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Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpetrazione autentica dell'articolo 59 l.r. 40/2005. (14-12-2005)
Toscana
Legge n.67 del 14-12-2005
n.46 del 23-12-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA L.R. N.67/2005
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10/02/2006, il Governo ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Toscana n. 67 del 14 dicembre 2005, recante “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 l.r. 40/2005”.
È stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto una sua disposizione (art. 6), nel prevedere il conferimento dell'incarico di direzione di strutture del Servizio Sanitario Regionale ai soli dirigenti e professori universitari in rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio stesso e specificando inoltre che il rapporto di esclusività prescinde dalla data di conferimento dell'incarico, contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost., in quanto disattende il principio fondamentale, dettato in materia di tutela della salute dall'art. 2-septies della legge n. 138 del 2004, della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo.
Per altro verso, la disposizione in questione interviene nella disciplina del rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo nella materia “ordinamento civile”, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
Infine, l’art. 6 contrasta con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della disparità di trattamento.
Per gli stessi motivi sono già state impugnate le leggi della Toscana n. 40/2005 e n. 56/2004 e dell'Emilia Romagna n. 29/2004.
Su tali impugnative, con sentenza del 2006, n. 181, si è pronunciata la Corte Costituzionale che ha riconosciuto l’infondatezza delle censure formulate.
La Corte infatti, con tale pronuncia, precisando che la materia interessata dalla disposizione in esame deve essere individuata nella “tutela della salute”, ha negato la portata di principio fondamentale all’art. 2-septies della L. n. 138/2004 ed ha riconosciuto alle Regioni uno spazio di intervento in merito alla «determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute» di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 e quindi la libertà di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie, anche privilegiando il regime del rapporto esclusivo.
Per quanto concerne poi il presunto contrasto con l’art. 3 della Costituzione, la Corte, nel ribadire quanto già affermato in passato (sentenza n. 330 del 1999), sostiene che nel «quadro di una evoluzione legislativa diretta a conferire maggiore efficienza, anche attraverso innovazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti, all'organizzazione della sanità pubblica così da renderla concorrenziale con quella privata, (…) non appare irragionevole la previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale», e ciò anche in ragione del fatto «che la denunciata – e comunque indiretta – limitazione all'esercizio della libera professione», risulta «peraltro frutto di una precisa scelta del medico».
Sulla base del pronunciamento della Corte Costituzionale, appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa della legge regionale indicata in oggetto e si ritiene quindi che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
Anche il Ministero della Salute concorda sull'opportunità di rinunciare all'impugnativa.
10-2-2006 /
Impugnata
Il provvedimento legislativo in esame, nell'intervenire sulla legge regionale n. 40/2005 in materia di servizio sanitario regionale, fornendo, tra l'altro, all'art. 6, l'interpretazione autentica dell'art. 59 della legge che provvede a modificare, già oggetto di un'impugnativa governativa deliberata nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29/04/2005, eccede dalla competenza legislativa regionale.
L'art. 6 testè menzionato, infatti, nel chiarire che l'art. 59 della l.r. n. 40/2005 va interpretato nel senso che gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie conferiti ai dirigenti sanitari "presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo" e che gli stessi incarichi conferiti al personale universitario (professori e ricercatori) "presuppongono l'esercizio della attività assistenziale esclusiva per tutta le durata dell'incarico indipendentemente dalla data del loro conferimento", si pone in contrasto, al pari dell'art. 59, già oggetto di impugnativa, con il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute dall'art. 2-septies della legge n. 138 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2004. Tale articolo, infatti, nel sostituire il comma 4 dell'art. 15-quater del d.lgs. 502/1992, introdotto dal d.lgs. 229/1999, statuisce, per un verso, che i soggetti sopra indicati possano optare per il rapporto di lavoro non esclusivo e, per altro verso, che "la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse".
La disposizione regionale in esame, pertanto, nel subordinare il conferimento dei predetti incarichi all'esclusività del rapporto di lavoro, specificando inoltre che il rapporto di esclusività prescinde dalla data di conferimento dell'incarico, per un verso contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost. disattendendo il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo (principio, questo, conseguente alla scelta del legislatore statale di superare il principio della "irreversibilità" che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari come delineato dal d.lgs. 229/1999); per altro verso, interviene nella disciplina del rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo nella materia “ordinamento civile”, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
L’art. 6, inoltre, contrasta con l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della disparità di trattamento. E' infatti irragionevole differenziare i dirigenti sanitari in regime di esclusività con il Servizio sanitario dai dirigenti che, invece, non hanno optato per tale rapporto: il rapporto di lavoro non esclusivo non incide, infatti, in alcuna maniera, sulla disponibilità che il dirigente sanitario deve comunque garantire e sullo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Né è dato ravvisare nella menzionata differenza tra dirigenti sanitari la tutela di un interesse di rango costituzionale tale da giustificare il diseguale trattamento. La disposizione censurata pone infine una irragionevole disparità di trattamento nell'ambito del personale universitario fondata su di un fatto accidentale quale il rapporto esistente o inesistente con la Regione.
Si evidenzia, inoltre, che analoga impugnativa è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 23/12/2004 e 11/02/2005 con riferimento, rispettivamente, alle leggi della Toscana n. 56/2004 e dell’Emilia-Romagna n. 29/2004.
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che la legge regionale in esame debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
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