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Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti (24-11-2001)
Campania
Legge n.13 del 24-11-2001
Politiche infrastrutturali
11-1-2002 /
Impugnata
Le disposizioni regionali riguardano la materia della “tutela della salute” e quella della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” che rientrano tra le materie di legislazione concorrente ai sensi del 3° comma dell’articolo 117 come riformato dalla legge costituzionale n. 3/2001, e riguardano pure la materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema” che è definita come di esclusiva competenza statale ai sensi dell’articolo 117, 2° comma, lettera s), come riformato.Con riferimento alle materie di competenza concorrente la Regione non ha rispettato i limiti che gravano sulla sua competenza in virtù della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, che si atteggiano come “principi fondamentali” che devono essere fissati dalla legislazione statale ai sensi dell’ultimo periodo del 3° comma del nuovo articolo 117 e che si pongono come vincolo imprescindibile alla legislazione regionale.In particolare, quindi, dall’esame dell’articolato si evidenziano i seguenti profili di illegittimità:1) la disposizioni di cui all’art. 1, co. 2, affermando che le disposizioni del provvedimento regionale dettano norme per la localizzazione degli impianti, contrasta con l’art. 5, co. 1, della legge 36/2001 secondo cui la localizzazione di detti impianti è di competenza statale;2) l’art. 2, commi 1 e 2, detta disposizioni per la distribuzione di energia elettrica che non tengono conto delle prescrizioni statali sulla materia previste dagli artt. 5, co. 1, e 4, co. 1, lett. H), della legge quadro 36/2001, in ordine alla localizzazione degli impianti e alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;3) il medesimo art. 2, co. 3, prevede che i piani urbanistici realizzino il rispetto di valore limite di induzione magnetica diverso da quello stabilito dall’art. 4 del DPCM 23 aprile 1992, che, in base all’art. 16 della legge 36/2001, costituisce norma di riferimento fino alla emanazione del DPCM previsto dell’art. 4 co. 1 lett. a) della stessa l. 36/2001;4) la disposizione di cui all’art. 3, prevedendo il risanamento degli elettrodotti in relazione al limite di induzione magnetica fissato dal precedente art,. 2, co. 3, contrasta: a) con l’art. 4 co. 1, lett. d) della legge 36/2001, secondo cui è riservata alla normativa statale la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento; b) con l’art. 9 della medesima legge 36/2001 che fissa i termini, i limiti e le modalità per l’attuazione dei piani di risanamento;5) il sistema sanzionatorio, previsto dall’art. 7 contrasta con l’art. 15 della legge 36/01 con cui è stata fissata una compiuta disciplina sanzionatoria;6) la norma transitoria di cui all’art. 8 detta disposizioni in contrasto con la disciplina transitoria prevista dall’art. 16 della legge 36/2001.Analoghi rilievi hanno formulato il Ministero dell’Ambiente, della Salute e delle Attività Produttive.
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