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Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio (Legge urbanistica della Calabria). (24-11-2006)
Calabria
Legge n.14 del 24-11-2006
n.22 del 1-12-2006
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007 è stata impugnata la legge della Regione Calabria n. 14 del 24 novembre 2006 concernente: "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio (Legge urbanistica della Calabria)."
La legge presentava aspetti di illegittimità relativamente alle norme contenute negli articoli 2, comma 1, ottavo capoverso, e 4, comma 1, tredicesimo capoverso.
Il Governo aveva in particolare rilevato che l’art. 17 della legge n. 19 del 2002, come modificato dall’art. 2 della legge in esame, definendo i contenuti pianificatori del Quadro territoriale regionale (Q.T.R.), espressione della sua valenza paesaggistica, non teneva conto della disposizione dell’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. n. 42 del 2004, relativamente all’oggetto della pianificazione paesistica e allo sviluppo procedimentale per la sua attuazione, costituendo il richiamo al Codice un riferimento di carattere meramente formale.Inoltre il mancato riferimento nella legge a forme di coordinamento o collaborazione con gli organi statali competenti, nelle fasi procedurali degli strumenti di pianificazione previsti, sostanziava il contrasto con l’art. 5, comma 6, del Codice, ai sensi del quale <>. Ciò in violazione
dell'articolo117, comma 2, lett. s), Cost., che sancisce la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, stante la concorrenza di competenze, relativamente all’esercizio di funzioni amministrative, ex art. 118, comma 1, Cost..
Anche la previsione , di cui all'articolo l’art. 48, comma 2, della legge n. 19 del 2002, comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della legge in esame,è apparso affetto da illegittimità.
Infatti, l’attribuzione ad un provvedimento regionale( “Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito”) delle funzioni di recupero conservazione e valorizzazione del patrimonio storico , senza alcuna definizione discriminatoria del patrimonio rispetto ai beni culturali, né alcun richiamo alla loro specifica disciplina codicistica, comporta la perdita della distinzione tra tutela dei beni culturali, funzione amministrativa di pertinenza statale, e salvaguardia di tutto il restante patrimonio edilizio di valenza storica non qualificata in termini di interesse culturale, rientrante tra le attribuzioni regionali.
Da qui deriva il contrasto della previsione regionale con l’art. 4, comma 1, del Codice, che affida allo Stato la competenza all’esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale e rimette alla legge statale la disciplina di forme di intesa e coordinamento con le Regioni in materia di tutela dei beni culturali, e quindi con gli artt. 117, comma 2, lett. S), e 118, comma 3, Cost.
Con legge n. 29 del 28 dicembre 2007 la stessa Regione Calabria ha apportato, alle sopracitate norme oggetto di censura, modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale.
Infatti, tale ultima legge regionale modifica gli articoli precedentemente censurati.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, su conforme parere del Ministero per i Beni e le Attività culturali, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
25-1-2007 / Impugnata
La legge in esame introduce modifiche e integrazioni alla legge urbanistica della Regione, legge n. 19 del 2002, “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio”.
La legge è censurabile relativamente alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, ottavo capoverso, e 4, comma 1, tredicesimo capoverso, per i motivi che seguono.
L’art. 17 della legge n. 19 del 2002, come modificato dall’art. 2 della legge in esame, definendo i contenuti pianificatori del Quadro territoriale regionale (Q.T.R.), espressione della sua valenza paesaggistica, non tiene conto della disposizione dell’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. n. 42 del 2004, relativamente all’oggetto della pianificazione paesistica e allo sviluppo procedimentale per la sua attuazione, costituendo il richiamo al Codice un riferimento di carattere meramente formale. I contenuti dell’art. 143 del Codice non trovano menzione neppure all’art. 17-bis, articolo aggiunto dall’art. 2, comma 1, ottavo capoverso, della legge in esame, a norma del quale si prevede che la valenza paesaggistica del Q.T.R. si eserciti anche tramite i Piani Paesaggistici d’Ambito. Peraltro , il mancato riferimento nella legge in esame a forme di coordinamento o collaborazione con gli organi statali competenti, nelle fasi procedurali degli strumenti di pianificazione previsti, sostanzia il contrasto con l’art. 5, comma 6, del Codice, ai sensi del quale <>.
Inoltre, l’attrazione della pianificazione paesaggistica nel sistema della pianificazione complessiva del territorio viola l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., che sancisce la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, stante la concorrenza di competenze, relativamente all’esercizio di funzioni amministrative, ex art. 118, comma 1, Cost..
Anche la previsione , di cui all'articolo l’art. 48, comma 2, della legge n. 19 del 2002, comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della legge in esame, presenta aspetti di illegittimità.
Infatti, l’attribuzione ad un provvedimento regionale( “Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito”) delle funzioni di recupero conservazione e valorizzazione del patrimonio storico , senza alcuna definizione discriminatoria del patrimonio rispetto ai beni culturali, né alcun richiamo alla loro specifica disciplina codicistica, comporta la perdita della distinzione tra tutela dei beni culturali, funzione amministrativa di pertinenza statale, e salvaguardia di tutto il restante patrimonio edilizio di valenza storica non qualificata in termini di interesse culturale, rientrante tra le attribuzioni regionali.
Da qui deriva il contrasto della previsione regionale con l’art. 4, comma 1, del Codice, che affida allo Stato la competenza all’esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale e rimette alla legge statale la disciplina di forme di intesa e coordinamento con le Regioni in materia di tutela dei beni culturali, e quindi con gli artt. 117, comma 2, lett. S), e 118, comma 3, Cost.,
Del resto, la scelta della Regione di recepire, a norma dell'art. 8-bis della legge n. 19 del 2002, articolo aggiunto dall’art. 1 della legge in esame, la Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge n. 14 del 2006 - e non piuttosto di riferirsi alla nozione di paesaggio ex art. 131 del Codice dei beni culturali, diretta attuazione del principio costituzionale di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, quale compito della Repubblica, di cui all'art. 9, comma 2, Cost. - porta ad inquadrare il paesaggio come uno dei diversi profili del governo del territorio, negando ad esso ogni specificità rispetto agli stessi, con ciò riducendo la pianificazione paesistica ad una funzione amministrativa connessa e complementare a quella afferente alla disciplina urbanistica e, quindi, di esclusiva pertinenza regionale.

Per le ragioni esposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione

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