Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (Legge Finanziaria 2006). (24-2-2006)
Sardegna
Legge n.1 del 24-2-2006
n.7 del 1-3-2006
Politiche economiche e finanziarie
27-4-2006 / Impugnata
La legge in esame è illegittima per i seguenti motivi:

1) all'articolo 1, comma 4, è previsto che l'Amministrazione regionale provveda a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005, mediante ricorso all'indebitamento e mediante utilizzo di entrate proprie per le restanti quote. La disposizione in esame è in contrasto con l'articolo 119, comma 6, della Costituzione, nonché con l'articolo 11 dello Statuto speciale per la Sardegna (l. cost. n. 3/48) in quanto è espressamente previsto che si può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, ai sensi del dettato costituzionale, ovvero per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, ai sensi dello Statuto di autonomia. Entrambe le norme, quindi, sono violate dalla disposizione di cui sopra perché la Regione ricorre all'indebitamento per coprire il disavanzo di amministrazione a tutto il 31/12/2005, che, chiaramente, non è spesa d'investimento;

2) all'articolo 1, comma 9, è previsto che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, ai sensi del comma 148 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), gli enti locali calcolano il complesso delle spese di cui al comma 143 del citato articolo 1, al netto delle spese di investimento che nel triennio 2001-2003 risultavano gestite fuori bilancio ai termini dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, nonché al netto dei finanziamenti regionali destinati a spese di investimento ed a funzioni trasferite o delegate dalla Regione agli enti locali medesimi. Sono altresì confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2005 (Legge finanziaria 2005), concernenti il patto di stabilità. Tale disposizione prevede una base di riferimento su cui calcolare i livelli delle spese correnti e in conto capitale per il 2006, inferiore a quella individuata per tutti gli Enti Locali del territorio italiano dalle legge finanziaria n. 266/05 ed in particolare dal comma 143. Le esclusioni delle spese considerate dall'articolo 1, comma 9, della legge in esame, comportano, infatti, minori effetti finanziari della manovra definita dalla legge 266/05, in quanto dettate in violazione delle disposizioni di cui ai commi 143 e 148 della stessa legge, contrastando, altresì, le regole del patto di stabilità. Il comma 148 citato, infatti, prevede che le Regioni a statuto speciale siglino un accordo entro il 31 marzo in cui concordare il livello di spese correnti e in conto capitale; in caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario. Conseguentemente, la disposizione di cui si tratta, contrastando con quanto disposto dal comma 148, nonché dal comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, viola il principio del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di cui agli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione, nonché con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in relazione al patto di stabilità e crescita.
La disposizione in esame, inoltre, si pone in contrasto con i principi enunciati nello Statuto Speciale di autonomia, che, all'articolo 7, prevede che la finanza della Regione Sardegna sia coordinata con quella dello Stato, e, all'articolo 3, prevede che la legislazione della Regione, ancorchè primaria, debba ad ogni modo essere in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché con gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali.

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