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Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. (7-12-2005)
Umbria
Legge n.26 del 7-12-2005
n.52 del 14-12-2005
Politiche infrastrutturali
3-2-2006 /
Impugnata
La Legge è censurabile per le seguenti disposizioni:
- L’art.2, comma 1, anzitutto, che sostituisce il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 laddove si stabilisce che nell’ambito delle grandi strutture di vendita, nella forma del centro commerciale, “.. la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita. Tale percentuale di superficie in capo a esercizi di vicinato e medie strutture è riservata prioritariamente per almeno il cinquanta per cento a operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12”.
- L’art. 10, comma 3 e comma 4, inoltre, che sostituiscono il comma 4 e 4 bis dell’articolo 14 della legge regionale n.24 del 1999, ove si stabilisce che: “Tra domande concorrenti con titolo di priorità ai sensi del comma 2 è data priorità, tra l’altro, alla titolarità di altre grandi strutture di vendita nella regione” e “Tra le domande concorrenti prive di titolo di priorità, come definito al comma 2, è data priorità, nell’ordine, in funzione dei criteri individuati al comma 4”.(cfr lettera L).
- Infine l’art. 11, comma 1, che sostituisce l’articolo 15 comma 5 della legge regionale n. 24 del 1999, ove viene previsto: “L’ampliamento di superficie di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale destinato esclusivamente alla vendita di prodotti tipici umbri è sempre concesso nel limite massimo del dieci per cento della superficie già autorizzata. La superficie aggiuntiva concessa non può essere utilizzata per la vendita di prodotti diversi da quelli tipici umbri, pena la revoca dell’autorizzazione e l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 47 della L.R. 24/1999”.
Tali disposizioni, prevedendo criteri preferenziali per le aziende presenti nel territorio umbro determinano una grave lesione ai principi costituzionali di libera concorrenza, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’art.117, comma 2 lett. E) Cost. e di libertà di iniziativa economica producendo una disparità di trattamento tra le aziende già attive sul territorio regionale ed i soggetti provenienti da altre regioni italiane o straniere. Il criterio dell’appartenenza alla regione, inoltre, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 120 della Costituzione.
Il principio di eguaglianza contenuto all’art.3 Cost. può, senza dubbio, ritenersi violato da tutte le disposizioni in oggetto, poiché attribuiscono titoli di priorità o subordinano la concessione di autorizzazioni all’ampliamento, all’appartenenza dei soggetti beneficiari al territorio regionale.
L’art. 120 co.1 Cost. è violato, a sua volta, poichè sancisce il divieto per la Regione di “[…]adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”.
Le disposizioni in oggetto costituiscono, inoltre, ostacolo al principio comunitario in tema di diritto di stabilimento contenuto negli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della CE come attuato dal Regolamento 1612 del 1968 all’art. 3,in contrasto quindi con l'art.117, comma 1 Cost.
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che la legge regionale in oggetto debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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