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Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale). (28-3-2019)
Puglia
Legge n.8 del 28-3-2019
n.36 del 1-4-2019
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
20-5-2019 /
Impugnata
La legge della Regione Puglia n.8 del 2019, recante “Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale)”, presenta profili d’illegittimità costituzionale per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e con il principio di ragionevolezza, in violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell’art. 3 della Costituzione.
L'art. 1, che costituisce l’unico articolo della legge regionale in esame, abroga l'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25, recante "procedure propedeutiche alla nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale".
Nel dettaglio, l'abrogato art. 9 prevedeva l'istituzione presso l'Assessorato alle politiche della salute degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina a Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende sanitarie e degli IRCCS e prevedeva che il Direttore generale nominasse i Direttori amministrativi e sanitari fra gli iscritti agli Albi regionali.
Così disponendo, l’art. 1 della legge regionale in esame, nell'abrogare "sic et simpliciter" la disciplina previgente, nulla dispone circa la disciplina da applicare per la nomina dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, creando, in tal modo, un vuoto normativo.
Vi è assoluta incertezza, pertanto, circa le procedure con le quali la regione Puglia procederà a conferire gli incarichi di cui trattasi all'indomani della disposta abrogazione.
Inoltre, l'abrogazione in questione (e in particolare l’abrogazione della previsione degli Albi regionali degli idonei) non si giustifica e appare contraddittoria rispetto ad una recente Deliberazione della Giunta regionale del 12 gennaio 2018, n. 35, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla suddetta nomina, stabilendo che "resta inteso che gli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore sanitario approvati a conclusione del procedimento avviato con l'avviso di cui all'allegato A) resteranno in vigore fino alla costituzione degli elenchi regionali di cui all'art. 3 del d.lgs. 171/2016".
Ciò posto, nel vuoto normativo che così sembrerebbe delinearsi, vi è rischio che la nomina dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari avvenga in dispregio dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità sottesi alla previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 171 del 2016 a norma del quale "il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all' articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata(…)”.
Nelle more della definizione degli atti previsti dalla citata disposizione, in via transitoria, l'art. 5 del medesimo decreto legislativo ha stabilito che " fino alla costituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non è stato costituito l’elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costituiti".
Il riferimento va, dunque, anche all'art. 3, comma 1-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, che, a sua volta, prevede che "il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale".
Fermo restando che, allo stato, la mancanza di un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni che disciplini i requisiti che devono possedere gli aspiranti direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del SSN comporta la non immediata applicabilità per le regioni delle disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 171 del 2016, l'abrogazione di una legge regionale che già prevedeva l'istituzione di appositi elenchi regionali di idonei appare irragionevole e in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute ed in tal senso è censurabile per violazione dell’art. 3 e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Nello specifico, considerato che la "ratio" della disciplina statale concernente la nomina dei vertici apicali delle ASL è quella di garantire che le nomine avvengano in maniera imparziale e trasparente, in piena coerenza con gli ormai consolidati orientamenti della Corte Costituzionale in merito alla natura di tali incarichi, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione, l’assoluta incertezza circa le procedure che la Regione intenda concretamente adottare per la nomina dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, introdotta con la legge in esame, determina un vuoto normativo nella materia in questione che potrebbe dare luogo a pratiche in contrasto con i principi fondamentali stabiliti sul punto dalla legge dello Stato.
Come noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, sono da ricondursi alla materia concorrente della «tutela della salute» (ex multiis Corte Cost. n. 422/2006, n. 295/2009), le disposizioni statali dettate in tema di "governance" delle aziende sanitarie, che si pongono, appunto, quali principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Ed invero, per quanto riguarda specificamente la dirigenza sanitaria, trattandosi di materia rientrante nella competenza concorrente, spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia, tra cui devono annoverarsi quei principi, dettati con riferimento alle modalità e ai requisiti di accesso, che si collocano in una prospettiva di miglioramento del "rendimento" del servizio offerto e dunque di garanzia, oltre che del buon andamento dell'amministrazione, nonché della qualità dell'attività assistenziale erogata e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale.
Ciò premesso, appare irragionevole l’art. 1 della legge regionale in esame, che, sopprimendo gli elenchi regionali di idonei all’incarico di direttore amministrativo e sanitario, comporta - verosimilmente - la nomina diretta da parte del direttore generale dell’azienda sanitaria sia del direttore amministrativo sia del direttore sanitario, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
Ciò in considerazione dei nuovi principi stabiliti dal decreto legislativo n. 171 del 2016 e s.m., che, sebbene rechi - allo stato - norme non immediatamente applicabili, mira a garantire la trasparenza delle procedure, appunto prevedendo l’istituzione di elenchi regionali di idonei.
La legge regionale in esame opera, pertanto, nella sostanza, una “reformatio in peius” rispetto alle garanzie di trasparenza ed imparzialità che il legislatore statale ha inteso assicurare con la riforma di cui alla legge n. 124 del 2015 e al decreto legislativo attuativo, al fine di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa.
La successione di norme operata dal legislatore regionale presenta infatti manifeste ragioni di irrazionalità, che, da sole, potrebbero consentire di sindacare l’ampio potere discrezionale riservato al legislatore, soprattutto in considerazione del contesto normativo preesistente (cfr. Corte Cost., n. 417 del 1996; Corte Cost., n. 450 del 2000). Ed, in effetti, il principio di ragionevolezza, la cui affermazione origina da giudizi di costituzionalità vertenti sul principio di eguaglianza, costituisce, oggi, “complemento” di qualunque altro principio costituzionale richiamato a parametro del giudizio della Corte e si pone quale criterio di giudizio volto a valutare la logicità, la coerenza, l’adeguatezza, la congruenza, la proporzionalità e la non arbitrarietà delle norme di legge.
Per i motivi esposti, l’art. 1 della legge in esame e l’intera legge, avente carattere normativo omogeneo, devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione
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