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Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle D'aosta). (16-10-2006)
Valle Aosta
Legge n.22 del 16-10-2006
n.45 del 31-10-2006
Politiche infrastrutturali
22-12-2006 /
Impugnata
La legge , che modifica la disciplina regionale vigente in materia di pianificazione territoriale, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 3 .
Detta norma, infatti, modificando l' art. 34 della l. r. n. 11 del 1998, è tale da comportare come effetto complessivo, che i territori contermini ai laghi artificiali sono sottoposti a tutela paesistica solo in via eventuale e solo entro gli ambiti spaziali espressamente perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale. Alla determinazione dell’effetto predetto concorrono:
- la sottrazione dei laghi artificiali al divieto di edificazione, e quindi alla tutela, previsti per le zone umide e le fasce territoriali circostanti le stesse e i laghi naturali (comma 1);
- la eventuale perimetrazione di fasce territoriali tutelate intorno ai laghi artificiali, la definizione e la disciplina degli interventi realizzabili in tali ambiti, operazioni rimesse allo strumento di pianificazione comunale(comma 2);
- la diversificazione del regime giuridico fra i territori contermini ai laghi naturali e quelli circostanti i laghi artificiali,in quanto i limiti e le condizioni previste per la esecuzione di interventi edilizi nel primo tipo di aree non trovano applicazione nelle zone territoriali di cui alla seconda tipologia.
La norma in esame, quindi, eccede della potestà legislativa riconosciuta alla Regione Valle d’Aosta in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell’art. 2, lett. g e q, dello Statuto speciale di autonomia (l.cost n. 4/48). Detta disposizione statutaria infatti,pur riconoscendo alla Regione competenza primaria nelle citate materie, afferma che tale competenza debba esercitarsi in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordimamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico- sociale.
Poiché il codice dei Beni culturali e del paesaggio (d.lgs n.42/2004) , che dà attuazione all'articolo 9 della Costituzione, prevede all'articolo 142 che i territori contermini ai laghi, senza alcuna distinzione, abbiano valenza paesaggistica e necessitino di adeguata tutela e considerato che tale norma deve ritenersi limite alla potestà regionale in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, la disposizione regionale in parola si pone in contrasto con l'articolo 2, comma 1 , dello Statuto Speciale di Autonomia oltre a risultare lesiva dell'articolo 9 della Costituzione.
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