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Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002. (21-12-2021)
Abruzzo
Legge n.27 del 21-12-2021
n.202 del 24-12-2021
Politiche socio sanitarie e culturali
18-2-2022 /
Impugnata
La legge della Regione Abruzzo n. 27 del 21/12/2021, recante “Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
1) L’art. 1, commi 1 e 2, della legge in esame stabilisce che:
“1. Gli operatori delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, nonché gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attività di emergenza-urgenza, soccorso, ordine pubblico, sicurezza e protezione civile, che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, sono esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco.
2. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione ad eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di due anni a decorrere dal giorno dell'evento traumatico”.
La previsione di forme di esonero dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non sono attualmente incluse tra quelle indicate dal dPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502); ne consegue che la disposizione regionale in esame si configura come un livello ulteriore di assistenza.
La regione Abruzzo, inoltre, essendo in Piano di rientro dal disavanzo sanitario è assoggettata al divieto di spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e non può quindi garantire alcun livello ulteriore di assistenza, rispetto a quanto già previsto dalla legislazione statale.
L'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale in esame, nella parte in cui destina a prestazioni non incluse nei Livelli essenziali di assistenza risorse del Servizio sanitario regionale, distoglie queste ultime dalla finalità cui sono vincolate implicando, quindi, una violazione dei princìpi fondamentali dettati nella materia "coordinamento della finanza pubblica" (articolo 117, comma 3, Cost.), e conseguentemente anche dei limiti imposti dal rispetto dei principi di cui all'articolo 81 della Costituzione in tema di adeguata copertura finanziaria e delle competenze statali ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione in materia di livelli essenziali di assistenza.
E invero "alla Regione, soggetta ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, è preclusa la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali, come questa Corte ha costantemente affermato (ex plurimis, sentenza n. 130 del 2020, punto 3.3. del Considerato in diritto). La vincolatività dei piani è da considerarsi espressione del principio fondamentale relativo al contenimento della spesa pubblica sanitaria, direttamente correlato al principio di coordinamento della finanza pubblica" (in tal senso, Corte cost., sent., 12 marzo 2021, n. 36).
La Consulta ha più volte sostenuto la vincolatività dei piani di rientro dal disavanzo sanitario (ex plurimis, sentenze n. 172 del 2018, n. 278 del 2014, n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011) e ha altresì costantemente affermato che, di regola, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica sono funzionali a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica (sentenza n. 82 del 2015 e sentenza n. 62 del 2017).
Pertanto, l’art. 1, commi 1 e 2, della legge in esame viola sia il «principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria», inteso quale principio fondamentale nella materia concorrente del «coordinamento della finanza pubblica», ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», sia gli articoli 81 e 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, in quanto la Regione Abruzzo, impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, deve osservare il divieto di effettuare spese non obbligatorie e non destinare a prestazioni non incluse nei Livelli essenziali di assistenza risorse del Servizio sanitario regionale distogliendole dalla finalità cui sono vincolate.
Per le ragioni sopra esposte i commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge in esame, nonché tutte le disposizioni della stessa legge regionale ad essi imprescindibilmente connesse, debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
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