Dettaglio Legge Regionale

Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo. (23-5-2006)
Sardegna
Legge n.7 del 23-5-2006
n.18 del 1-6-2006
Politiche ordinamentali e statuti
28-7-2006 / Impugnata
La legge in esame, nel prevedere l'istituzione della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo disciplinandone la struttura e l'attività, si configura costituzionalmente illegittima sia per il titolo della legge che per le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1; articolo 2, comma 2, lettera a) e articolo 2, comma 3 nella parte in cui prevedono un progetto organico di nuovo statuto regionale che individui gli elementi della sovranità regionale.
Le disposizioni sopra citate, infatti, si pongono in contrasto con il disposto degli articoli 1 della Costituzione (in particolare, il comma 2 "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione") e 114, comma 2 della Costituzione ("I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione") da cui viene distinta la sovranità che spetta al popolo, dall'autonomia, la quale è attributo degli enti che costituiscono la Repubblica, una e indivisibile (art. 5 Cost.).
La Corte Costituzionale ha tradizionalmente ribadito il principio per cui "La Costituzione accorda alle Regioni, comprese quelle a statuto speciale, una sfera di autonomia più o meno ampia, ma non la sovranità" (sentenze nn. 245/1995; 66/1964 e 49/1963).
Più recentemente, poi, la Consulta, nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera del Consiglio regionale della Liguria n.62 del 15 dicembre 2000 recante "Istituzione del Parlamento della Liguria" ha affermato che l'art.1 della Cost., nello stabilire, che" la sovranità "appartiene" al popolo, impedisce di ritenere che vi siano luoghi o sedi dell'organizzazione costituzionale nella quale essa si possa insediare esaurendosi.Le forme e i modi nei quali la sovranità del popolo può svolgersi, infatti, non si risolvono nella rappresentanza, ma permeano l'intera intelaiatura costituzionale" (sent. Corte Costituzionale n. 106/2002 e sent. N. 29/2003).
E' evidente quindi che parlare di sovranità del popolo sardo o di sovranità regionale appare riduttivo e in contrasto con i principi fondanti la nostra carta costituzionale ( artt. 1 e 139 cost.). Ciò finisce con eccedere dalle competenze statutarie regionali, dove si parla solo di autonomia (artt.1,2 e 35 Stat. Aut.) e non già di sovranità. Né pare che la riforma del titolo V della Costituzione possa servire a fondare tale attribuzione, in quanto l'art.10 della L. cost. n. 3/2001 applica alle regioni a statuto speciale le parti in cui sono previste forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, ma non già riconoscono la sovranità alla regione o ne consentono una rappresentanza localizzata in un determinato territorio.

Alla luce dei motivi sopra esposti, si ritiene che la legge regionale vada impugnata innanzi la Corte Costituzionale, ai sensi dell'art.127 cost.

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