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''Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti'' (9-2-2006)
Puglia
Legge n.4 del 9-2-2006
n.22 del 17-2-2006
Politiche ordinamentali e statuti
29-3-2006 /
Impugnata
La legge in esame, costituita da un unico articolo, disciplina le condizioni per il mantenimento dello stato di disoccupazione, contrastando con la disciplina statale di principio sotto due differenti profili.
In primo luogo, essa stabilisce, all'art. 1, comma 1, che conservano lo status di disoccupati anche “i lavoratori che accettino un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi” (sei mesi se si tratta di giovani, secondo quanto disposto dal comma 2), indipendentemente dal reddito che ne sia derivato. In tali evenienze, lo stato di disoccupazione è sospeso, ma non cessato.
La normativa statale di principio, contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 181/2000 (come modificato dal d.lgs. n. 297/2000), invece, dispone espressamente che le Regioni, nello stabilire i criteri per l’adozione, da parte dei servizi competenti, di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, debbono rispettare il principio in base al quale lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani. La lettera c) del medesimo articolo, inoltre, dispone che lo stato di disoccupazione cessa nel caso di rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato di durata superiore ad almeno otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani.
Dal complesso di tali previsioni, quindi, si desume che lo stato di disoccupazione possa essere sospeso solo nel caso di accettazione di contratti di lavoro di durata inferiore a otto mesi (quattro, in caso di giovani), mentre per quelli di durata superiore, esso debba cessare. Si ravvisa quindi un contrasto con la normativa regionale in esame, che invece consente il mantenimento di tale status, sia pure nella forma della sospensione, anche qualora siano stipulati contratti di lavoro di durata fino a 12 mesi (sei mesi nel caso in cui si tratti di giovani).
In secondo luogo, la legge regionale dispone che il mantenimento dello stato di disoccupazione avvenga indipendentemente dal reddito derivante dalla stipulazione del contratto di lavoro. La normativa statale, invece, esclude questa possibilità nel caso in cui dal contratto stipulato derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 181/2000).
L’illegittimità delle norme regionali in esame risiede nella circostanza che esse intervengono in materia di previdenza sociale (in quanto lo stato di disoccupazione è il presupposto per beneficiare di alcuni degli interventi che ad essa afferiscono), riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall’art. 117, comma 2, lett. o) Cost., oltre che in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”, riservata dall’art. 117, comma 3 della Costituzione alla potestà legislativa concorrente stato-regioni, nell’ambito della quale le Regioni sono tenute al rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato. La normativa regionale in esame, invece, si pone in contrasto con la citata disciplina di principio stabilita dalla legislazione statale.
Risulta altresì censurabile il comma 3 dell'art. 1 della legge in esame, il quale, nel prevedere che le norme dettate dalla legge stessa si applicano a far data dall'1 gennaio 2003, dispone un'applicazione retroattiva della disciplina, in violazione degli art. 3 e 97 Cost., sotto i profili, rispettivamente, dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione.
Pertanto, si propone di sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 127 Cost., avverso l’art. 1, commi 1 e 2 della legge in esame, per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. o) Cost., oltre che dell'art. 117, comma 3 Cost. e delle relative norme interposte, contenute nell’art. 4, comma 1, lett. a), c) e d) del d.lgs. n. 181/2000. Si propone altresì l'impugnativa del comma 3 del medesimo articolo, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.
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