Dettaglio Legge Regionale

Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante. (22-2-2019)
Piemonte
Legge n.5 del 22-2-2019
n.9 del 28-2-2019
Politiche infrastrutturali
18-4-2019 / Impugnata
La legge regionale, che detta una disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante, presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 9 e 19 , ove non risulta richiamato il rispetto anche delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale quali disciplinate dalle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004, in violazione quindi degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.
Come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n.. 189/2016) le regioni, nel dettare la disciplina di strutture ricettive temporanee e mobili non possono prescindere dalla rilevanza paesaggistica, pertanto norme, come quelle in esame, che hanno la capacità di incidere su aree ed immobili tutelati ai sensi della Parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004, in difetto di un espresso richiamo al rispetto integrale dei principi stabiliti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio risultano violare le citate norme costituzionali .
Pertanto le disposizioni contenute negli articoli 9 e 19 , prevedendo, rispettivamente, disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici ed aree per il turismo itinerante, e i contenuti di un previsto regolamento di attuazione, presentano aspetti di illegittimità costituzionale per contrasto con le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. lgs. N. 42/2004, violando così gli articoli 9 e 117 secondo comma lettera s) della Costituzione.
In particolare :
- L’articolo 9, che detta disposizioni urbanistico-edilizie per l’insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante, presenta aspetti critici in relazione ai commi 1 e 2
Premesso che i complessi ricettivi all'aperto, disciplinati dalla legge in esame , non appaiono definiti dalla legge regionale, il comma 1 dell’articolo 9 sottrae i campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5, dal rispetto dei piani comunali o intercomunal. Ciò comporta che gli stessi non risultino soggetti ad alcuna verifica di compatibilità con le imprescindibili esigenze di tutela del patrimonio culturale (tra le quali quelle dei beni paesaggistici per il tramite del procedimento di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004). Gli allegati A (cfr. A.17, A.27) e B (cfr. 13.25, 13.26) del DPR n. 31/2017 - (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) - non appaiono, d'altronde, neanche contemplare tale categoria di esenzione o semplificazione procedurale.
Il terzo periodo del comma 2 definisce come non rilevanti dal punto di vista paesaggistico e, pertanto, non richiedono l'autorizzazione paesaggistica le installazioni di “ strutture edilizie leggere o manufatti" di cui all'articolo 5, senza che ciò sia stato previsto dal D.Lgs. 42/2004, art. 149, e dal DPR 31/2017.
Il quarto periodo del comma 2 definisce come non rilevanti dal punto di vista paesaggistico e, pertanto, non richiede l'autorizzazione paesaggistica, per le installazioni di "g) preingressi" di cui all'articolo 5, senza che ciò sia stato previsto dal D.Lgs. 42/2004, art. 149, e dal DPR 31/2017, anzi operando una interpretazione estensiva di quanto previsto al punto A.27 del predetto DPR ("A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti"), considerando anche che tali elementi non sarebbero puntualmente illustrati nel progetto licenziato con l'originario permesso a costruire dell'intera struttura ricettiva, che deve rappresentare solo "la disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni" (cfr. secondo periodo comma 2).
Le norme contenute nell’articolo 9, commi 1 e 2 , dunque, contrastano con le disposizioni statali di riferimento citate e quindi risultano violare i sopra richiamati parametri costituzionali.

- L’ art. 19 prevede, al comma 1, che la Giunta regionale, adotti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, un regolamento che disciplina, tra l’altro : …
“e) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5;
f) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'articolo 7;”
Tali previsioni non contengono un esplicito richiamo ai requisiti di compatibilità con le imprescindibili esigenze di tutela del patrimonio culturale e, quindi, alle previsioni e prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale PPR, dal quale il Regolamento non può prescindere. La norma regionale risulta dunque priva di un necessario rimando dinamico alle previsioni e prescrizioni del PPR, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, come anche alle disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004, presentandosi dunque in contrasto con quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in violazione della competenza statale in materia di cui agli articoli 9 e 117, secondo comma lettera s) della Costituzione.
Non può infatti ritenersi che il Regolamento si riferisca a requisiti di carattere prestazionale e non ad aspetti "tecnico-edilizi", la legge regionale infatti richiama più volte l'esigenza di riferirsi al Regolamento di cui all’articolo 19 al fine di definire i requisiti (evidentemente, anche dimensionali e localizzativi) in diversi casi. Si vedano in proposito le disposizioni recate dall’ articolo art. 4, comma 2, dove il riferimento è fatto alla previsione del comma 1 del medesimo articolo, il quale ultimo tratta anche di "locali accessori", che hanno evidentemente rilevanza quali opere o interventi; l’art. 5, comma 5 dove il riferimento è fatto alla previsione delle casistiche definite al comma 1 del medesimo articolo, le quali fanno riferimento a loro volta anche a "unità abitative fisse", "mezzi mobili", "strutture edilizie leggere e manufatti" e "preingressi", che hanno sicuramente rilevanza quali opere o interventi; la norma recata dall’ art. 6, comma 7: il riferimento è fatto ai "campeggi", ai "villaggi turistici" ed a "locali", che hanno sicuramente rilevanza quali opere o interventi così come nell’ art. 7, comma 4 il riferimento è fatto all'allestimento di "aree adibite a garden sharing", che ha sicuramente rilevanza quale opera o intervento; ed infine l’ art. 8. comma 6: il riferimento è fatto alla "realizzazione di apposite aree per la ricettività all'aperto" (cfr. comma 1), attività che ha sicuramente rilevanza quale opera o intervento.
E’ dunque evidente che il Regolamento disciplinato dall’articolo 19 attiene anche alle modalità realizzative delle strutture disciplinate dalla legge regionale e, quindi, ad opere o interventi capaci di incidere dal punto di vista territoriale, con conseguente rilevanza culturale e paesaggistica.

Per questi motivi la legge regionale deve esser impugnata, limitatamente alle norme sopra indicate, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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