Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per raccogliere statistiche in forma aggregata e consentire l'accesso a media esterni.
Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili.
Per maggiori informazioni consulta la privacy policy. Acconsenti all'utilizzo di cookie di terze parti?
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002 (15-5-2002)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.13 del 15-5-2002
n.20 del 15-5-2002
Politiche economiche e finanziarie
5-7-2002 /
Impugnata
La legge è impugnabile per i seguenti motivi di rilievo:
- l'art. 3, comma 3, prevedendo la permanenza di un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, anche se eventuale, sia su richiesta degli organi collegiali deliberanti che su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati all'Ente, si pone in contrasto con l'art. 114 della Costituzione, che sancisce il principio di equiordinazione tra Comuni e Regioni. Si pone altresì, in contrasto con il principio espresso dal legislatore della cancellazione di tale tipologia di controllo concretizzatasi con l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3/2001. Tale principio sostenuto dalla dottrina dominante, trova la sua ratio nell'esigenza di armonizzare, nell'ambito comunitario, un sistema di controllo successivo economico-finanziario e di risultato che assicuri il rispetto dei parametri e degli obiettivi della presenza nel contesto dell'Unione Europea, nonché uno snellimento ed una velocizzazione dell'azione amministrativa attraverso il controllo di gestione che ogni Stato membro e le Autonomi Territoriali possono disciplinare in funzione della propria specificità.
Per completezza d'informazione occorre aggiungere che la Regione, in base al proprio particolare statuto di autonomia, ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.
Inoltre una analoga disposizione, contenuta nella legge finanziaria della Regione Sardegna, ha formato oggetto di impugnativa deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14.06.2002.
- l'art. 11, comma 6, aggiungendo l'art. 3 bis alla legge regionale 7 febbraio 1992, n.7, introduce una nuova figura (soci fruitori) delle cooperative sociali, con anche la possibilità di far parte degli organi sociali, non prevista dalla disciplina giuridica dell cooperative contenuta nl codice civile. Pertanto la norma si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettra l) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.
Per tali motivi si ritiene che il provvedimento in parola sia da impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale.
Di analogo avviso risultano i Ministeri dell'Interno e delle Attività Produttive.
A 50 anni dall'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, un volume approfondisce lo stato ed i tempi di sviluppo economico e sociale conseguito a livello regionale, le modalità di confronto tra Stato e Regioni, le opportunità di finanziamento da parte dell'Unione Europea e altri temi rilevanti sul ruolo delle Regioni.
Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie è promotore del Progetto ReOPEN SPL, finalizzato a supportare gli enti territoriali con competenze nei settori di acqua, rifiuti e trasporti, anche attraverso attività di ricerca e analisi territoriale.
Un approfondimento sulle Commissioni paritetiche di ciascuna Regione a statuto speciale, con i Decreti di costituzione e l’elenco dei decreti legislativi concernenti le norme di attuazione