Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008(legge finanziaria 2006) (23-12-2005)
Bolzano
Legge n.13 del 23-12-2005
n.1 del 3-1-2006
Politiche economiche e finanziarie
23-2-2006 / Impugnata
La legge in esame è illegittima per i seguenti motivi:
l'articolo 17, recante: , viola gli articoli 8 e 4 dello statuto speciale della Provincia di Bolzano in quanto non risulta dettato in armonia con l'articolo 9 della Costituzione.
Infatti, a norma dell'articolo 8 dello Statuto del Trentino Alto Adige le Province di Trento e di Bolzano "..hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:…3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare…". Il citato art. 4 prevede che la potestà legislativa provinciale debba essere esercitata "in armonia con la Costituzione.".
Orbene, la Costituzione, all'art. 9, pone, tra i principi fondamentali, il dovere della Repubblica di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione; questo principio verrebbe, dunque, leso dall'art. 17, della legge in esame, nella parte in cui prevede che l'istituto del diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del d. lgs. n. 42/04, trovi applicazione, per beni oggetto di finanziamento leasing, solamente per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario; inoltre, il suddetto articolo aggiunge che il diritto di prelazione, non trova, altresì, applicazione in caso di operazioni di lease-back, se il locatario si obbliga contrattualmente ad esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di leasing. Va specificato inoltre che, il D.p.r. 1.11.1973, n. 690, recante "norme d'attuazione dello statuto speciale per le Regione Trentino Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare", all'articolo 6, comma 2, esplicitamente prevede che spetta alle Province il diritto di prelazione sui beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare.
Laddove, quindi, si deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'articolo 17 contrasta con gli articoli 4 e 8 dello Statuto, che espressamente prevedono che la potestà legislativa primaria debba essere emanata in armonia con la Costituzione, in relazione all'articolo 9 della Costituzione, il quale afferma che la Repubblica <>, nonché l'articolo 6 del D.p.r. 1.11.1973, n. 690, in relazione all'articolo 117, comma 2, lett. s) in materia di tutela dei beni culturali.

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