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Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (storicizzazione risorse del precariato storico). (28-12-2021)
Calabria
Legge n.42 del 28-12-2021
n.114 del 29-12-2021
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA APPROVATA NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28/12/2022 Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2022 il Governo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale della legge regionale della Calabria 28 dicembre 2021, n. 42, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (storicizzazione del precariato storico)”, in relazione agli articoli 1 e 3.
L’articolo 1, rubricato “Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 29 del 2019” ha apportato modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 29 del 2019 in tema di storicizzazione delle risorse del precariato storico. In particolare ha disposto che il contributo fisso annuo del valore di 11. 157,24 euro, precedentemente riconosciuto dalla Regione a favore degli enti che procedono alla contrattualizzazione dei precari per i primi 3 anni del rapporto di lavoro, venga esteso fino al collocamento in quiescenza dei lavoratori.
L’articolo 1 ha, inoltre, introdotto il comma 3-bis all’articolo 1 della legge regionale n. 29 del 2019, prevedendo analogo contributo fisso annuo “fino al collocamento in quiescenza” per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2008, “per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedano alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato”.
L’articolo 1 ha, altresì, introdotto il comma 3-ter all’articolo 1 della legge regionale n. 29 del 2019, che autorizza l’Azienda Calabria Lavoro (ente pubblico economico strumentale della Regione) a stabilizzare i lavoratori a tempo determinato riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro fino al collocamento in quiescenza degli stessi.
L’articolo 3, ha previsto la clausola di invarianza finanziaria.
Le disposizioni introdotte con la legge impugnata sono suscettibili di generare nuovi e maggiori oneri, in quanto rendono strutturale la corresponsione del contributo inizialmente previsto solo per il primo triennio dell’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari, interessando annualità di bilancio successive al triennio in questione, fino al collocamento in quiescenza del personale interessato dal percorso di stabilizzazione. Inoltre, per i dipendenti dell’Azienda Calabria Lavoro il contributo è stato introdotto ex novo. Tali nuovi e maggiori oneri risultano, tuttavia, privi di copertura finanziaria, visto il tenore della clausola di invarianza finanziaria di cui al richiamato articolo 3.
Le citate disposizioni sono, pertanto, risultate in contrasto con l’articolo 17 della legge n. 196 del 2009 che, al comma 1, indica tassativamente le modalità con le quali assicurare la copertura di nuove e maggiori spese e con l’articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 che stabilisce che l’onere annuale deve essere indicato a regime, nonché poste in violazione dell’articolo 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
Successivamente la regione Calabria ha provveduto ad abrogare gli articoli 1 e 3 della legge n. 42 del 2021, con la legge 6 maggio 2022, n. 11, ed ha comunicato al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri che nel periodo di vigenza la legge abrogata non ha prodotto effetti.
Da quanto evidenziato deriva che è venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso, pendente dinanzi alla Corte Costituzionale, proposto avverso gli articoli 1 e 3 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 42, avendo acquisito al riguardo anche il parere positivo del Ministero dell’economia e delle finanze. Si propone, pertanto, la rinuncia totale all’impugnativa pendente dinanzi alla Corte costituzionale.
24-2-2022 /
Impugnata
Con la presente legge la Regione Calabria apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (storicizzazione risorse del precariato storico.)
Tuttavia la presente legge è censurabile per le seguenti motivazioni:
1) L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 29/2019 in tema di storicizzazione delle risorse del precariato storico. In particolare dispone che il contributo fisso annuo del valore di 11. 157,24 euro, precedentemente riconosciuto dalla Regione a favore degli enti che procedono alla contrattualizzazione dei precari per i primi 3 anni del rapporto di lavoro, venga esteso fino al collocamento in quiescenza dei lavoratori. Viene altresì introdotto il comma 3-ter, che autorizza l'Azienda Calabria Lavoro (ente pubblico economico strumentale della Regione) a stabilizzare i lavoratori a tempo determinato riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro fino al collocamento in quiescenza degli stessi.
La norma, all'articolo 3, prevede la clausola di invarianza finanziaria.
In via preliminare, si osserva che le disposizioni introdotte dalla legge in esame generano nuovi e maggiori oneri, in quanto rendono strutturale l'erogazione del contributo inizialmente previsto solo per il primo triennio dalla contrattualizzazione dei lavoratori precari, interessando annualità di bilancio successive al triennio in questione fino al collocamento in quiescenza del personale interessato dal percorso di stabilizzazione. Nel caso dell'Azienda Calabria Lavoro il contributo è introdotto ex novo.
Pertanto, considerata l'onerosità delle modifiche apportate dall'articolo 1, e tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 3, che prevede che "dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2021-2023 ", si ritiene che la norma sia priva di copertura finanziaria, in quanto non vi è dimostrazione della effettiva disponibilità di risorse già stanziate in bilancio per assicurare idonea copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri, aventi natura strutturale.
A tale proposito, si rammenta che la Corte Costituzionale con sentenza del 23 settembre - 2 dicembre 2021, n. 226, nel sancire la violazione dell'art. 81, terzo comma, Cosi. per una fattispecie analoga, ha evidenziato che "... il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» ('ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013)... ".
Inoltre, le disposizioni in esame contrastano anche con quanto previsto all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, che - al comma 1 - elenca in modo tassativo le modalità con cui assicurare la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ossia l 'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Il successivo comma 3 stabilisce che le norme che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredate da una relazione tecnica che dia contezza della quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Infine, il comma 7 precisa che "...per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento... ". Tutti gli adempimenti e gli elementi sopra richiamati non risultano essere stati predisposti a corredo della legge regionale in trattazione, con ciò riproponendo analoga fattispecie già oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale con la sentenza sopra citata.
Pertanto, le disposizioni introdotte dalla legge in esame generano nuovi e maggiori oneri, in quanto rendono strutturale l’erogazione del contributo inizialmente previsto solo per il primo triennio dalla contrattualizzazione dei lavoratori precari, interessando annualità di bilancio successive al triennio in questione fino al collocamento in quiescenza del personale interessato dal percorso di stabilizzazione o addirittura ampliando la platea dei destinatari del percorso di stabilizzazione, con ciò prefigurandosi la violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Si ribadisce che le predette stabilizzazioni, ovvero assunzioni a tempo indeterminato, comportano, per i comuni e gli altri soggetti interessati, il consolidamento strutturale e permanente delle corrispondenti spese di personale, fino al collocamento in quiescenza dei lavoratori, cui deve corrispondere la certezza in ordine alla corresponsione del previsto contributo a valere sulle risorse regionali. Questa circostanza diviene dirimente al fine di scongiurare possibili effetti negativi sugli equilibri di bilancio degli enti che procedono ad inserire nei propri organici, con carattere di stabilità, i lavoratori de quibus. Inoltre, con particolare riferimento ai lavoratori di cui alla L.R. 15/2008, che ammontano a 696 unità, la Regione si è limitata successivamente ad esporre una proiezione finanziaria degli oneri derivanti dall’introduzione di tale misura contributiva fino al 2024. A ciò si aggiunga che l’indicazione delle risorse da porre a copertura dell’erogazione dei contributi agli enti che stabilizzano l’intero bacino dei precari è limitato al triennio di previsione del bilancio pluriennale 2022-2024.
Peraltro, in merito alla copertura finanziaria derivante dalla maggiore spesa a carico del bilancio regionale, la norma, prevedendo la copertura solo fino al 2024, si pone in contrasto anche con l’articolo 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, per tali fattispecie, stabilisce che l’onere annuale deve essere indicato a regime e, conseguentemente, confligge con l’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Pertanto, per le motivazioni suesposte la legge in esame viola gli articoli 81, terzo comma e 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame in tema di storicizzazione delle risorse del precariato storico.
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