Dettaglio Legge Regionale

Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica. (8-11-2006)
Abruzzo
Legge n.33 del 8-11-2006
n.66 del 22-11-2006
Politiche infrastrutturali
19-1-2007 / Impugnata
La legge, che apporta modifiche ed integrazioni ad alcune leggi regionali in materia di lavori pubblici e di edilizia residenziale pubblica, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle norme contenute negli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1.
Tali disposizioni mantengono in vigore, in materia di collaudo, le vigenti norme regionali di settore, e pertanto si pongono in contrasto con la normativa nazionale contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006. L'articolo 4 di detto Codice ha delineato l'assetto delle competenze legislative di Stato, Regioni e Province Autonome, in conformità all'art. 117 Cost., facendo rientrare, tra l'altro, la disciplina del collaudo fra le materie di competenza esclusiva statale, in quanto espressione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Le Regioni non possono quindi prevedere una disciplina diversa da quella del codice dei contratti, in quanto ciò si pone in contrasto con l'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
Per i motivi suesposti, gli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1 della legge in esame devono essere impugnati ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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