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Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio". (14-7-2006)
Lombardia
Legge n.12 del 14-7-2006
n.29 del 18-7-2006
Politiche infrastrutturali
8-9-2006 /
Impugnata
Con la legge in esame la Regione Lombardia modifica la l.r. 12/2005 recante "Legge per il governo del territorio".
L'art. 1 lett. h) della legge in esame sostituisce l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 36 della l.r. 12/2005, rubricato "Presupposti per il rilascio del permesso di costruire".
La disposizione contenuta in suddetto articolo comporta la riduzione delle misure di salvaguardia da cinque anni (come previsto dalla legge 11 marzo 2005 n. 12) a tre anni, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente per la approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
Tale norma risulta illegittima per i seguenti motivi :
Si premette che la Regione interviene , riducendo la durata delle misure di salvaguardia, a distanza di un anno dal precedente intervento normativo ed in costanza della immutata normativa statale vigente dettata dall'articolo 12 del D.P.R. n. 380/2001.
Risulta evidente che la disciplina in esame incide esclusivamente sui procedimenti di approvazione dei PTG in itinere, per i quali, come detto, era prevista una norma di salvaguardia della durata di cinque anni.
Quanto sopra premesso, la disposizione regionale in esame appare illegittima in quanto, non facendo espressamente salvo per i procedimenti attualmente pendenti il termine di cui alla legge n. 12/2005, risulta contraria al principio di buon andamento della pubblica amministrazione in violazione dell'articolo 97 della Costituzione.
Risulta altresì irrazionale ed illogica la norma che a distanza di un anno intervenga per modificare termini vigenti senza che siano mutati presupposti di fatto e di diritto quale la normativa statale di riferimento.
In tal senso la norma regionale risulta in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 Cost.
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