ecosistema e delle risorse ittiche. Tali interessi pubblici, sfuggendo per la loro stessa natura a confinamenti territoriali, richiedono una gestione unitaria, attribuibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché di rapporti internazionali dello Stato e con l’Unione europea, di cui all’art. 117, comma 2, lettere s) ed a) della Costituzione.
Sulla base di questi presupposti, la legge in esame, che detta la “disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura”, presenta i seguenti elementi di illegittimità costituzionale:

1) gli artt. 1, comma 1, lett. b); art. 2, comma 1, lett. e) e lett. f); art. 3, comma 1, lett, d); art. 7, comma 7, lett. a) e c) e comma 8; art. 12;art 13; art. 14; art. 18 e art. 19 prevedono che la regione sia titolare della funzione di rilascio delle licenze di pesca, disciplinandone gli aspetti organizzativi (individuazione degli organi preposti al rilascio) e amministrativi (regolamentazione delle relative procedure).
Tali previsioni risultano censurabili nel loro complesso, in quanto il rilascio delle licenze di pesca attiene a funzioni di programmazione e controllo connesse con la tutela dell’ecosistema e delle risorse ittiche e con le misure di sostenibilità dello sforzo di pesca. Si tratta, dunque, di misure di gestione che, facendo riferimento a interessi unitari, devono essere definite nel quadro di una unitarietà e continuità della normativa diretta alla regolamentazione del settore.
La disciplina delle relative funzioni, pertanto, è da intendersi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di cui all' art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
Ciò risulta confermato dall’art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 154/2004, emanato in attuazione della legge delega n. 38/2003 (e dunque nella vigenza del nuovo Titolo V della Costituzione), secondo cui “il controllo sulle misure di sostenibilità è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali […], anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all’esercizio della pesca professionale di cui al regolamento CEE n. 3760/92”. Lo stesso decreto sancisce infatti, all'art. 12, comma 2, la competenza dell'amministrazione centrale ad adottare "misure di sostenibilità, razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacità della flotta nazionale", mentre viene specificato, all'art. 12, comma 4, che "al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attività di pesca, favorendo la sostenibilità delle integrazioni produttive".

Pertanto, tutte le citate norme della legge in esame, che fanno riferimento alla competenza regionale quale unico organo che rilascia le licenze di pesca, sono da considerarsi illegittime, per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione e delle relative norme interposte, contenute nell’art. 12, commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 154/2004.

2)Gli artt. 2 comma 1 lett.c), 10 e 11 della legge prevedono il riconoscimento, da parte della regione, dei distretti di pesca e di acquacoltura, quali enti di partenariato tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore (art. 10), e ne disciplinano l’attività (art. 11).
Tali previsioni si configurano illegittime, in quanto il riconoscimento regionale del distretto di pesca concreta una regionalizzazione della flotta di pesca, in contrasto con i principi che regolano la pesca nazionale secondo criteri unitari in base ai quali essa può essere esercitata nelle acque nazionali e, nei casi previsti, in acque internazionali o, secondo accordi bilaterali, in acque di altre nazioni. Tali norme, quindi, invadono la competenza esclusiva statale in materia di rapporti internazionali e con l’unione europea di cui all’articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione, in relazione al regolamento CE n. 2371/2002 (in particolare agli artt. 3, 8, 9, 15, 17 e 23) ed al regolamento CE n. 3690/1993 (artt. 2 e 3). Considerato, inoltre, che con la legge finanziaria per il 2006 (l.n.266/2005, art.1, commi 366 e 367 ) è stata dettata una disciplina statale dei distretti produttivi, tra i quali anche quelli di pesca, quali libere aggregazioni di imprese, la regionalizzazione di tali distertti operata dalle citate disposizioni regionali è sucettibile di produrre effetti distorsivi del mercato ed alterare la concorrenza. Tali norme risultando quindi invasive della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) Cost.

Per questo motivo, si ritiene di promuovere la questione di illegittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 Cost.

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