Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili. (9-12-2005)
Marche
Legge n.28 del 9-12-2005
n.111 del 15-12-2005
Politiche infrastrutturali
3-2-2006 / Impugnata
La legge regionale in oggetto istituisce – come risulta dalla sua stessa rubrica – il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili (art. 1), subordinando, tra l’altro, l’iscrizione nel suddetto registro, per un verso, al possesso di un attestato di qualifica professionale (art. 2, comma 1, lett. a)), che viene rilasciato dalla Regione a seguito del superamento di un esame da tenersi al termine del relativo corso di formazione (art. 3, comma 1), organizzato – al pari della prova finale – secondo le modalità di svolgimento fissate da un emanando atto di Giunta (art. 3, comma 3 e connesso art. 9), e, per altro verso, all’iscrizione in diversi ed ulteriori albi professionali considerati affini a quello degli operatori in questione (art. 2, comma 1, lett. b)). Tale norma eccede i limiti della competenza regionale previsti dall’art. 117, comma 3, Cost. nella materia concorrente delle “professioni”.
Nella suddetta materia, infatti, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentt. n. 353 del 2003, n. 319, n. 355, n. 405 e n. 424 del 2005), la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale, che si trae dalla legislazione statale in vigore “– e segnatamente dall’art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni – ”, secondo cui “l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici” è riservata allo Stato, residuando alle Regioni “la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”.
Tra l’altro, la Suprema Corte ha recentemente esteso a tutte le professioni il menzionato principio fondamentale, affermato inizialmente con riferimento alle professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall’art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998, nonché dall’art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), rilevando come tale limite, che “certamente [preclude] alle regioni di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali” (cfr. sent. n. 359/2003), si ponga come vincolo “di ordine generale” allo svolgimento della legislazione regionale in materia di “professioni”, stante il principio sancito nelle sentenze nn. 355 e 424 del 2005 secondo il quale “l’individuazione di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza” ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.
In assenza, dunque, della previa individuazione, da parte dello Stato, della figura professionale dell’amministratore di condominio e di immobili e della definizione dei contenuti e dei requisiti culturali e tecnico-professionali afferenti la qualifica dell’operatore di cui trattasi, la potestà concorrente delle Regioni deve rispettare l’ulteriore principio fondamentale secondo cui “l’istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l’esercizio di attività professionali” è prerogativa esclusiva del legislatore nazionale avendo gli stessi “una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale”.
Per completezza di esame, si rammenta che analoga censura è stata giudicata fondata dalla Corte Costituzionale con riferimento alla legge n. 17/2003 della Regione Abruzzo che, nell’istituire il registro regionale degli amministratori di condominio, fissando, tra l’altro, i requisiti per l’iscrizione e precludendo l’esercizio della relativa attività professionale ai non iscritti, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima per violazione dei due principi fondamentali testè menzionati dettati dallo Stato nella materia concorrente delle professioni (cfr. sent. n. 355/2005).
Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate, si ritiene che l’illegittimità costituzionale debba estendersi, in via consequenziale, all’intero testo normativo ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che la legge regionale in oggetto debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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