La legge in esame detta “Disposizioni in materia di parchi faunistici”.
La legge è censurabile relativamente alle norme di cui agli articoli 3 e 4 per i motivi che seguono.
L’articolo 4 prevede che l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di parchi faunistici e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica è rilasciata con decreto dell’assessore regionale competente, su istanza del legale rappresentante delle strutture interessate, tenuto conto dei criteri e dei requisiti fissati all’articolo 3.
Così disponendo, la legge regionale interviene su una materia disciplinata a livello statale dal D. lgs. n. 73 del 2005, “Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici”, il quale, invece, all’articolo 4 prevede che la licenza per l’apertura del giardino zoologico è rilasciata con “decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata”. L’ istituzione dei parchi faunistici – i termini “parco faunistico” e “giardino zoologico” sono equivalenti ai fini della legge regionale in esame (articolo 2, secondo comma) – è finalizzata a soddisfare esigenze, quali la conservazione della biodiversità, la protezione della fauna selvatica e la salvaguardia della diversità biologica, che non escludono la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La prescritta autorizzazione regionale, pertanto, si pone come sostitutiva della disciplina statale – infatti, l’autorizzazione sostituisce <
> la licenza prevista dalla normativa statale (art. 4, quarto comma) – così da poterne pregiudicare gli obiettivi che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.
Così disponendo le norme regionali eccedono dalle competenze statutarie di cui all'articolo 2 dello Statuto Speciale di autonomia (l.cost. n.4/1948), che pur riconoscendo alla Regione competenza primaria in materia di fauna - che deve considerarsi autoctona e locale - non riguarda pertanto la fattispecie disciplinata dal citato decreto legislativo n.73/2005 concernente la custodia di animali selvatici nei giardini zoologici, richiamata dalla medesima legge regionale (art.1)..
Per le ragioni esposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.