Dettaglio Legge Regionale

Modifiche di leggi provinciali in vari settori. (18-10-2006)
Bolzano
Legge n.11 del 18-10-2006
n.44 del 31-10-2006
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
La legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6 del 23/07/2007, contenente modifiche di leggi provinciali in vari settori, modifica l’art. 3 della l.p. 12/2005 e l’art. 1 della l.p. 11/2006, entrambi oggetto di impugnativa davanti alla Corte costituzionale.
Le ragioni dell’impugnativa erano da ricondurre alla violazione degli artt. 4, 8 e 9 dello Statuto speciale, nonché dell’art. 100 del D.P.R. n. 670 del 1972. Infatti, nelle precedenti versioni, le leggi provinciali contenevano l’Allegato A non rispettoso delle suddette disposizioni a garanzia del bilinguismo.
A seguito di numerosi incontri tecnici, la Provincia ha provveduto a modificare l’Allegato A della legge in modo da garantire il bilinguismo del marchio di qualità. Infatti, fermo restando la libera scelta del produttore relativamente alla dizione da adottare, ai due marchi mono lingua si aggiungono due marchi contenenti sia l’indicazione geografica sia la dicitura “qualità” in entrambe le lingue, in conformità ai parametri costituzionali su richiamati.
Pertanto si propone la rinuncia all’impugnativa delle leggi provinciali nn. 12/2005 e 11/2006.
22-12-2006 / Impugnata
La legge in esame introduce modifiche di leggi provinciali in vari settori.
La legge è censurabile relativamente alla norma di cui all’art. 1, commi 2 e 3 e relativo Allegato A per i motivi che seguono.
La norma modifica l’art. 3, comma 1, della precedente legge provinciale n. 12 del 2005, recante “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del “marchio di qualità con indicazione di origine” ”. Per le finalità della legge e al fine di valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato, si introduce un “Marchio di qualità con indicazione d’origine”, che, ai sensi degli articoli 4 e 5 della stessa legge provinciale n.12/2005, risulta essere di titolarità della Provincia, a seguito di un programma di controllo eseguito da un organismo indipendente autorizzato.
La legge provinciale oggi in esame, secondo quanto previsto dall’allegato, prevede che la dizione “Qualità” possa essere usata in diverse varianti linguistiche, fornendo due sole versioni del marchio di qualità: “Qualität Südtirol” e “Qualità Alto Adige”. In tal modo si tende a mascherare quanto invece era espresso nella precedente legge. Lo schema ivi adottato prevedeva due diciture bilingui congiunte, due diciture monolingui, in italiano e in tedesco, e la dicitura “Qualità Südtirol”, monolingue tedesca per il termine geografico e italiana per l’indicazione della materia. Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 febbraio 2006 aveva deliberato l’impugnazione davanti alla Corte costituzionale della l. p. n. 12 del 2005 per violazione delle norme statutarie e relative norme di attuazione in relazione all’uso della lingua. L’oggetto di contestazione concerneva il mancato uso congiunto delle lingue italiana e tedesca per la denominazione “Alto Adige – Südtirol” nel marchio di qualità dei prodotti alimentari.
Le norme provinciali in esame sostanzialmente ripropongono, con una nuova formulazione che sembrerebbe indicare invece piena libertà d’espressione nelle due lingue, quanto si perseguiva con la precedente legge provinciale ovvero la cancellazione del nome “Alto Adige”. L’uso di diverse varianti linguistiche per la dizione “Qualità”, come previsto dalla legge, consentirebbe l’opzione, già prevista, e usata nella promozione turistica, di “Qualità Südtirol”.
Pertanto, la legge in esame si pone in contrasto con gli articoli 4, 8 e 9 dello Statuto speciale, così violando l’art. 116 della Costituzione, che individua il toponimo bilingue Alto Adige/ Südtirol per indicare il territorio della provincia di Bolzano, evidenziando l’inscindibile bilinguismo voluto dal legislatore costituzionale per tale zona geografica e inteso non come due denominazioni linguisticamente separate, ma come coppia unitaria, e con l’art. 6 della Costituzione che tutela le minoranze linguistiche.
Si ripropone così la motivazione alla base dell’impugnazione da parte del Governo della precedente legge provinciale in materia: il marchio unico per i prodotti dell’Alto Adige è un simbolo inteso ad esprimere la particolarità della Provincia di Bolzano in ordine all’economia e alla cultura locale declinata dalla pluralità di lingue, marchio che è indirizzato alla generalità dei cittadini non solo della Provincia ma anche al di fuori di essa e all’estero.
La previsione censurata contrasta inoltre con l’art. 100 del DPR n. 670 del 1972, recante lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige , relativamente all’uso delle lingue italiana e tedesca, e con la norma di attuazione di cui all’art. 4 del DPR n. 574 del 1988 sull’uso congiunto delle lingue per gli atti destinati alla generalità dei cittadini, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici.

Per le ragioni esposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione

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