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La Gestione dei rifiuti e la tutela del suolo (26-5-2006)
Bolzano
Legge n.4 del 26-5-2006
n.24 del 13-6-2006
Politiche infrastrutturali
4-8-2006 /
Impugnata
Si premette che la materia della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati attiene alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui valore trasversale, con il nuovo Titolo V della Costituzione, ricomprende competenze sia statali che regionali "non eliminando la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato" (cfr., tra le altre, le sentenze della Corte Costituzionale numero 407 e 536 del 2002).
La provincia di Bolzano non vanta tuttavia alcune competenze legislative primarie in materia (articolo 11 dello Statuto di Autonomia).
Nel corso degli anni, infatti, la Provincia ha legiferato sull'argomento (al proposito, si veda la L. P. 61 del 1973) facendo rientrare la propria legittimazione nella competenza legislativa concorrente in materia di igiene e di sanità (articolo 12, punto 10, della L. cost. 5/1948), ovvero, a seguito di recepimento con norma di attuazione (D. P. R. 526 del 1987) delle funzioni amministrative trasferite alle regioni dallo Stato con D. P. R. 616 del 1977 (art. 101).
Pertanto è chiaro che la stessa provincia è tenuta -in materia- al rispetto dei principi costituzionali, comunitari e nazionali vigenti (vedi articoli 4, 10 e 11 dello Statuto di Autonomia).
A ciò si aggiunge che il D. Lgs. 152/2006, elaborato sulla base dei principi e dei criteri della legge delega 308/2004 (nei confronti della quale era già stata avviata, nei riguardi delle norme concernenti i rottami ferrosi, la procedura d'infrazione comunitaria 2005/40/51 da parte della Commissione europea per violazione della direttiva comunitaria 75/442/CEE in materia di rifiuti), ha introdotto le nozioni di "sottoprodotto" e di "materia prima secondaria", escludendole contestualmente da quella di "rifiuto" aggravando conseguentemente la posizione di violazione dell'Italia.
A tali infrazioni comunitarie lo Stato sta ponendo rimedio con delle opportune modifiche legislative in corso di predisposizione e pertanto è necessario che tutta la normativa interna, sia nazionale che regionale, sia conforme a quanto previsto a livello comunitario.
Per quanto sopra premesso si fa presente che le seguenti disposizioni provinciali risultano emanate in violazione sia delle norme comunitarie che della legislazione nazionale, finendo quindi per eccedere dalle competenze statutarie succitate, così come riconosciute alla Provincia.
Così, gli articoli 3, collegato all'art. 5, e 7 della legge in esame violano la normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in materia di rifiuti (la direttiva 2006/12/CE che ha codificato le precedenti direttive in materia di rifiuti, in particolare la direttiva 75/442/CEE), risultando quindi in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione.
In particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. W), della legge provinciale in esame, definisce la "materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche" in modo piu permissivo rispetto alla legislazione nazionale per la quale il Governo sta già predisponendo le necessarie modifiche legislative in sintonia con quanto statuito dalla Corte europea, che ha piu volte affermato che un residuo di produzione può essere considerato sottoprodotto di cui l'impresa non ha intenzione di disfarsi, solo a condizione che il suo riutilizzo sia certo e non meramente eventuale e che esso avvenga nel processo di produzione. Nello specifico l'art. 3, comma 1, lett. W), del provvedimento in esame è censurabile in quanto sottrae i "rottami ferrei e non ferrosi…" dal regime dei rifiuti ed anche a causa dell'omissione, nella definizione della materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche, dei riferimenti alla "certezza" e alla "eventualità", segnalati come indispensabili dalla Corte di Giustizia europea. L'articolo 7, primo comma, lett. B), appare censurabile per gli stessi motivi. Detto articolo, escludendo dal regime dei rifiuti le terre e le rocce da scavo, appare in conformità al D. Lgs. 152/2006 (riguardo al punto in questione il Governo sta predisponendo le opportune modifiche legislative), ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria.
Ulteriori disposizioni inoltre eccedono dalla competenza provinciale ponendosi in contrasto con i precetti contenuti nel D. Lgs. 152/2006 che costituiscono sia principi fondamentali sia principi di riforma economica e sociale, cui le province autonome sono tenute ad osservare. In particolare:
- l'articolo 19, comma 3, alla dicitura "rifiuti speciali" non si riscontra una esatta definizione che racchiuda l'eventuale distinzione tra rifiuti pericolosi o non pericolosi, inoltre la lettera B) dello stesso articolo amplia l'esclusione prevista dall'articolo 193, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 laddove dice che "le disposizioni… non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani effettuato da soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi…", ancora l'articolo 19 estende l'esclusione ai rifiuti speciali (pericolosi e non) non tenendo conto né della saltuarietà, né della occasionalità di questi ultimi, comportando una permissività maggiore rispetto a quella prevista dal D. Lgs. 152/2006;
- l'articolo 20 della legge provinciale in esame risulta essere in contrasto con l'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità del ricorso a procedure semplificate per l'iscrizione all'Albo nazionale in materia piu ampia e permissiva rispetto a quanto previsto dalla disposizione statale a tal fine richiamata;
- l'articolo 24, commi 1 e 2, non è conforme all'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006, in quanto prevede la possibilità di una autorizzazione provvisoria tacita per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (anche in sede europea è stata piu volte ribadita la necessità di ricorrere ad autorizzazioni espresse anche se temporanee).
Alla luce dei motivi di censura sopra esposti, si ritiene che la legge provinciale in oggetto debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 Cost. per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
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