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La legge in esame è illegittima per i seguenti motivi:
l'articolo 5, che modifica l'articolo 23 bis della l.r. 60/1996, provvede a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Il comma 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 dispone che "l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo" e che "in caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle Regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, s'intende prorogata la misura vigente". Per quanto riguarda la legge regionale in esame, si riscontra che la promulgazione è avvenuta 27/12/05 e la pubblicazione sul BUR il 30/12/05 e, tuttavia, l'articolo 5 della legge fissa al 1 gennaio 2006 la decorrenza delle nuove incrementate misure.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 397/05, pronunciandosi proprio in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ha emesso la propria declaratoria di illegittimità costituzionale della norma della Regione Molise, emanata dopo il 31 luglio 2004, nella parte in cui la stessa prevedeva un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005, anziché dal 1° gennaio 2006, data quest'ultima a partire dalla quale l'aumento di detto tributo speciale acquisterà efficacia.
Tanto premesso, si evidenzia che la norma in questione, disciplinando un tributo che non può considerarsi "tributo proprio" della Regione ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione sulla base di quanto affermato da costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. la sentenza n. 37/2004 e la n. 241/2004 e, da ultimo, sent. n. 397/05), si pone in contrasto con il comma 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, violando l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
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