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Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". (8-8-2006)
Lombardia
Legge n.18 del 8-8-2006
n.32 del 11-8-2006
Politiche infrastrutturali
6-10-2006 /
Impugnata
La legge in esame modifica la disciplina relativa al conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale (igiene urbana, servizio idrico integrato, distribuzione dell'energia termica e del gas e sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo), contenuta nella l.r. 26/2003, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".
Essa presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera p) che sostituisce l’articolo 49 della l.r. n.26/2003 , concernente l’organizzazione del servizio idrico integrato.
La nuova formulazione dei commi 1 e 4 del citato articolo 49 prevede che le Autorità d’ambito organizzino il servizio idrico integrato separando necessariamente l’attività di gestione delle reti da quella di erogazione dei servizi, con l'obbligo di affidare quest'ultimo mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.
Tali norme risultano in contrasto con quanto previsto dagli articoli 141, comma 2, 147, 148 e 150 del decreto legislativo n. 152/2006, che affermano, rispettivamente, che il servizio idrico integrato deve essere gestito nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, sulla base del principio della unicità della gestione e secondo i criteri previsti dall’articolo 113 del d.leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), tra cui quello che stabilisce tre diverse opzioni per l’affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, disponendo ,poi, particolare disciplina per i comuni al di sotto dei 1000 abitanti. Tali disposizioni statali hanno carattere generale e, per uniformità di trattamento, vanno applicate su tutto il territorio nazionale , costituendo la disciplina generale di modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali , cui le regioni sono tenute ad adeguarsi.
Peraltro, la Corte Costituzionale ha affermato nella sent. n. 272/2004 che “alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza devono essere ricondotte le disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ”. La previsione regionale in esame viola., quindi, la competenza statale in materia di tutela della concorrenza ponendosi in contrasto con l’art 117,comma 2, lettera e) Cost.
Tali disposizioni , infatti, nell'imporre a Comuni e Province la separazione della rete dalla gestione del servizio, con l’obbligo di affidare quest’ultimo, mediante procedure ad evidenza pubblica, risultano lesive della autonomia costituzionale di detti enti territoriali, garantita dagli articoli 114 e 118 della Costituzione.
La scelta di un’unica modalità di affidamento del servizio, effettuata dalla regione, eccede, inoltre, dalle competenze regionali , finendo per incidere sulla competenza esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera p) Cost.
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