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Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005 n. 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale. (1-6-2006)
Sardegna
Legge n.8 del 1-6-2006
n.18 del 1-6-2006
Politiche ordinamentali e statuti
28-7-2006 /
Impugnata
La legge in esame, che apporta modifiche a precedenti leggi regionali, introducendo una nuova disciplina generale su alcune modalità di svolgimento delle elezioni amministrative comunali e provinciali, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
- L' art.3 , nel modificare ed integrare la l.r. n. 13 del 2005, introduce l'articolo 5 bis, secondo il quale le funzioni attribuite alle Prefetture dal d. lgs. n.267 del 2000 (Testo unico degli enti locali) sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Così disponendo l’articolo in esame viola le competenze statutarie sotto un duplice profilo.
1) Innanzitutto nel disciplinare unilateralmente con legge regionale il trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione la norma in esame non rispetta la procedura collaborativa prevista dall’art. 56 dello Statuto di autonomia (l. cost. n. 3 del 1998) , violando pertanto tale ultimo articolo, secondo il quale il conferimento di competenze statali alla regione Sardegna è attuato con lo strumento normativo delle norme di attuazione dello Statuto speciale, emanate con decreto legislativo, su parere di una commissione paritetica, formata da rappresentanti del Governo e della Regione. Tale principio è stato altresì affermato da costante pronunciamento della Corte Costituzionale (cfr. sentt. nn. 180/1980; 237/83; e, da ultimo, 38/2003).
2) Inoltre, anche a voler ritenere ammissibile un intervento legislativo regionale in tale materia, la disposizione in esame ha una portata eccessivamente generica ed eccede dalla competenza primaria della Regione in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" (art.3, lettera b), dello Statuto Speciale), che si deve esplicare nei limiti derivanti dall'armonia con le norme della Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché con le norme fondamentali delle riforme economico sociali. La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n.48/2003, pur riconoscendo ampie competenze alla regione Sardegna in materia elettorale, svolte nell’ambito della competenza primaria vantata dalla stessa sull'ordinamento degli Enti locali, ha ribadito il necessario rispetto da parte della legislazione regionale di tali limiti.
La formulazione della disposizione in esame, che estende genericamente, e senza alcuna ulteriore specificazione, la competenza della Regione a tutte le funzioni esercitate dal Prefetto e dalle Prefetture previste nel T.U.E.L. n.267/2000, incide su settori che esulano dalle previsioni statutarie e dalle relative norme di attuazione e che riguardano servizi di indubbia competenza statale. Tali settori attengono: - alla materia delle elezioni politiche, la cui disciplina è riservata allo Stato dagli artt.48 e 117, II comma, lett. f) e p), Cost. e che è stata dallo stesso regolamentata con gli artt. 54, commi 1, 6 e 8 del d.lgs. n. 267 del 2000 e con gli artt. 53, comma 1 e 4-bis del d. lgs. n. 223 del 1967, che affidano al Prefetto compiti di vigilanza e controllo in ordine alle consultazioni elettorali e referendarie; - alla materia dell’ordine pubblico e sicurezza, di cui all’art. 117, lett. h), Cost., in ordine alla quale l’art. 145 del d. lgs. n. 267 del 2000 prevede che sia la Prefettura ad erogare le competenze ai componenti delle commissioni straordinarie istituite per la gestione degli enti sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso; - al procedimento di dissesto finanziario e successivo risanamento degli enti locali, la cui competenza è demandata alle prefetture dall’art. 256 del d. lgs. n. 267 del 2000, e la cui disciplina, tutelando, oltre che gli equilibri finanziari degli enti stessi, anche i terzi debitori degli enti locali, rientra in via generale nella materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato dall’art. 117, lett. l), Cost,.
Per i motivi sopra esposti, si ritiene che la legge regionale in oggetto debba essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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