Dettaglio Legge Regionale

''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006''. (29-12-2005)
Campania
Legge n.24 del 29-12-2005
n.69 del 30-12-2005
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE DI IMPUGNATIVA

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 è stata impugnata la legge della Regione Campania 29-12-2005, n. 24, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006", per vari motivi.
Le censure riguardano:
1) alcune disposizioni contenute nell'art.7, nella parte relativa agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifica (IRCCS);
2) l'art. 4, co. 3, riguardante le attribuzioni di funzioni di indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale;
3) l'art. 23, che modificava il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 28/2003, prevedendo l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, ovvero alimentati a metano, GPL o azionati con motore elettrico, in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 17, comma 5, lett. a) e b) della Legge 449/97) la quale dispone la riduzione di un quarto (e non l'esenzione) dell'importo del tributo per i veicoli alimentati a gas metano e GPL e, relativamente ai veicoli a motore elettrico, in quanto l'art. 20 del DPR 5.2.1953 n. 39 prevede l'esenzione quinquennale per gli autoveicoli elettrici a decorrere dalla data del collaudo. Tale norma, pertanto, è stata ritenuta in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.
La Regione Campania ha successivamente emanato la legge regionale 20-03-2006, n. 4, recante "Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, ed interpretazione autentica dell'articolo 23", con la quale ha provveduto a dare una interpretazione autentica all'art. 23 della L.R. 24/2005, così da recepire le censure mosse dal Governo e da comportare il venir meno dell'interesse dello stesso al ricorso promosso dinanzi la Corte Costituzionale per la parte relativa all'esenzione parziale o totale del pagamento della tassa automobilistica. Attraverso la suddetta legge, infatti, la Regione si allinea completamente alle disposizioni statali in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. In questo senso si è espresso anche il Ministero dell'economia e finanze - UL finanze, il quale ha, peraltro, sottolineato la sopravvenuta carenza di interesse del Governo a mantenere l'impugnativa per la parte de quo.
Per questi motivi si propone la rinuncia parziale all'impugnativa della legge n. 24 del 2005, in riferimento all'articolo 23, permanendo, invece, l'interesse al mantenimento dell'impugnativa per le prime due disposizioni regionali impugnate.
23-2-2006 / Impugnata
La legge in esame è illegittima per i seguenti motivi:

1) alcune disposizioni contenute nell’articolo 7, relative agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) presenti sul territorio campano, eccedono dalle competenze regionali.
E' opportuno premettere che la materia oggetto della legge regionale in esame, concernente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) non trasformati in Fondazioni, è stata esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 270 del 2005. In tale pronuncia la Consulta ha chiarito che, pur non potendosi ricondurre la normativa relativa agli IRCCS alla potestà legislativa statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. g), Cost., non potendo tali Istituti essere considerati enti nazionali (bensì enti a mera "rilevanza nazionale"), tuttavia l'esigenza di garantire un'adeguata uniformità al sistema e la tutela di alcuni interessi unitari esistenti in materia giustifica l'attrazione in capo allo Stato, in via di sussidiarietà, di funzioni che sono di competenza delle Regioni, non potendosi dubitare che la previsione e la disciplina degli enti pubblici operanti nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica siano, sotto il profilo organizzativo, di competenza regionale e debbano, pertanto, essere oggetto della corrispondente potestà legislativa. Peraltro, sempre secondo la Corte, l'"attrazione per sussidiarietà" in capo allo Stato esige, "al fine di evitare un improprio svuotamento delle... prescrizioni costituzionali,…la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni interessate, secondo i moduli di leale collaborazione più volte indicati come ineliminabili" dalla stessa Consulta (cfr., fra le altre, le sentt. nn. 6/2004 e 303/2003).
Lo Stato, dunque, è legittimamente intervenuto in materia di IRCCS, avocando a sé certi poteri (con la legge n. 3/2003 e con il d.lgs. n. 288/2003) ma al contempo affiancando ad essi la previsione di una necessaria intesa con le Regioni, come risulta chiaramente dall'art. 5 del d.lgs. n. 288/2003 nella parte in cui è rimessa ad un atto di intesa, da raggiugere in sede di Conferenza Stato-Regioni, la determinazione delle "modalità di organizzazione, di gestione e di funzionameto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni". Intesa che, in attuazione dell'art. 5 testè citato, è stata raggiunta con l'accordo Stato-Regioni del 1° luglio 2004.
Di talchè si ritiene che nella materia degli IRCCS (non trasformati in Fondazioni) la potestà legislativa regionale debba rispettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute, contenuti nel d.lgs. n. 288/2003 e nel relativo Atto d'intesa, che del primo costituisce parte integrante, profilandosi altrimenti - come accade nella fattispecie in esame - la violazione, per un verso, dell'art. 117, comma 3, Cost. e, per altro verso, del principio della leale collaborazione istituzionale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 117 e 118, comma 1, Cost.
In particolare, la legge regionale in oggetto presenta i summenzionati profili di illegittimità costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni:
-l’art. 7, comma 1, nella parte in cui sottopone gli IRCCS regionali “alla vigilanza della Regione”, si pone in contrasto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 288/2003, il quale, ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 270/2005, mantiene in capo al Ministero della Salute “le funzioni di vigilanza” sugli enti in questione.
-l’art. 7, comma 2, nel sottoporre al controllo della Regione l’attività di ricerca degli IRCCS regionali, si pone in contrasto con l’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288/2003, il quale, non censurato dalla Consulta nella sentenza sopra indicata, prevedendo che l’attività di ricerca degli IRCCS sia coerente con il programma di ricerca sanitaria nazionale di cui all’art. 12-bis del d.lgs. n. 502/1992, sottopone la stessa alla vigilanza del Ministero della Salute.
-l’art. 7, comma 3, nello stabilire che i componenti del consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti campani siano “nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale alla sanità”, senza prevedere alcuna designazione ministeriale, si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1, dell'Atto di intesa, il quale prevede una diversa composizione del CIV, statuendo che lo stesso sia “composto da cinque membri, due dei quali nominati dal Ministro della Salute e due dal Presidente della regione ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione”.
-l’art. 7, comma 4, nello stabilire che tutti e cinque i membri del collegio sindacale degli IRCCS siano “designati dalla Giunta regionale della Campania, su proposta dell’assessore regionale alla sanità”, senza contemplare alcuna componente ministeriale, si pone in contrasto con l’art. 4 dell’Atto d’intesa, il quale, rinviando a quanto disposto dall’art. 4 del d.lgs. n. 288/2003, prevede che il suddetto organo sia composto da cinque membri, “di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall’organismo di rappresentanza delle autonomie locali”.

2) l’articolo 4, comma 3, prevede l'attribuzione di una funzione di indirizzo politico-amministrativo alla Giunta. Tale previsione incide sulla forma di governo che, ai sensi dell’articolo 123, è riservata allo statuto e non può essere disciplinata con legge regionale ordinaria. Infatti, l'attribuzione di una funzione di indirizzo politico-amministrativo alla Giunta determina una modifica del sistema di relazioni tra gli organi regionali, così come delineato dal vigente statuto della regione, il quale attribuisce al Consiglio Regionale la funzione di indirizzo politico-programmatico (art.20 punto 1 della Legge 22.05.1971 n.348), ed alla Giunta l'attuazione delle direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio (art.31 Stat.). Non è quindi prevista una funzione politico-amministrativa in capo alla Giunta,né può la stessa essere disposta con legge regionale, perchè interviene illegittimamente nella materia della forma di governo, rimessa allo Statuto regionale.
In tal senso quindi l’articolo in esame viola la previsione di cui all’articolo 123 della Costituzione.

3) all'articolo 23 è prevista una modifica del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28/2003 ed è aggiunto il seguente comma:
"Al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 alimentati a metano e GPL o azionati con motore elettrico, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2006". Tale previsione contrasta con la normativa statale di riferimento, ed in particolare con l'articolo 17, comma 5, lett. a) e b), della l. n. 449/97, che dispongono, invece, la riduzione di un quarto - e non già l'esenzione - dell'importo del tributo per i veicoli alimentati a gas metano e GPL, nonché per i veicoli con motore elettrico; per questi ultimi la normativa statale violata è l’art. 20 del DPR 5.2.1953 n. 39 che prevede l'esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo. La normativa regionale si discosta sensibilmente dalla normativa statale violando così l'articolo 117, comma 2, lettera e), in materia di sistema tributario. Proprio in materia di tasse automobilistiche la Corte ha avuto modo di pronunciarsi con le sentenze nn. 296/03 e 297/03, chiarendo che la suddetta non può essere considerato un tributo proprio ai sensi dell'articolo 119, comma 2, della Costituzione, bensì trattasi di materia rientrante all'interno della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lett. e) in quanto tributo istituito con legge statale nel cui ambito la Regione può legiferare soltanto nei limiti e nelle misure stabilite dalla legge statale.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che la legge regionale in esame debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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