Dettaglio Legge Regionale

Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria. (5-1-2007)
Calabria
Legge n.2 del 5-1-2007
n.4 del 12-1-2007
Politiche ordinamentali e statuti
7-3-2007 / Impugnata
La legge in esame, nel prevedere, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto calabrese, l'isituzione della Consulta statutaria e disciplinandone contestualmente la struttura e l'attività eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'articolo 117, comma II, lettera l) della Costituzione nella materia concernente "giurisdizione e norme processuali" e dall'art.123 cost. . In particolare la legge è impugnabile in quanto:
a) l'articolo 3 nel prevedere che"i componenti della Consulta non possono essere perseguiti per responsabilità penale, civile o contabile esclusivamente per le opinioni espresse e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni", si pone in contrasto con la esclusiva potestà legislativa statale in materia di responsabilità penale e civile, di cui all'articolo 117, comma II, lettera l) Cost..
b)gli articoli 6,7 e 8 attribuiscono alla Consulta poteri ulteriori rispetto all'emanazione di pareri semplicemente consultivi, configurando l'adozione da parte della stessa di decisioni e pareri di carattere vincolante per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della Regione, istituto quest'ultimo tipico delle decisioni a contenuto giurisdizionale.
In tal modo, sono superati i limiti posti anche dalla stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n.378/2004, per cui il potere consultivo degli organi regionali si esplica "attraverso semplici pareri, che, se negativi sul piano della conformità statutaria, determinano come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate ed anche senza vincolo in ordine ad alcuna modifica delle disposizioni normative interessate".
In definitiva, nella configurazione delineata dalle disposizioni della legge regionale in esame, la Consulta Statutaria assume il carattere ibrido di organo consultivo e munito di potestà decisoria vincolante nei riguardi di tutti gli organi ed enti della Regione.
Per i suesposti motivi si ritiene che la legge regionale vada impugnata innanzi la Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 Costituzione.

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