Dettaglio Legge Regionale

Istituzione dell'Istituto oncologico veneto. (22-12-2005)
Veneto
Legge n.26 del 22-12-2005
n.121 del 27-12-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE DI IMPUGNATIVA L.R. VENETO N. 26/2005

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23/02/2006, il Governo ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Veneto n. 26/2005, recante "Istituzione dell'Istituto oncologico veneto", rilevando la presenza di disposizioni non rispettose, con riguardo alla materia concorrente della "tutela della salute" (art. 117, comma 3, Cost.), dei principi fondamentali dettati dallo Stato nel d.lgs. 288/2003 e nel relativo atto di intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004 con riguardo alla disciplina degli IRCCS.
Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni contenute nell'art. 3, commi 4 e 5, le quali rimettono la nomina dei Presidenti del Consiglio di indirizzo e verifica e del Collegio sindacale dell'Istituto veneto in capo alla Regione, laddove la normativa statale prevede che il Presidente del CIV sia nominato dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione e che il Presidente del Collegio sindacale sia eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.
I punti di censura sopra rilevati possono, tuttavia, ritenersi superati, alla luce delle seguenti considerazioni:
- la legge della Regione Emilia-Romagna n. 2/2006, recante "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico", pur contenendo disposizioni analoghe a quelle della legge della Regione Veneto sopramenzionate, è stata ritenuta dal Governo costituzionalmente legittima. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, infatti, la non impugnativa della l.r. n. 2/2006 nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27/04/2006.
- nella sentenza n. 270/2005, la Corte Costituzionale ha giudicato illegittime, perché viziate da eccessiva analiticità, talune disposizioni contenute nella legge delega n. 3/2003 e nel relativo d.lgs. n. 288/2003 che, concernendo la composizione di alcuni organi degli IRCCS e la designazione dei loro membri, possono ritenersi riconducibili alla fattispecie considerata dalle disposizioni della legge del Veneto sopra menzionate.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della l.r. n. 26/2005 con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5, si ritiene sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso. La rinuncia non è, però, totale dal momento che nei confronti della legge regionale in oggetto sono state mosse censure ulteriori in ordine alla disciplina degli IRCCS per le quali permangono i dubbi di illegittimità costituzionale a suo tempo rilevati.
23-2-2006 / Impugnata
La legge regionale in esame, che istituisce l'Istituto oncologico veneto, promuovendone il riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), stabilendone i compiti, la disciplina e l'organizzazione, eccede dalle competenze regionali.
E' opportuno premettere che la materia oggetto della legge regionale in esame, concernente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) non trasformati in Fondazioni, è stata esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 270 del 2005. In tale pronuncia la Consulta ha chiarito che, pur non potendosi ricondurre la normativa relativa agli IRCCS alla potestà legislativa statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. g), Cost., non potendo tali Istituti essere considerati enti nazionali (bensì enti a mera "rilevanza nazionale"), tuttavia l'esigenza di garantire un'adeguata uniformità al sistema e la tutela di alcuni interessi unitari esistenti in materia giustifica l'attrazione in capo allo Stato, in via di sussidiarietà, di funzioni che sono di competenza delle Regioni, non potendosi dubitare che la previsione e la disciplina degli enti pubblici operanti nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica siano, sotto il profilo organizzativo, di competenza regionale e debbano, pertanto, essere oggetto della corrispondente potestà legislativa. Peraltro, sempre secondo la Corte, l'"attrazione per sussidiarietà" in capo allo Stato esige, "al fine di evitare un improprio svuotamento delle... prescrizioni costituzionali,…la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni interessate, secondo i moduli di leale collaborazione più volte indicati come ineliminabili" dalla stessa Consulta (cfr., fra le altre, le sentt. nn. 6/2004 e 303/2003).
Lo Stato, dunque, è legittimamente intervenuto in materia di IRCCS, avocando a sé certi poteri (con la legge n. 3/2003 e con il d.lgs. n. 288/2003) ma al contempo affiancando ad essi la previsione di una necessaria intesa con le Regioni, come risulta chiaramente dall'art. 5 del d.lgs. n. 288/2003 nella parte in cui è rimessa ad un atto di intesa, da raggiugere in sede di Conferenza Stato-Regioni, la determinazione delle "modalità di organizzazione, di gestione e di funzionameto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni". Intesa che, in attuazione dell'art. 5 testè citato, è stata raggiunta con l'accordo Stato-Regioni del 1° luglio 2004.
Di talchè si ritiene che nella materia degli IRCCS (non trasformati in Fondazioni) la potestà legislativa regionale debba rispettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nel d.lgs. n. 288/2003 e del relativo Atto d'intesa, che del primo costituisce parte integrante, profilandosi altrimenti - come accade nella fattispecie in esame - la violazione, per un verso, dell'art. 117, comma 3, Cost. e, per altro verso, del principio della leale collaborazione istituzionale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 117 e 118, comma 1, Cost.
In particolare, la legge regionale in oggetto presenta i summenzionati profili di illegittimità costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni:
- l'art. 3, comma 3, nello stabilire che i componenti del consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto oncologico veneto siano nominati dal Consiglio regionale, senza prevedere alcuna designazione ministeriale, si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1, dell'Atto di intesa, il quale prevede una diversa composizione del CIV, statuendo che lo stesso sia “composto da cinque membri, due dei quali nominati dal Ministro della Salute e due dal Presidente della regione ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione”.
- l'art. 3, comma 4, nello stabilire che il presidente del consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto sia nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti del consiglio stesso, si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1, dell'Atto di intesa, laddove si prevede che il suddetto soggetto sia nominato dal Ministro della Salute, sentito il presidente della Regione.
- l'art. 3, comma 5, nello statuire che il presidente del collegio sindacale dell'Istituto sia nominato dal direttore generale tra i componenti (tre) designati dal Consiglio regionale, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 288/2003, il quale dispone che il presidente venga eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.
- l'art. 3, comma 6, nello statuire che l'incarico del direttore scientifico dell'Istituto non possa essere rinnovato per più di una volta consecutiva, si pone in contrasto con l'art. 3, comma 5, dell'Atto di intesa, il quale dispone, senza porre alcuna limitazione, che il suddetto incarico possa essere rinnovato.
- l'art. 3, comma 7, nello stabilire che sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione, la Giunta regionale nomini un commissario incaricato dell'amministrazione dell'Istituto, si pone in contrasto con l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 288/2003, il quale attribuisce il potere di nomina del suddetto soggetto al Ministro della Salute.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che la legge regionale in esame debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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