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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali. (22-12-2021)
Valle Aosta
Legge n.35 del 22-12-2021
n.67 del 30-12-2021
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA APPROVATA NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 01/12/2022 Nella seduta del 24 febbraio 2022, il CdM aveva impugnato la legge Valle d’Aosta n. 35/2021 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024) su parere del Ministro per la pubblica amministrazione in quanto tale legge introduceva – inter alia - l’art. 18 il quale, in via sperimentale per il triennio 2022/2024, prevedeva un’indennità di attrattività regionale per il personale della dirigenza medica e il personale infermieristico, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta. Tale indennità integrava, a partire dal 1 gennaio 2022, il trattamento economico nella misura mensile determinata, rispettivamente, in euro 800 e 350 lordo busta. La misura interveniva nelle more della contrattazione integrativa aziendale che, come specificamente disposto dal comma 2 dell'art. 18, avrebbe dovuto mantenere fermi gli importi fissati a prescindere dalle funzioni svolte dai beneficiari.
L’indennità era stata introdotta per garantire l'erogazione dei LEA, in via sperimentale, per il triennio 2022/2024, a favore del personale sanitario medico e infermieristico operante nel territorio, fissandone altresì gli importi pro-capite mensili, determinati rispettivamente, come detto sopra, in euro 800 e 350 lordo busta. Tale indennità non era quindi connessa alla situazione contingente ed eccezionale dell'emergenza sanitaria e dunque non poteva essere ricondotta a misure organizzative, ma si presentava come misura introdotta per essere potenzialmente destinata a diventare "strutturale", in base agli effetti che, nel periodo 2022/2024, avrebbe avuto nel rimpinguare l'organico del personale sanitario nel territorio.
Infatti, il comma 4 dell'art. 18 stabiliva che - al termine di ciascun anno del triennio 2022/2024 - l'assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'Azienda USL, avrebbe informato la Giunta e la commissione consiliare competente degli effetti derivanti dall'applicazione della misura sul Sistema sanitario regionale, per valutarne l'efficacia e assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o modifica.
Tale misura era stata impugnata in quanto contrastava con gli artt. 40 e 45 del D.lgs. n. 165/2001, dal momento che derogava alla contrattazione collettiva, sostituendosi totalmente a tale principio nella determinazione del trattamento economico di una circostanziata categoria di personale pubblico.
Da ultimo, la legge Valle d’Aosta n. 22/2022 ha modificato la precedente n. 35/2021 allo scopo di superare le censure di incostituzionalità che hanno motivato l’impugnazione di questa con riferimento all’indennità di attrattività regionale, di cui all’art. 18.
In particolare, la legge n. 22/2022 ha lo scopo dichiarato di fronteggiare, nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, gli impatti dell’emergenza epidemiologica sull’organizzazione del Servizio sanitario regionale, sopperendo alla carenza, aggravatasi durante il periodo pandemico, di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai LEA.
Mentre l’art. 3 comma 2 della legge n. 22/2022 abroga l’art. 18 della legge n. 35/2021, l’art. 2 della stessa legge n. 22/2022 prevede - limitatamente al triennio 2022/2024 - un’indennità sanitaria temporanea attribuita al personale della dirigenza medica e al personale infermieristico, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l’Azienda USL della Valle d’Aosta, che integra il trattamento economico nella misura mensile determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale, da avviare entro 30gg dall’entrata in vigore della legge medesima. Nelle more della contrattazione, l’integrazione è riconosciuta nella misura mensile determinata, per il personale della dirigenza medica, in euro 800 lordo busta e, per il personale infermieristico, in euro 350 lordo busta.
Interpellato al riguardo, l’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha preso atto delle modifiche apportate alla legge regionale n. 35/2021 (abrogazione della norma impugnata e previsione, in sostituzione, di una “indennità sanitaria temporanea”), ritenendo possibile la rinuncia parziale al ricorso avverso l’art 18.
Circa la mancata applicazione medio tempore della normativa impugnata, la stessa legge, all’art. 2 comma 3, prevede che gli eventuali trattamenti economici più favorevoli in godimento per effetto di quanto disposto dall’art. 18 della legge n. 35/2021, sono riassorbiti con i modi e le misure stabilite in sede di contrattazione integrativa aziendale. In particolare, interpellati in merito, i competenti Uffici regionali hanno precisato che l’art. 2, comma 1 della legge in esame, ha previsto - per il solo triennio 2022/2024 - un’indennità sanitaria temporanea per il personale della dirigenza medica e il personale infermieristico titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l’Azienda USL della Valle d’Aosta, a integrazione del trattamento economico nella misura mensile determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale, da avviare entro 30gg dall’entrata in vigore della legge. Detta ultima disposizione acceleratoria, valorizzando il ruolo della contrattazione quale unica fonte del trattamento economico, attribuisce carattere temporaneo e recessivo alla disposizione prevista dall’art. 2, comma 2, che fissa temporaneamente, nelle more della contrattazione, l’indennità in misura mensile. Del pari finalizzata a valorizzare il ruolo della contrattazione è la disposizione contenuta nell’art. 2, comma 3, secondo cui gli eventuali trattamenti economici più favorevoli in godimento per effetto del comma 2 sono riassorbiti con le modalità e nelle misure stabilite in sede di contrattazione integrativa aziendale di cui al comma 1. Il medesimo meccanismo di riassorbimento è previsto dall’art. 2, comma 3 anche con riferimento agli eventuali trattamenti economici più favorevoli in godimento anche per il periodo di efficacia della indennità prevista dall’art. 18 della legge n. 35/2021, connotando perciò come provvisoria e recessiva, rispetto a quanto stabilito in sede di contrattazione, la determinazione dell’indennità transitoriamente prevista dalla legge n. 35/2021 ed eventualmente erogata.
Conclusivamente, si ritiene possibile procedere alla rinuncia parziale avverso l’art. 18 della legge Valle d’Aosta n. 35/2021. Permane l’interesse al ricorso avverso l’art. 5, commi 9 e 10 della medesima legge, già impugnati dal CdM nella seduta del 24 febbraio 2022 sopracitata.
24-2-2022 /
Impugnata
La legge della Regione Valle d’Aosta n. 35 del 22 dicembre 2021 recante “ Disposizioni pe rla formazione del bilancio annuale e pluriennale. Legge di stabilità regionale per il triennio 2022 -2024 . Modificazioni di leggi regionali ” presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alla violazione di alcune disposizioni della Carta costituzionale ed eccede dalla competenza legislativa attribuita alla Regione dal proprio Statuto speciale e pertanto va impugnata ai sensi dell’art. 127 della Costituzione con rifermento particolare alle seguenti norme:
art. 5, commi 9 e 10: si rappresenta che appaiono critiche le disposizioni introdotte dall'articolo 5 comma 9 e le modifiche apportate dall'articolo 5, comma 10.
Il comma 9, infatti, proroga al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria del concorso bandito dall'Amministrazione regionale per l'assunzione a tempo indeterminato di centralinisti dell'emergenza, in scadenza al 31 dicembre 2021.
Il comma 10, invece, modifica l'articolo 3, comma 7 della legge regionale 12/2020, relativo alle graduatorie di cui all'articolo 1 comma 1 della legge regionale 21/2016. Tali graduatorie sono utilizzate, a scorrimento, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nell'organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco dei soggetti idonei ammessi alla partecipazione ai corsi di cui agli articoli 42 e 46 della legge regionale 37/2009, a condizione che —ed è questa la novella introdotta dal comma 10- l'ammissione avvenga entro il 31 dicembre 2022, in luogo del termine previgente fissato al 31 dicembre 2021.
Al riguardo, si rammenta che, di recente, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 58/2021) è stata chiamata ad esprimersi sul ricorso proposto, in via cautelativa, da alcune Regioni a Statuto Speciale avverso le disposizioni di cui all'art. 1, commi 147 e 149, della 1. n. 160/2019 recanti disposizioni sul termine di validità delle graduatorie, nonché sulle condizioni di utilizzo delle stesse (in particolare il comma 149, del modificare l'art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, ha ridotto tale termine da due a tre anni). Segnatamente, nel dichiarare infondate le questioni proposte, la Consulta ha precisato quanto segue: "(...) deve, pertanto, escludersi che le norme statali in esame, che dettano una disciplina puntuale del termine di validità delle graduatorie, riferendosi genericamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs. n. 165 del 2001, si applichino alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Ne consegue che non si è determinata alcuna violazione della competenza regionale residuale, né del principio di leale collaborazione, non essendo le norme denunciate destinate a spiegare alcuna efficacia nel territorio regionale neppure quali norme recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Ciò vale anzitutto in riferimento all'uso di graduatorie inerenti a procedure selettive pubbliche di personale sanitario, posto che il legislatore statale, non concorrendo «al finanziamento della spesa sanitaria, "neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario" (sentenza n. 341 del 2009)» (sentenza n. 133 del 2010; nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115 e n. 187 del 2012 e n. 125 del 2015; nello stesso senso anche sentenza n. 241 del 2018). Ad analoga conclusione deve, in ogni caso, giungersi in riferimento a tutte le graduatorie che concludono concorsi pubblici. Anche ove si volesse configurare la disciplina della validità delle graduatorie concorsuali, sebbene non più affiancata a misure di contenimento delle assunzioni, come disciplina recante principi di coordinamento della finanza pubblica, essa non potrebbe imporsi alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in assenza di una specifica previsione mediante un apposito accordo. Tali principi, infatti, non possono imporsi alle autonomie speciali ove non siano «individuati nel rispetto del "principio dell 'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118 del 2012)" (sentenza n. 103 del 2018)» (sentenza n. 273 del 2020). Le disposizioni statali impugnate non possono, inoltre, ritenersi applicabili alla Regione autonoma come unica declinazione possibile dei principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., da intendersi come limiti all'esercizio della sua competenza (sentenze n. 126 e n. 77 del 2020). Questa Corte ha già affermato che « [] l'ampio campo di azione riservato al legislatore valdostano consente allo stesso di intervenire [...] con efficienza e ragionevolezza nella gestione delle graduatorie, anche tenendo conto della posizione degli idonei» (sentenza n. 77 del 2020). In quell'occasione è emerso con chiarezza che le norme statali non limitano la competenza della Regione, purché nel disciplinare le graduatorie il legislatore regionale contemperi il reclutamento imparziale degli idonei e verifichi la perdurante attitudine professionale degli stessi. In tal modo, nell 'esercitare la propria competenza, la Regione non entra in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., proprio perché tale esercizio «costituisce una delle possibili espressioni del buon andamento e dell 'imparzialità dell 'amministrazione» (sentenza n. 77 del 2020). Questo ormai costante orientamento non può che trovare conferma nel presente giudizio".
Come già evidenziato in occasione dell'esame di disposizioni di finalità analoga contenute in leggi di altre Regioni, anche a statuto speciale, la competenza esclusiva delle Regioni in materia, come ribadita dalla Corte, non può dunque ritenersi svincolata dal rispetto dai limiti scaturenti dai principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza.
Tali principi, quali parametri cui raffrontare l'esercizio della discrezionalità regionale in ordine allo scorrimento di graduatorie ancora valide, sono stati meglio dettagliati dalla Consulta nella sentenza n. 126/2020, in particolare: "Lo scorrimento delle graduatorie ancora valide è assoggettato a limitazioni, che valgono a renderlo compatibile con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (...). Il canone di imparzialità consente di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie, nel rigoroso rispetto dell'ordine di merito, solo quando vi sia un'integrale corrispondenza tra il profilo e la qualifica professionale del posto che si intende coprire, da un lato, e, dall'altro, il profilo e la categoria professionale per i quali si è bandito il concorso poi concluso con l 'approvazione delle graduatorie. Non vi è scorrimento per posti di nuova istituzione o frutto di trasformazione, per evitare rimodulazioni dell'organico in potenziale contrasto con i principi di imparzialità prescritti dalla Costituzione. Il buon andamento, per altro verso, preclude di scorrere le graduatorie, quando sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire o quando, per il tempo trascorso o per le modifiche sostanziali nel frattempo introdotte nelle prove di esame e nei requisiti di partecipazione dei concorrenti, la graduatoria già approvata cessi di rispecchiare una valutazione attendibile dell'idoneità dei concorrenti e della qualificazione professionale necessaria per ricoprire l'incarico".
In questa cornice la Corte ha altresì evidenziato che "La disciplina dell 'accesso all 'impiego regionale deve dunque essere scrutinata alla luce delle peculiarità che la contraddistinguono, delle finalità che essa persegue e del complessivo contesto in cui si colloca." (cfr. sent. n. 126/2020 cit.).
A ciò si aggiunga che l'articolo 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha consentito al personale assunto dagli enti locali e dalle regioni di fruire, senza vincoli di autorizzazione, della più ampia mobilità verso le pubbliche amministrazioni.
È evidente dunque come tale disposizione renda necessario il massimo livello di omogeneità delle procedure di reclutamento del personale, che deve avvenire entro tempi ragionevolmente brevi rispetto al momento in cui è stata svolta la selezione, affinché la stessa risponda ai requisiti previsti dal quadro ordinamentale di riferimento.
Inoltre, la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 5 della legge in oggetto riguarda, di riflesso, la condizione per l'utilizzo di graduatorie la cui vigenza, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo della legge regionale 21/2016, è stata fatta ferma fino al completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato negli organici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco degli idonei ammessi, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2018, alla partecipazione a specifici corsi.
Tale vigenza appare peraltro differire da quella stabilita dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge regionale 21/2016 e successive modificazioni, che vede già prorogata al 31 dicembre 2018 l'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite da strutture dell'Amministrazione regionale, da enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e dalle loro forme associative.
Si sottolinea dunque come la vigenza delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo della legge regionale 21/2016 ai fini delle assunzioni del personale individuato dall'articolo 3, comma 7 della legge regionale 12/2020, appaia vincolata alla selezione di idonei ammessi ai corsi nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2018.
Tali condizioni destano perplessità applicative aggravate dalla definizione di un nuovo termine per l'ammissione al corso.
Per i citati motivi si ritiene che ricorrano i presupposti per l’impugnativa, davanti alla Corte costituzionale ex art. 127 della Costituzione, dell’ articolo 5 commi 9 e 10- per violazione dei principi di cui agli articoli 117, secondo comma, lettera l) e 97 della Costituzione.
art. 18: la norma introduce, in via sperimentale, per il triennio 2022/2024, una indennità di attrattività regionale per il personale della dirigenza medica e il personale infermieristico, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta. Tale indennità integra, a far data dal 1° gennaio 2022, il trattamento economico nella misura mensile determinata, rispettivamente, in euro 800 e 350 lordo busta. La misura interviene nelle more della contrattazione integrativa aziendale che, come specificamente disposto dal comma 2 dell'articolo, dovrà mantenere fermi gli importi fissati e prescindere dalle funzioni svolte dai beneficiari.
Tali disposizioni appaiono in contrasto con quanto stabilito dagli articoli 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal momento che derogano al principio della contrattazione collettiva nella determinazione del trattamento economico di una circostanziata categoria di personale pubblico.
Si ricorda inoltre che le disposizioni del dlgs n. 165/2001 costituiscono, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e rappresentano anche per le Regioni a statuto speciale norme fondamentali di riforma economica-sociale della Repubblica imponendosi, in quanto tali, al rispetto del legislatore della Regione autonoma.
Peraltro si tratta di una fattispecie diversa da quella esaminata dalla Corte costituzionale che ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 14 della L.R n. 8/2020 sempre della Valle d'Aosta , in quanto attuativa dei titoli competenziali riconosciuti dallo Statuto speciale (sentenza 5/2022,)
che ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'articolo 14 della 1.r. 8/2020).
Tale sentenza riguarda invece una fattispecie differente rispetto a quella oggetto dell'articolo 18 della legge regionale 35/2021. L'articolo 14 della legge regionale 8/2020 ha previsto infatti fino al 31 dicembre 2020 un'indennità "sanitaria valdostana" per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta convenzionati con l'Azienda allo scopo di rafforzare l'offerta sanitaria nel territorio "necessaria per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e le sue conseguenze".
Trattasi dunque di una situazione eccezionale determinata dalla pandemia nel contesto delle misure organizzative adottate a tal fine e per la Corte, proprio queste circostanze eccezionali rilevano nella valutazione delle disposizioni impugnate le quali, in questa prospettiva, si devono ricondurre alla dimensione organizzativa della Regione e non alla materia dell'ordinamento civile.
Inoltre, il comma 2 dell'articolo 14 ha valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva poiché sono state demandate alla concertazione con le organizzazioni sindacali l'individuazione del personale destinatario dell'indennità e la quantificazione della stessa. Tale previsione è stata sottolineata dalla Consulta nella sentenza citata.
Al contrario, l'indennità di cui all'art. 18 della legge in oggetto è stata invece introdotta dalla Regione al dichiarato scopo di garantire l'erogazione dei LEA, in via sperimentale, per il triennio 2022/2024, a favore del personale sanitario medico e infermieristico operante nel territorio, fissandone altresì gli importi pro-capite mensili, determinati, rispettivamente, in euro 800 ed euro 350 lordo busta. In questo caso, pertanto, l'indennità non sembra connessa alla situazione contingente ed eccezionale dell'emergenza sanitaria e dunque non si riconduce a misure organizzative della Regione ma si presenta come misura introdotta per essere potenzialmente destinata a diventare "strutturale", presumibilmente in base agli effetti che, nel periodo 2022/2024, avrà avuto nel rimpinguare l'organico del personale sanitario nel territorio.
Il comma 4 dell'articolo 18 stabilisce infatti che al termine di ciascun anno del triennio 2022/2024, l'assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'Azienda USL, informi la Giunta regionale e la commissione consiliare competente degli effetti derivanti dall'applicazione della misura sul Sistema sanitario regionale, "al fine di valutarne l'efficacia e assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o alla modifica".
Va anche segnalato che la disposizione in parola determina anche gli importi dell'indennità sostituendosi totalmente alla contrattazione collettiva, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 14 della legge regionale 8/2020.
Per quanto sopra la norma in esame contrasta con quanto stabilito dagli articoli 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il valore di tali disposizioni come principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, sancito dall'articolo 1, comma 2 dello stesso decreto.
Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano i presupposti per l’impugnativa, davanti alla Corte costituzionale ex art. 127 della Costituzione, anche dell'art. 18 della legge in esame.
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