Dettaglio Legge Regionale

Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. (19-7-2006)
Puglia
Legge n.22 del 19-7-2006
n.93 del 21-7-2006
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
La legge in esame è stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte Costituzionale, giusta delibera CdM del 8/9/2006, in quanto:

- l'articolo 7, in tema di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di alcune categorie di automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze, di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale delle Associazioni di volontariato anche se la destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo non risulti dalla carta di circolazione, eccede dalla competenza legislativa del legislatore regionale e viola l'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, in materia di sistema tributario dello Stato.

- l’articolo 31 in tema di esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, fissando valori–soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo), diversi da quelli fissati dallo Stato, eccede dalla competenza legislativa regionale in materia di distribuzione dell’energia e di sviluppo dei sistemi di telecomunicazione, nonché di governo del territorio.

La legge Puglia n. 39/06, esaminata dal CdM del 16/2/07, con l'esito di non impugnativa, ha abrogato, con l'articolo 15, gli articoli oggetto di censura.
Per i suesposti motivi si propone la rinuncia al ricorso avverso la l.r. Puglia n. 22/06, su conforme parere del Ministero dell'economia e finanze, UL finanze nonché del Ministero delle Comnicazioni che avevano sollevato i rilievi di incostituzionalità delle norme.
8-9-2006 / Impugnata
La legge in esame è illegittima per i seguenti motivi:

1. Preliminarmente si rileva che, pur essendo la legge di cui trattasi un assestamento e una variazione al bilancio, questa va a dettare, oltre a norme di variazione al bilancio di previsione, contenute nel Titolo I, anche disposizioni di carattere settoriale nelle più svariate materie, contenute nei Capi da VI a XI del Titolo II, nonché nell’intero Titolo III.. Tali Capi e Titoli indicati, contengono, infatti, disposizioni varie di carattere settoriale in materia di beni culturali, in materia sanitaria, in materia di trasporti, in materia di ecologia, in materia urbanistica, in materia di personale, nonché altre disposizioni di integrazione e modifica a precedenti leggi regionali.
Invero, l’articolo 15 del d. lgs. n. 76/00, recante "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208", dispone che entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi delle unità previsionale di base in cui sono indicati l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, nonché l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
L'articolo 16 dello stesso d.lgs. n. 76/00, dispone che la giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale. La legge di approvazione del bilancio regionale o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare, esclusivamente, variazioni al bilancio medesimo. Tali variazioni vengono approntate, al fine di istituire nuove unità previsionali di base, per l'iscrizione di entrate provenienti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato o dell'Unione Europea, e, infine, per l'iscrizione delle relative spese. Inoltre possono essere previste variazioni compensative fra capitoli di una stessa unità previsionale di base ad eccezione delle autorizzazioni di spesa a carattere obbligatorio. Tali articoli sono da considerarsi principi fondamentali in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", alla cui osservanza, quindi, le Regioni sono tenute.
Ciò posto, parte del Titolo II, nonché il Titolo III della legge in esame, si pongono in contrasto con l'art. 117, co. 3, Cost., violando i principi fondamentali della suddetta materia, contenuti nel D.lgs. n. 76/2000 e con l'art. 81 della Costituzione.
Si rappresenta, inoltre, che una simile censura è attualmente pendente presso la Corte Costituzionale in quanto è già stata proposta questione di legittimità della l.r. Puglia n. 12/05, la quale, seppur recante “seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005”, andava a dettare, oltre a norme di variazione al bilancio di previsione, anche disposizioni di carattere settoriale nelle più svariate materie;

2. L'articolo 7, della legge in esame, che prevede che al comma 1 quater, dell'articolo 4 della l.r. Puglia n. 31/01, le parole "…la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione", siano soppresse. Il comma 1 quater, dell'articolo 4, prevedeva l'esenzione <<...dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze, di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale delle Associazioni di volontariato per la Protezione civile della Regione Puglia>>, "…la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione", restringendo l'esenzione ai soli automezzi il cui fine vincolato potesse evincersi dal documento di circolazione. La necessità di tale restringimento, peraltro, si evince chiaramente dalla disposizione statale che, in tema di esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica, prevede esplicitamente, tra l'altro, la destinazione esclusiva degli autoveicoli, muniti di apposita licenza (articolo 17 del D.P.R. n. 39/59, recante "testo unico sulle tasse automobilistiche"). Successivamente, con d. lgs. n. 504/92 nonché con la l. n. 449/97, sono stati devoluti alle Regioni a statuto ordinario l'intero gettito della tassa, il potere di variazione delle aliquote all'interno di una determinata forbice, nonché tutta l'attività amministrativa connessa alla riscossione ed al recupero del credito. Tuttavia, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr., ex plurimis, 296/03; 37/04), tutti i tributi istituiti con legge statale sono oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, e le Regioni possono legiferare esclusivamente nei limiti alle stesse concessi dalla legislazione statale di riferimento.
L'eliminazione del suddetto inciso, quindi, eccede dalla competenza legislativa del legislatore regionale, ponendosi in contrasto con l'articolo 17 del D.P.R. n. 39/1953, violando l'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, in materia di sistema tributario dello Stato.

3. l’articolo 31 della legge in esame, eccede dalle competenze legislative regionali in quanto viola i principi fondamentali contenuti nella l. n. 36/01, recante “legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. a)), e nel D.P.C.M. 8 luglio 2003, attuativo della suddetta legge quadro.
L'articolo in esame, infatti, modifica alcuni articoli e commi di una precedente legge regionale (n. 5/02) già sottoposta a questione di legittimità costituzionale dinanzi la Corte, la quale si è pronunciata con sentenza n. 307/03. Per quanto qui di interesse, la Corte ha anzitutto chiarito il punto se i valori–soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo), la cui fissazione è rimessa allo Stato, possano essere modificati dalla Regione, fissando valori–soglia più bassi, o regole più rigorose o tempi più ravvicinati per la loro adozione.
<< In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori–soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato>> (cfr. sent. no 307/03, punto 20 considerato in diritto).
Il D.P.C.M. 8 luglio 2003, attuativo della suddetta legge quadro, fissa come obiettivo di qualità un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 6 V/m; la legge regionale fissa come obiettivo di qualità un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m.
L’articolo 31, comma 1, lett. c), della l.r. n. 22/06, modificando l’articolo 9 della l.r. n. 5/02 e prevedendo come obiettivo di qualità un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m, contrasta con i principi fondamentali di cui alla legge n. 36/01, recante “legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. a), e al D.P.C.M. 8 luglio 2003, attuativo della suddetta legge quadro, e viola l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, eccedendo dalla competenza legislativa regionale in materia di distribuzione dell’energia e di sviluppo dei sistemi di telecomunicazione, nonché di governo del territorio.

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