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Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023. (2-12-2021)
Basilicata
Legge n.55 del 2-12-2021
n.85 del 2-12-2021
Politiche economiche e finanziarie
31-1-2022 /
Impugnata
La legge Regione Basilicata n. 55 del 2 dicembre 2021 recante “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 6 per violazione dell’art. 117,secondo comma, lett. e) della Costituzione per i motivi di seguito riportati.
Attraverso il rinvio all’allegato O2 alla legge in esame, l’art. 6 prevede che il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 (derivante dalla gestione degli esercizi finanziari 2018 e 2019) trovi copertura negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.
A sua volta, l’allegato O2 rappresenta un prospetto (“Analisi e modalità di copertura del disavanzo”) nel quale sono indicate le componenti del disavanzo al 31 dicembre 2020 (pari a complessivi euro 52.579.473,84) a loro volta costituite dal disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2018 (euro 5.728.166,38) e dal disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2019 (euro 46.851.307,46). L’allegato O2 prevede inoltre, come modi di copertura del disavanzo, le seguenti cifre: euro 3 milioni nel 2021, euro 30 milioni nel 2022 ed euro 19.579.473,84 nel 2023.
Tanto premesso, ed in continuità con la legge regionale n. 20/2021 (Bilancio di previsione 2021-2023), impugnata con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, i modi di copertura del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 non sono conformi all’art. 42 comma 12 del D.lgs. n. 118/2011 che prevede che l'eventuale disavanzo di amministrazione - accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto - è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. Pertanto, in applicazione di tale disposizione, il disavanzo al 31 dicembre 2020 (derivante dalla gestione 2018 e dalla gestione 2019 e pari complessivamente ad euro 52.579.473,84) deve essere applicato all’esercizio 2021. Tale difformità non rappresenta una questione meramente formale, ma produce effetti sostanziali in termini di errate registrazioni contabili che riguardano l’intero bilancio di previsione ed i suoi allegati, rappresentando il Disavanzo di amministrazione la prima voce della Spesa.
L’allegato O2 non è inoltre conforme - sia per la denominazione delle colonne della prima Tabella sia per la compilazione - al prospetto previsto dal principio applicato 9.11.7 (relativo agli enti che presentano un disavanzo di amministrazione presunto in sede di approvazione del bilancio) dell’Allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011. A loro volta, anche l’applicazione dei principi applicati 9.2.27 e 9.2.28 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 comporta che il disavanzo non ripianato derivante dalla gestione 2018 e dalla gestione 2019, pari complessivamente ad euro 52.579.473,84, debba essere ripianato e, quindi, applicato all’esercizio 2021.
Infine, l’allegato O2 indica l’importo di euro 66.338.950 quale disavanzo di amministrazione al 31/12/2019, che tuttavia non coincide con quello di euro 46.851.307,46 riportato per la stessa grandezza dalla DGR 428/2020 recante “Approvazione del Disegno di Legge: Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019 della Regione Basilicata”. Per inciso, la suddetta DGR 428/2020 è indicata all’inizio del paragrafo 5 (“RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020”) della Nota integrativa alla legge regionale in esame (Allegato n. 2) erroneamente quale “disegno di legge di rendiconto 2020”. Quest’ultimo è invece oggetto della DGR 560/2021 recante “Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 della Regione Basilicata”. A solo titolo informativo, il rendiconto per l’esercizio 2020 è stato approvato dalla Giunta regionale ma deve essere ancora approvato dal Consiglio regionale.
In conclusione, con riferimento all’art. 6 della legge in esame, le Tabelle relative alla composizione e copertura del disavanzo presunto riprodotte nell’Allegato O2 e le conseguenti registrazioni contabili riguardanti l’applicazione del disavanzo all’assestamento al bilancio di previsione 2021-2023, non sono conformi con l’art. 42 comma 12 del D.lgs. n. 118/2011, che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni. Ciò a sua volta comporta una violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Per le suesposte considerazioni sussistono i presupposti per impugnare la norma in esame dinanzi alla Corte Costituzionale ex art. 127 Cost.
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