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Norme regionali in materia di disciplina bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori. (14-3-2006)
Liguria
Legge n.6 del 14-3-2006
n.3 del 22-3-2006
Politiche socio sanitarie e culturali
2-5-2006 /
Impugnata
La legge regionale in oggetto, che detta norme relative al settore delle discipline bionaturali per il benessere, pur omettendo di individuare esplicitamente le attività che di fatto intende regolamentare e riconoscere, eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, comma 3, Cost. nella materia concorrente delle "professioni". Sono mantenuti, infatti, i profili di illegittimità costituzionale già rilevati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 40/2006 con riferimento alla l.r. n. 18/2004 con la quale la stessa Regione tentava di normare il suddetto settore.
Le censure si rivolgono in particolare:
- all'art. 2, commi 1 e 2, che individua le discipline bionaturali per il benessere in tutte quelle attività e pratiche, qualificate come non sanitarie, che hanno per finalità il mantenimento dello stato di benessere della persona, di cui concorrono a prevenire le situazioni di disagio fisico e psichico;
- all'art. 3, nonché agli artt. 4 e 5, che prevedono l'istituzione di un elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere e l'affidamento alla Giunta regionale del compito di fissare i requisiti che devono avere i soggetti (divisi in due categorie: 1) Organizzazioni con finalità didattiche nelle discipline bionaturali del benessere; 2) Operatori delle discipline bionaturali del benessere) che intendano iscriversi al suddetto elenco.
Così disponendo, alla stregua di quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale in materia di professioni (cfr. sentt. nn. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonché 40 e 153/2006), le suddette previsioni si pongono in contrasto con il principio fondamentale, già vigente nella legislazione statale di riferimento, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, così come l'istituzione di nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato, residuando alle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.
Né il fatto che la legge specifichi che le discipline in questione "non hanno carattere di prestazione sanitaria" e che i relativi operatori "svolgono la loro attività senza effettuare diagnosi né alcuna attività di tipo sanitario o terapeutico e non utilizzano né prescrivono farmaci" vale a superare la presunta illegittimità del provvedimento legislativo in oggetto. La Suprema Corte, infatti, ha recentemente esteso a tutte le professioni il suddetto principio fondamentale, affermato inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall’art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998, nonché dall’art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), rilevando come tale limite si ponga come vincolo “di ordine generale” allo svolgimento della legislazione regionale in materia di “professioni”, stante il principio sancito nelle sentenze nn. 355 e 424 del 2005 secondo il quale “l’individuazione di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza” ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.
Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame (artt. 6 e 7: istituzione del "Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere", con disciplina della relativa composizione e individuazione dei relativi compiti; e art. 8: previsioni finali e transitorie finalizzate all'applicazione iniziale della legge) si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate perché palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, si ritiene che l'illegittimità costituzionale debba estendersi, in via consequenziale, anche a tali disposizioni, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.
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