Dettaglio Legge Regionale

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (Art.11 legge regionale 20 novembre 2001, n.25) (28-4-2006)
Lazio
Legge n.4 del 28-4-2006
n.12 del 29-4-2006
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
La legge regionale Lazio n. 4/06, è stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte Costituzionale, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2006, in quanto illegittima per i seguenti motivi:

1. L'articolo 12, rubricato "Incompatibilità relative a cariche o a funzioni apicali presso enti o società regionali", è illegittimo in quanto al comma 1, lett. b), nel disciplinare le cause di incompatibilità relative a cariche o a funzioni apicali presso enti o società regionali, disponeva che la pendenza di una lite in quanto parte di un procedimento civile amministrativo avente come controparte la Regione, costituiva causa di incompatibilità per la copertura delle suddette cariche o funzioni. Tale previsione risultava irrazionale e costituiva violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in tema di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché degli articoli 24 e 113 della Costituzione, incidendo in senso riduttivo sul diritto di azione a tutela dei propri diritti. Conseguentemente risultava illegittima la previsione di cui al comma 3 dello stesso articolo,violando gli stessi paramentri costituzionali, in quanto era previsto che le cause di incompatibilità che esistevano al momento del conferimento della carica o della funzione di cui sopra andavano rimosse entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento stesso. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità successivamente al conferimento della carica o della funzione comportava la decadenza dalle stesse qualora l'interessato non la rimuoveva entro dieci giorni dalla notifica della contestazione da parte della Regione o dell'ente e/o società regionali.

2. L'articolo 13, che modificava ed integrava l'articolo 8 della l.r. Lazio n. 15/01, in quanto, nel trasformare l’"Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza" in "Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità" ed attribuirgli nuovi compiti, tra cui l'attività di prevenzione in materia di sicurezza, nonché nel prevedere come componente, tra gli altri, “un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo Lazio”, si poneva in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera h) cost., in materia di ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva statale, e con l’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.

La Regione Lazio, con la l.r. n. 15/07, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007", all'articolo 11, ha interamente recepito i rilievi governativi in merito alle illegittimità su esposte, come di seguito rappresentato:

1. Il comma 1, lettera b), dell'articolo 12 viene abrogato. Conseguentemente viene modificato il comma 3 dello stesso articolo e prevista una procedura di contestazione all'interessato da parte dell'ente, delle cause di incompatibilità verificatesi successivamente al conferimento dell'incarico, cause di incompatibilità, peraltro, limitate alla sola lettera a ) del comma 1 (svolgimento d attività professionali a favore di soggetti che siano fornitori rilevanti per enti e società regionali), essendo stata abrogata la lettera b).

2. L'articolo 8 della l.r. n. 15/01, come modificato, è stato nuovamente modificato nel senso richiesto dalla delibera governativa di impugnazione; è stata, infatti, abrogata la lettera g bis), che prevedeva la partecipazione all'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità di un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo Lazio. È stato, inoltre, eliminato l'inciso che attribuiva a tale Osservatorio anche l'attività di prevenzione in materia di sicurezza.

Per i suddetti motivi, sentiti i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, rispettivamente competenti nelle materie di cui sopra,sussistono i presupposti per rinunciare all'impugnazione della l.r. Lazio n. 4/06.
23-6-2006 / Impugnata
La legge è illegittima per i seguenti motivi:

1. L'articolo 12, rubricato "Incompatibilità relative a cariche o a funzioni apicali presso enti o società regionali", è illegittimo in quanto, pur potendo rientrare nella competenza legislativa residuale regionale, trattandosi di norme in materia di organizzazione regionale:

a) al comma 1, lett. b), nel disciplinare le cause di incompatibilità relative a cariche o a funzioni apicali presso enti o società regionali, dispone che la pendenza di una lite in quanto parte di un procedimento civile amministrativo avente come controparte la Regione, costituisce causa di incompatibilità per la copertura delle suddette cariche o funzioni. Tale previsione risulta irrazionale e costituisce violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in tema di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché degli articoli 24 e 113 della Costituzione, incidendo in senso riduttivo sul diritto di azione a tutela dei propri diritti. A tal proposito, infatti, non può richiamarsi a supporto di tale previsione quanto disposto dall'articolo 63 del d. lgs. n. 267/00 (T.U.EE.LL.), in tema di incompatibilità, in quanto la disposizione secondo la quale non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, tra l'altro, colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia, risulta ragionevole perché, riferendosi a cariche elettive, una lite pendente contro l'Ente Locale che si va a rappresentare per mandato popolare risulterebbe essere incompatibile con la carica stessa.
Nel caso in esame, invece la pendenza di una lite avente come controparte la Regione è causa di incompatibilità a rivestire funzioni apicali non già presso la Regione stessa (il che potrebbe consentire forse interferenze pregiudizievoli tra l'interesse della persona titolare della carica e quello della Regione), bensì presso enti o società regionali.
Ne consegue, quindi, da una parte la compressione del diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi o interessi legittimi di cui all'articolo 24 e 113 della Costituzione, e, dall'altra, la compressione dell'autonomia delle persone giuridiche e gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b), di stabilire la composizione di propri organi e la propria organizzazione in modo che sia assicurato il buon andamento riconosciuto dall'articolo 97 della Costituzione.

b) il comma 3, dello stesso articolo, prevede che le cause di incompatibilità che esistano al momento del conferimento della carica o della funzione di cui sopra vanno rimosse entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento stesso. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità successivamente al conferimento della carica o della funzione comporta la decadenza dalle stesse qualora l'interessato non la rimuova entro dieci giorni dalla notifica della contestazione da parte della Regione o dell'ente e/o società regionali.
Tale previsione contrasta con gli articoli 3 e 97, in tema di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché degli articoli 24 e 113 della Costituzione, in tema di diritto di azione a tutela dei propri diritti. In particolare, l'articolo 24 della Costituzione, riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi nonché il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. L'articolo 113, inoltre, prevede esplicitamente che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. La norma regionale si pone quindi come fortemente ostativa ai diritti costituzionali summenzionati.
Peraltro, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 60 del 2006, pronunciandosi su altra fattispecia, ha chiarito che <>. La <> e per considerare essa legittima o meno <<(…) occorre stabilire se l'impossibilità di rimuovere la causa di incompatibilità menomi in modo irragionevole la sfera giuridica di una categoria di cittadini (…)>>.
Su tali argomentazioni si ritiene che la norma regionale sia illegittima in quanto irragionevalmente limitativa della sfera giuridica dei funzionari apicali degli enti regionali.

2. L'articolo 13, che modifica ed integra l'articolo 8 della l.r. Lazio n. 15/01, in quanto, nel trasformare l’"Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza" in "Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità" ed attribuirgli nuovi compiti, tra cui l'attività di prevenzione in materia di sicurezza, nonché nel prevedere che ne faccia parte, tra gli altri, “un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo Lazio”, si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera h) cost., in materia di ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva statale, e con l’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.
La Corte Costituzionale, pronunciandosi su fattispecie simile per tale ultimo punto, ha chiarito che <<(..) le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati>> (Corte Cost., sent. n. 134 del 2004).
Pertanto, in mancanza di tali intese, la legge regionale risulta eccedere dalle proprie competenze legislative, violando l'articolo 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione. Ciò anche in considerazione del fatto che non può ritenersi valido presupposto l'esistenza di rappresentanti statali in seno all'Osservatorio previsti dall'articolo 8 della l.r. n. 15/01, in quanto la normativa regionale risulta precedente alla riforma del Titolo V della Costituzione.

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