Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. (8-6-2006)
Abruzzo
Legge n.16 del 8-6-2006
n.35 del 21-6-2006
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
La legge n. 16/2006, è stata oggetto di impugnazione da parte del Governo nella seduta del 4 agosto 2006, per i seguenti profili:

·l’art. 1, comma 20, in materia di corresponsione ai dipendenti con mansioni di autisti di un'indennità in sostituzione degli istituti dello straordinario;
·l’art. 1, comma 22 in materia di personale;
·l’art. 2 comma 7, 8 e 9 in materia di rimborso spese ai Consiglieri Regionali

Con successivo provvedimento legislativo, la Regione si è adeguata parzialmente ai rilievi formulati dal Governo in quella sede, in quanto con la legge n. 30/2006 ha abrogato l'articolo 2, commi 7, 8 e 9 della l.r. 16/06, relativa al rimborso spese dei Consiglieri regionali, per cui si propone la rinuncia parziale all'impugnazione. Rimangono ancora validi, invece, gli altri motivi di impugnazione di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006.
4-8-2006 / Impugnata
La legge in esame è illegittima per i seguenti motivi:

1) l'articolo 1, comma 20, che sostituisce l'articolo 8, comma 4, della l.r. n. 17/2001, stabilisce la corresponsione ai dipendenti con mansioni di autisti di un'indennità in sostituzione degli istituti dello straordinario, della reperibilità, rischio e turnazione. Si evidenzia che l'articolo 2, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001, prevede espressamente che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. Si fa, inoltre, presente che l’art. 45 dello stesso d. lgs. n. 165/2001 stabilisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio deve essere definito in sede di contrattazione collettiva. La Regione, pertanto, per il personale di cui trattasi potrà riconoscere esclusivamente il suddetto trattamento economico secondo quanto stabilito dal vigente CCNL di Comparto e solo a seguito di accordo con le Organizzazioni sindacali.
Le disposizioni in materia contrattuale di cui al succitato d. lgs. 165/2001 sono da considerare inserite nel più ampio contesto delle linee di politica volte al controllo della spesa pubblica definite nei documenti di programmazione e bilancio nazionale.
Per le suesposte motivazioni la disposizione regionale si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, in materia di ordinamento civile, nonché con il comma 3, del medesimo articolo della Costituzione che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblicata tra quelle di legislazione concorrente;

2) l'articolo 1, comma 22, che modifica l'articolo 6, comma 3, della l.r. n. 18/2001, sopprimendo le parole "in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D", comporta che la responsabilità delle segreterie dei gruppi consiliari possa essere attribuita anche a soggetti, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che non possiedono i requisiti richiesti, invece, al personale di categoria D, violando gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in riferimento alla ragionevolezza e al buon andamento della P.A., nonché in riferimento alle responsabilità proprie dei funzionari.
Si fa presente che l'articolo 6, comma 3, della l.r. n. 18/2001, è gia stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, l. n. 39/2004, che reca interpretazione autentica del suddetto comma che il legislatore regionale, con la modifica di cui all'articolo 1, comma 22, della legge in esame, ha inteso nuovamente modificare.
In quella sede la Corte, con sentenza n. 62/06, nel ritenere non fondata la questione prospettata dal Governo, ha espressamente previsto che <La norma di interpretazione autentica, sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, consente di conferire la responsabilità delle segreterie non solo al personale interno di categoria “D”, ma anche a chi è in possesso dei requisiti per l’accesso a tale categoria […] in conformità, con la ratio della disposizione interpretata, che già contemplava la possibilità di ricoprire quell’incarico, previa stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, per l’estraneo all’amministrazione regionale in possesso dei requisiti per accedere alla predetta categoria>>.

3) l'articolo 2, commi 7, 8 e 9, prevede un rimborso di spese mensile (equivalente al trattamento economico lordo iniziale di un dipendente regionale di Cat. D), da corrispondere a ciascun Consigliere, ai fini di rendere possibile l'esercizio del mandato, rinviando ad una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza i modi ed i tempi di erogazione del rimborso, nonché la tipologia delle spese ammissibili. Tali previsioni si pongono in contrasto sia con l'articolo 1, comma 54, l. n. 266/05 (legge finanziaria 2006), che espressamente prevede, la riduzione del 10% di tutte le indennità, corrisposte a qualsiasi titolo, dei Parlamentari, Consiglieri regionali e altre categorie, qualificando tale previsione come necessaria ai fini del coordinamento della finanza pubblica, che con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto rimborsi di spese mensili generici e continuativi per ciascun Consigliere regionale appaiono irragionevoli e non in sintonia con il buon andamento della P.A..
Pur essendo esplicito il contrasto con una norma nazionale che può essere qualificata come principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Corte costituzionale, in ultimo con sentenza n. 417/05, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 9, 10 e 11 dell’art. 1 del decreto-legge n. 168/04 (c.d. decreto taglia spese). Tali commi prevedevano vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci regionali e degli enti locali.
Secondo la Corte, il Legislatore statale può imporre vincoli alle politiche di bilancio, nell’ambito delle norme di principio sull’armonizzazione dei bilanci pubblici e sul coordinamento della finanza pubblica, ma non può imporre vincoli puntuali alle singole voci di spesa, perché siffatte disposizioni non possono costituire un principio fondamentale.
Tuttavia, la previsione di cui al comma 54 dell'articolo 1 della l. n. 266/05 è chiaramente finalizzata al rispetto del Patto di Stabilità e crescita, fissando obiettivi per il raggiungimento del patto di stabiòlità interno.
Si ricorda, infatti, che la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità di norme che, nel quadro del contenimento della politica di bilancio, introducono, transitoriamente, un limite alla crescita della spesa corrente (sentenza n. 36/04) o comunque impongono un limite quantitativo alla crescita della spesa (sentenza 353/04), nell’esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso.
Le disposizioni della legge regionale, pertanto, specie per il fatto che non prevedono una contestuale e corrispondente riduzione di spesa in altre parti del bilancio regionale, si pongono in contrasto con il comma 54 dell'articolo 1 della l. n. 266/05, principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violando l'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

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