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Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (23-1-2006)
Lazio
Legge n.2 del 23-1-2006
n.3 del 30-1-2006
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE ALL'IMPUGNATIVA
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, il Governo ha deliberato l'impugnativa per illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Lazio n.2 del 23 gennaio 2006, recante "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288".
Il Ministero della Salute con nota numero 100.1 datata 17/10/2006 ha approfondito ulteriormente le questioni impugnate, ritenendo che alcune di esse attengono a profili prettamente organizzativi e sono pertanto da considerarsi di competenza regionale, anche alla luce della sentenza n. 270 del 2005 della Corte Costituzionale.
Le disposizioni in ordine alle quali il Ministero della salute ritiene pertanto che il Governo possa rinunciare all'impugnativa sono le seguenti:
- l'art 7, comma 2, che è stato censurato in quanto stabilisce l'incompatibilità dell'incarico di direttore scientifico dell'IRCCS regionale con l'incarico di direzione di struttura all'interno dell'Istituto e con qualsiasi altro incarico di direzione;
-l'art.9, che prevede la composizione del comitato scientifico dell'Istituto in modo difforme dallo schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS allegato all'atto di intesa Stato-Regioni, previsto dall'art. 5 del d. lgs. n. 288 del 2003.
Considerato che sono venute meno alcune delle ragioni che hanno condotto all'impugnativa della legge regionale in esame, si ritiene che sussistano i presupposti per la rinuncia parziale al ricorso.
23-2-2006 /
Impugnata
Il provvedimento legislativo in esame, recante norme concernenti l’ordinamento e l’organizzazione degli IRCCS non trasformati in Fondazioni presenti sul territorio laziale, eccede dalle competenze regionali.
E' opportuno premettere che la materia oggetto della legge regionale in esame è stata esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 270 del 2005. In tale pronuncia la Consulta ha chiarito che, pur non potendosi ricondurre la normativa relativa agli IRCCS alla potestà legislativa statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. g), Cost., non potendo tali Istituti essere considerati enti nazionali (bensì enti a mera "rilevanza nazionale"), tuttavia l'esigenza di garantire un'adeguata uniformità al sistema e la tutela di alcuni interessi unitari esistenti in materia giustifica l'attrazione in capo allo Stato, in via di sussidiarietà, di funzioni che sono di competenza delle Regioni, non potendosi dubitare che la previsione e la disciplina degli enti pubblici operanti nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica siano, sotto il profilo organizzativo, di competenza regionale e debbano, pertanto, essere oggetto della corrispondente potestà legislativa. Peraltro, sempre secondo la Corte, l'"attrazione per sussidiarietà" in capo allo Stato esige, "al fine di evitare un improprio svuotamento delle... prescrizioni costituzionali,…la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni interessate, secondo i moduli di leale collaborazione più volte indicati come ineliminabili" dalla stessa Consulta (cfr., fra le altre, le sentt. nn. 6/2004 e 303/2003).
Lo Stato, dunque, è legittimamente intervenuto in materia di IRCCS, avocando a sé certi poteri (con la legge n. 3/2003 e con il d.lgs. n. 288/2003) ma al contempo affiancando ad essi la previsione di una necessaria intesa con le Regioni, come risulta chiaramente dall'art. 5 del d.lgs. n. 288/2003 nella parte in cui è rimessa ad un atto di intesa, da raggiugere in sede di Conferenza Stato-Regioni, la determinazione delle "modalità di organizzazione, di gestione e di funzionameto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni". Intesa che, in attuazione dell'art. 5 testè citato, è stata raggiunta con l'accordo Stato-Regioni del 1° luglio 2004.
Di talchè si ritiene che nella materia degli IRCCS (non trasformati in Fondazioni) la potestà legislativa regionale debba rispettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nel d.lgs. n. 288/2003 e del relativo Atto d'intesa, che del primo costituisce parte integrante, profilandosi altrimenti - come accade nella fattispecie in esame - la violazione, per un verso, dell'art. 117, comma 3, Cost. e, per altro verso, del principio della leale collaborazione istituzionale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 117 e 118, comma 1, Cost.
In particolare, la legge regionale in oggetto presenta i summenzionati profili di illegittimità costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni:
- l’art. 7, comma 2, nella parte in cui prevede l’incompatibilità dell’incarico di direttore scientifico dell’IRCCS regionale con l’incarico di direzione di struttura all’interno dell’Istituto e con qualsiasi altro incarico di direzione, si pone in contrasto con l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288/2003 e con il relativo art. 3, comma 5, dell’Atto di intesa, i quali, nel disciplinare la natura dell’incarico del suddetto soggetto fanno riferimento al suo indispensabile carattere esclusivo con l’Istituto, senza peraltro vietare che il direttore scientifico possa ricoprire altri incarichi all’interno dell’IRCCS medesimo, dal momento che essi non intaccano l’esclusività del rapporto con l’ente, ma semmai lo rafforzano.
Peraltro, il potere di nomina di tale soggetto spetta allo Stato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 288/2003 e, conseguentemente, anche le eventuali incompatibilità, che non possono pertanto essere attribuite alla competenza regionale.
Al riguardo, si segnala, tra l’altro, che il Consiglio di Stato (Sez. I, parere n. 3744 del 15 novembre 2005) ha ritenuto che il carattere esclusivo del rapporto di lavoro del direttore scientifico degli IRCCS determini unicamente l’incompatibilità del suddetto incarico rispetto allo svolgimento di attività di natura assistenziale-ospedaliera ovvero universitaria, svolte all’esterno dell’Istituto.
- l’art. 8, comma 3, nello statuire che il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessino dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età, si pone in contrasto con l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288/2003 che prevede, invece, che le funzioni dei suddetti soggetti abbiano termine al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
- l’art. 9, nel prevedere che il comitato tecnico-scientifico dell’Istituto “…è presieduto dal direttore scientifico ed è composto da altri dieci membri, nominati dal consiglio, di cui due esperti esterni e gli altri così individuati:
a) quattro tra i responsabili di dipartimento o i dirigenti di struttura complessa;
b) due, di cui uno eletto, tra il personale medico dirigente;
c) uno eletto tra il personale sanitario dirigente;
d) uno eletto tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali…”,
si pone in contrasto con l’art. 15 dello schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS allegato all’Atto di intesa, il quale prevede una diversa composizione del suddetto comitato, statuendo che lo stesso “…è presieduto dal direttore scientifico…ed è composto da altri otto membri, scelti dal comitato di indirizzo e verifica in numero di quattro tra i responsabili di dipartimento, di uno tra il personale medico dirigente, di uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali e da due esperti esterni”.
- l’art. 13, comma 1, lett. b) e l’art. 14, comma 3 (relativo agli Istituti già riconosciuti, per i quali è in corso il procedimento di conferma del carattere scientifico), nell’attribuire alla Giunta regionale il controllo sulle attività di ricerca degli IRCCS, si pongono in contrasto con l’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288/2003, il quale, non censurato dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra indicata, prevedendo che l’attività di ricerca degli Istituti sia coerente con il programma di ricerca sanitaria nazionale di cui all’art. 12-bis del d.lgs. n. 502/1992, sottopone la stessa alle valutazioni del Ministero della Salute.
Alla luce dei motivi di censura sopra esposti, si ritiene che la legge regionale in oggetto debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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