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Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione basilicata legge finanziaria 2006 (2-2-2006)
Basilicata
Legge n.1 del 2-2-2006
n.7 del 2-2-2006
Politiche economiche e finanziarie
23-3-2006 /
Impugnata
La legge è illegittima perché l'articolo 2, rubricato "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", al primo comma, nel modificare l'articolo 4 della precedente legge regionale n. 5 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2005), ridetermina, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo, gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica per diverse categorie di rifiuti, discostandosi, parzialmente, da quanto statuito dalla legge statale di riferimento.
Bisogna tenere in considerazione, difatti, che la normativa statale di riferimento, ovvero la legge n. 549 del 1995, al comma 29 dell'articolo 3, prevede non solo il termine ultimo entro cui la Regione può rideterminare gli importi del tributo speciale, ma anche le misure minime e massime che l'importo del tributo può assumere, nonché le diverse categorie di rifiuti che sono oggetto del tributo e sulle quali deve essere determinato il relativo importo (nei limiti della forbice su richiamata).
L'articolo 2 della legge in esame, pur mantenendosi sotto il profilo quantitativo nei limiti minimi e massimi fissati dalla normativa statale, si discosta, sotto il profilo qualitativo, dalle categorie di rifiuti sulla base delle quali vengono calcolati gli importi del tributo.
Pertanto, la non completa assimilazione tra le categorie di rifiuti individuati nella legge statale n. 549 del 1995, così come modificata dalla legge n. 63 del 2005 (Legge Comunitaria 2005), e quelle di cui all'articolo 2 della legge in esame, comporta l'illegittimità della stessa.
Si fa presente, inoltre, che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549 del 1995, è stato considerato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sentt. nn. 335 e 397 del 2005) come tributo erariale ed, in quanto tale, immodificabile da parte delle Regioni se non nei modi e per gli aspetti ad esse consentito.
Per i motivi su esposti, l'articolo 2 della legge in esame, discostandosi da quanto statuito al comma 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere e), della Costituzione.
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