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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA sociosanitari – Quote di compartecipazione. (28-3-2019)
Puglia
Legge n.6 del 28-3-2019
n.36 del 1-4-2019
Politiche socio sanitarie e culturali
20-5-2019 /
Impugnata
La legge della Regione Puglia n. 6 del 28 marzo 2019, recante “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA sociosanitari – Quote di compartecipazione”, presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, commi 1 e 2, per invasione della competenza riservata allo Stato in materia della determinazione dei Livelli essenziali di assistenza, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.
a) L'art. 1, comma 1, al fine di recepire le previsioni del d. P.C.M. 12 gennaio 2017, recante l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, approva il prospetto contenente il quadro dei trattamenti sanitari che costituiscono i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari per la cura delle persone non autosufficienti, o con disabilità, o con disturbi mentali. Lo stesso prospetto indica anche le compartecipazioni della regione alle spese per tali trattamenti sanitari.
La disposizione regionale in esame, pur essendo coerente dal punto di vista dei trattamenti indicati con quelli previsti dal Capo IV del menzionato d.P.C.M. 12 gennaio 2017, limita, al primo riquadro del prospetto, i trattamenti residenziali e semiresidenziali alle sole persone non autosufficienti "anziane" e alle "persone affette da demenza".
Tale limitazione non trova riscontro nell'art. 30 del citato d.P.C.M., riguardante in particolare l’"Assistenza sociosanitaria, residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti", che non prevede alcun vincolo di età per l'erogazione dei trattamenti dei menzionati trattamenti.
b) Inoltre il comma 2 del medesimo art. 1, dispone che le "nuove" quote di compartecipazione regionale ai menzionati trattamenti, stabilite dal comma 1, laddove difformi da quelle attuali, si applichino a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate.
Tale norma, oltre ad apparire eccessivamente generica, in quanto non individua con precisione un termine certo a partire dal quale le quote di compartecipazione, stabilite a livello regionale, devono essere attuate, comporta, di fatto, sia la mancata applicazione dell'articolo 30 del d.P.CM. 12 gennaio 2017, che, nello stabilire le quote di compartecipazione del servizio sanitario per i trattamenti in oggetto, ne prevede l'entrata in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso, sia la disomogeneità applicativa sul territorio regionale delle quote di compartecipazione, atteso che, nella realtà, la decorrenza degli accordi contrattuali differisce da struttura a struttura, essendo condizionata dalla data della relativa stipula con la Regione.
Per le ragioni esposte i commi 1 e 2 dell’art. 1 invadono la competenza riservata allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, in materia della determinazione dei Livelli essenziali di assistenza.
Per tali motivi l’art. 1, commi 1 e 2, deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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