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La l. r. Piemonte n. 14/06, è stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte costituzionale, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2006, per i seguenti motivi:
1) l'articolo 2,in materia di esenzione dal pagamento dell'IRAP;
2) l'articolo 3, comma 1, in materia di determinazione del pagamento della tassa automobilistica regionale;
3) l'articolo 3, comma 2, nella parte in cui esenta dal pagamento della tassa automobilistica regionale, i proprietari di motociclette e auto storiche, iscritte ai rispettivi albi.
Con la l. r. n. 35/06, recante "assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (legge finanziaria 2006), la Regione ha abrogato gli articoli 2 e 3 della l.r. di cui oggi si propone la rinuncia. L'articolo 13, comma 2, infatti, prevede la soppressione degli articoli oggetto delle suddette censure. Tale legge è stata esaminata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 gennaio, u.s., ed è stata deliberata la non impugnazione della stessa. Sulla legge, peraltro, era stato acquisito il parere favorevole del Ministero dell'economia e finanze, UL finanze che, in occasione dell'esame della l.r. n. 14/06, aveva sollevato le censure.
Per i suddetti motivi si propone la rinuncia all'impugnazione.
9-6-2006 /
Impugnata
La legge regionale in esame risulta illegittima per i seguenti motivi:
1) l'articolo 2, rubricato "Esenzione dal pagamento dell'IRAP", dispone che le aziende della filiera avicola siano esentate, per l'anno 2006, dal pagamento dell'IRAP.
Questa disposizione, tra l'altro generale e di difficile applicazione pratica in quanto facente riferimento in toto alle "aziende della filiera avicola", va ad inserirsi in una materia, quella della disciplina e della regolamentazione dell'imposta ragionale sulle attività produttive, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione; le Regioni, dal canto loro, possono disciplinare con propria legge le fasi applicative del tributo nei limiti stabiliti nel Titolo I del decreto istitutivo (D.lgs. n. 446 del 1997), modificare nei limiti previsti dalla legge l'aliquota da applicare e provvedere alla contestazione delle eventuali violazioni.
Bisogna sottolineare inoltre che il legislatore statale, con d.l. 1 ottobre 2005, n. 202, recante "Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. n. 244/2005, all'articolo 5, comma 3 bis (sostituito dal comma 7 dell'art. 1-bis, del d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 marzo 2006, n. 81), ha previsto alcuni interventi urgenti nel settore avicolo e, in particolare, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nell'ambito di tale intervento, resosi necessario a seguito dell'emergenza per l'influenza aviaria, nulla è stata previsto in merito alla facoltà per le Regioni di esentare, in tutto o in parte, tutte le imprese della filiera avicola dal pagamento dell'IRAP.
L'esenzione prevista dalla legge regionale in esame, pertanto, fuoriesce dal campo di competenze concesso alle Regioni dalla legge statale le quali, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del d. lgs. n. 446/97, possono, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto, variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. Nessuna disposizione statale né del suddetto decreto legislativo, né dei decreti legge intervenuti successivamente in riferimento all'emergenza per la prevenzione dell'influenza aviaria, prevede per le Regioni la facoltà di esentare intere categorie dal pagamento dell'imposta.
Tra l'altro, la giurisprudenza della Corte costituzionale, oramai consolidatasi in materia, ritiene che <<(…) la circostanza che l’imposta sia stata istituita con legge statale e che alle regioni siano espressamente attribuite competenze di carattere solo attuativo, rende palese che l’imposta stessa non può considerarsi "tributo proprio della regione", nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione. Ne discende che, allo stato, la disciplina sostanziale dell’imposta non è divenuta oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e)>> (sentt. nn. 296 e 297 del 2003).
La disposizione in esame, quindi, nel prevedere l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per tutte le aziende della filiera avicola, si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 risultando, quindi, costituzionalmente illegittima per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), in materia di "sistema tributario e contabile dello Stato", nonché dell'articolo 3 della Costituzione.
2) l'articolo 3, comma 1, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica regionale, per i veicoli in relazione ai quali il pagamento del tributo “è calcolato per KW”, è determinata sulla base di tre scaglioni:
a) euro 2,33 per KW per i veicoli fino a 44 KW;
b) euro 2,58 per KW per i veicoli da 45 a 110 KW;
c) euro 2,84 per KW per i veicoli superori a 110 KW.
La disciplina statale di riferimento si rinviene nell’articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel conseguente decreto interministeriale (finanze - trasporti) in pari data, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31 dicembre 1997. Secondo questa normativa, per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo, per gli autobus e per gli autoveicoli speciali l’importo della tassa si determina, in tutte le regioni, moltiplicando per il numero di KW di ciascun veicolo l’ammontare previsto per l’unità di KW da un’apposita tabella (inclusa nel citato decreto interministeriale) e tale ammontare unitario varia a seconda della categoria di veicolo (autovetture/autobus/autoveicoli speciali), ma non del numero di KW. E’ pur vero che l’articolo 24 del d.lgs n. 504 del 30 dicembre 1992 consente alle regioni di determinare con propria legge, entro il dieci novembre di ogni anno e con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo, gli importi della tassa automobilistica nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente. Tuttavia la disposizione regionale qui in esame opera una modifica sostanziale al criterio di tassazione di cui alla richiamata disciplina statale, eliminando il riferimento alla “tipologia” dei veicoli e sostituendolo con uno scaglionamento in base ai KW. Posto che anche la tassa automobilistica, analogamente all’Irap, è da considerare pacificamente, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, un tributo erariale rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, salvo che per quei limitati ambiti di intervento che la normativa statale espressamente consente alla legislazione regionale, la norma in esame, contrastando con le disposizioni statali di cui all’articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e al conseguente decreto interministeriale del 31 dicembre 1997 nonché all'articolo 24 del d. lgs. n. 504/92, viola l'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, in materia di "sistema tributario e contabile dello Stato".
3) l'articolo 3, comma 2, nella parte in cui esenta dal pagamento della tassa automobilistica regionale, i proprietari di motociclette e auto storiche, iscritte ai rispettivi albi.
Premesso che la Corte Costituzionale nelle sentenze n. 296/03, 297/03, 37/04 e, in ultimo, n. 455/05, ha affermato che : “… la tassa automobilistica non può qualificarsi tributo proprio della regione, nel senso oggi fatto proprio dall’articolo 119, comma 2, della Costituzione…” e che “ …si deve, pertanto, ritenere preclusa alle Regioni la potestà di legiferare sui tributi esistenti , istituiti e regolati da leggi statali..”, l'articolo è censurabile in quanto non prevedendo quali sono gli albi a cui devono essere iscritti i veicoli per essere qualificati storici, estende tale caratteristica anche a veicoli iscritti a clubs, registri ed associazioni di settore diversi da quelli previsti dalla normativa statale. L’articolo 63 della l. n. 342/00, recante “misure in materia fiscale”, prevede, infatti, che sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione di cui sopra è estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Tali veicoli sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Ciò posto, quindi, il richiamo della disposizione regionale alla "iscrizione nei rispettivi albi" come unica condizione richiesta alle motociclette e auto cosiddette "storiche" per beneficiare dell'esenzione del pagamento della tassa automobilistica (anche se la disposizione regionale si riferisce impropriamente a tale tassa utilizzando il termine "bollo"), risulta insufficiente ed eccessivamente generico.
In tal senso, quindi, la disposizione regionale in esame, contrastando con l’articolo 63 della l. n. 342/00, che indica in modo tassativo i registri alla cui iscrizione consegue la qualifica di veicolo storico nonché le caratteristiche che lo stesso deve avere per considerarsi tale, eccede dalla competenza legislativa regionale, violando l’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, in riferimento al sistema tributario, materia di competenza esclusiva statale.
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