Dettaglio Legge Regionale

Legge di stabilità regionale 2022. (30-12-2021)
Lazio
Legge n.20 del 30-12-2021
n.124 del 31-12-2021
Politiche economiche e finanziarie
24-2-2022 / Impugnata
Regione Lazio Legge n° 20 del 30/12/2021.Legge di stabilità regionale2022. BUR n° 12 del 31/12/2021

La legge regione Lazio n° 20 del 30/12/2021 BUR n° 124 del 31/12/2021 “Legge di stabilità regionale 2022” presenta aspetti illegittimi per alcune disposizioni relative alla produzione trasporto, distribuzione nazionale dell’energia, la cui disciplina non ammette deroghe ed è regolata dal decreto legislativo 28 dicembre, 2003, n. 387 – recante attuazione della direttiva 2001/77/CE. relativa alla promozione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
Tale norma rappresenta il parametro costituzionale interposto in materia. Rif. (Corte costituzionale sentenza 189/2014).
Conseguentemente si rileva l’illegittimità dell’art. 6 della l.r. che modifica l’art. 3.1 della l.r. 16 dicembre 2011, n. 16 recante norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili e successive modifiche. La norma sostituisce il disposto del comma 5-quater rispetto a quanto introdotto dall’art. 75, comma 1, lettera b), n. 5), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14.
Dopo tale novella il comma 5 quater risulta in tale formulazione;
" Al fine di garantire la tutela del paesaggio, mitigare il consumo del suolo agricolo e realizzare un maggior bilanciamento nella diffusione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale, le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative all’installazione di impianti di produzione di energia eolica e di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, nelle zone per le quali il relativo impatto sul sistema di paesaggio è indicato come non compatibile (NC) dalla tabella "Classificazione degli impianti di produzione di energia in relazione all'impatto sul paesaggio" delle "Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile" approvate con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 "Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR) ", sono rilasciate condizionatamente al rispetto dei vincoli derivanti dall’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili prevista dai precedenti commi. Fino a tale individuazione da parte dei comuni interessati e, comunque, per un termine non superiore a otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, sono sospese le installazioni degli impianti autorizzati ai sensi del precedente periodo. "

In limine, occorre evidenziare che attraverso detta disposizione, la Regione Lazio traspone in legge il contenuto della proposta normativa formulata in sede di controdeduzioni alle eccezioni formulate da parte dal ministero dell'ambiente riguardo alla l.r. n. 14/2021, e, tuttavia, censurata in sede di replica alle controdeduzioni medesime.

In particolare, attraverso la previsione di cui alla norma regionale citata, il legislatore regionale introduce un meccanismo di rilascio autorizzativo ai fini dell'installazione di impianti da fonti rinnovabili condizionato al rispetto dei vincoli derivanti dall'individuazione delle aree e dei siti non idonei allo scopo, nonché una moratoria per analogo periodo massimo (otto mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14) delle installazioni degli impianti (condizionatamente) autorizzati.

L'articolo in esame, quindi, nell'implicare la sospensione del rilascio delle autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio regionale, si traduce in un effetto di procrastinazione procedimentale che contravviene al principio fondamentale espresso dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, indicante il termine di conclusione del procedimento autorizzativo, e che assurge, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, a principio fondamentale della materia, dettato dal legislatore statale a salvaguardia delle esigenze di semplificazione, celerità nonché di omogeneità sull'intero territorio nazionale ed è pertanto inderogabile da parte delle Regioni .

In tale contesto occorre riportarsi ai contenuti della sentenza n. 364 del 2006 con cui la Corte costituzionale in relazione ai profili di che trattasi, ha statuito che: "È illegittimo l'art. 1, c. 1, dellaL.R. 11 agosto 2005, n. 9, Puglia (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica). La suddetta legge regionale nel disciplinare le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica, incide sulla materia ''produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" rientrante nella competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, c. 3, Cost. I principi fondamentali in materia si ricavano dalla legislazione statale e, attualmente, dal D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001177/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). (...). L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, c. 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di ''produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo ".
Nell'alveo di siffatto consolidato orientamento giurisprudenziale, si colloca, altresì, la recente pronuncia n. 171 del 30 luglio 2021, con cui la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale Toscana n. 82/2020 nella parte in cui introduceva, riguardo alle aree rurali, un limite di potenza ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, al riguardo osservando che "Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili , riconducibile alla materia «produzione , trasporto e distribuzione nazionale dell’ energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal d lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle menzionate Linee guida (ex plurimis, sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018). (....) Del resto, secondo un orientamento costante di questa Corte, nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale.

Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011). Per le ragioni esposte, l 'art. 2, comma 1, della legge n. 82 del 2020 deve ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cast., in relazione ai citati principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»".

Occorre, altresì, aggiungere che il richiamato principio fondamentale sancito dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, attuativo dell'art. 13, della direttiva n. 2009/28/CE, secondo cui «[gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione [...} applicabili agli impianti [...} per la produzione di elettricità [...} a partire da fonti energetiche rinnovabili ... siano proporzionate e necessarie. Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che: [...} c) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato [...}» è stato poi ripreso dall'art. 15, della direttiva 2018/2001/UE, a mente del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure appropriate per assicurare che siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, con la conseguenza che la disposizione regionale censurata confligge anche con detta disposizione sovranazionale e, quindi, con il parametro costituzionale di cui all'art. 117, primo comma, Cost. che impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli comunitari.
Infine, la richiamata disposizione si pone in contrasto con gli artt. 97 e 41 della Costituzione, nella misura in cui la sospensione del potere autorizzativo relativo a un'attività non solo consentita, ma anche promossa e incentivata dall'ordinamento nazionale ed europeo, costituirebbe un grave ostacolo all'iniziativa economica nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili, all'uopo dovendosi richiamare la sentenza del 26 luglio 2018, n. 177, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 3, della legge Regione Campania n. 6/2016, così statuendo: "La norma impugnata collide con l 'art. 117, primo comma, Cast. anche per il sostanziale contrasto con la prescrizione dell 'art. 13 della direttiva 2009128/CE. Come già rilevato da questa Corte, «la normativa comunitaria promuove [...} il maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili espressamente collegandolo alla necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, e dunque anche al rispetto del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in una prospettiva di modifica radicale della politica energetica dell'Unione. [...]. In una diversa, non meno importante, direzione, la normativa comunitaria ha richiesto agli Stati membri di semplificare i procedimenti autorizzatori» (sentenza n. 275 del 2012). Il percorso inaugurato dalla menzionata direttiva 2001177/CE, cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 387 del 2003, è proseguito con la direttiva 2009128/CE, sostitutiva della precedente, che ha ricevuto attuazione con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009128/ CE sulla promozione del! 'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001177/CE e 2003130/ CE). (...). La normativa europea, dunque, da un lato, esige che la procedura amministrativa si ispiri a canoni di semplificazione e rapidità - esigenza cui risponde il procedimento di autorizzazione unica -e, dal 'altro, richiede che in tale contesto confluiscano, per essere ponderati, gli interessi correlati alla tipologia di impianto, quale, nel caso di impianti energetici da fonte eolica, quello, potenzialmente confliggente della tutela del territorio nella dimensione paesaggistica . La sospensione disposta in via generale dalla disposizione censurata collide con le norme di principio della legge nazionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale del 'energia» e con le ricordate norme europee che, per i termini in cui sono formulate, mostrano chiaramente di non tollerare condizionamenti anche se giustificati da un 'asserita esigenza di tutela dell'ambiente. La moratoria prevista dalla Regione Campania, infatti, si inserisce in una cornice normativa interna e sovranazionale (...) connotata dalla presenza degli evidenziati principi e criteri direttivi che impediscono l 'arresto dei procedimenti autorizzatori in nome della salvaguardia di interessi ulteriori, i quali possono comunque trovare considerazione nel contesto procedimentale unificato, attraverso una concreta ponderazione della fattispecie in sede amministrativa".

Sempre in relazione agli aspetti procedimentali legati agli impianti da fonte di energia rinnovabile, il Giudice delle leggi ha, altresì, evidenziato che «[è nella sede procedimentale [...} che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l 'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l 'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei princìpi di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Viene in tal modo garantita, in primo luogo, l 'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cast., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento della amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cast.» (sentenza n. 69 del 2018).

Al quadro di sintesi dianzi rassegnato, si aggiunga che la norma regionale de qua oggetto di odierno scrutinio si pone, altresì, in contrasto con i principi espressi dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (entrato in vigore il 15 dicembre 2021), recante "Attuazione della direttiva (UE) 201812001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" , teso a definire gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della citata Direttiva e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020'', e dall'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Detto provvedimento, attribuisce al dicastero della Transizione ecologica il compito di definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee-non idonee, attraverso l'emanazione di appositi decreti, in concerto con Ministri della cultura e delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, anche ai sensi dell'art 5 comma 1 lettere a) e b) della legge n. 53 del 22 aprile 2021.
In particolare, l'articolo 20 (rubricato "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l 'installazione di impianti a fonti rinnovabili" ) del suddetto decreto, prevede, la competenza delle Regioni all'individuazione delle aree idonee in base ai predetti decreti (in particolare al comma 4) stabilendo, ai commi da 6 a 8, che:
"6. Non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, nelle more dell’individuazione delle aree idonee.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti , in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi dell 'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ".
Tali, neo introdotte disposizioni attuative di derivazione comunitaria inducono, in conclusione, a confermare le criticità sollevate riguardo alla disposizione in esame (art. 6 della l.r Lazio 30 dicembre 2021, n. 20) con riguardo , dunque, alla ivi sancita competenza comunale, alla individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra e alla moratoria de facto, dovendosi ritenere, pertanto, che il rischio di una deviazione dal paradigma normativo di riferimento non sia adeguatamente delimitato dalla riscrittura della norma adottata dalla Regione, tenuto, altresì, conto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 .
In conclusione, per la generalità dei motivi dianzi rassegnati, la legge regionale deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale limitatamente all'articolo 6, per violazione degli articoli 41, 97, 117, comma primo, comma secondo, lett. e) e lett. s) e comma terzo, in riferimento ai parametri statali ed eurounitari dianzi citati.








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