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Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo. (9-4-2019)
Piemonte
Legge n.17 del 9-4-2019
n.15 del 11-4-2019
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
30-5-2019 /
Impugnata
La Legge della Regione Piemonte n.17 del 9/04/2019, recante “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”, presenta profili d’illegittimità costituzionale.
1) L’art. 14 della legge regionale in esame regolamenta il procedimento per l’approvazione del Piano per l’invecchiamento attivo (PIA), che costituisce il documento programmatico per l’integrazione e il coordinamento delle varie politiche e risorse regionali relative agli interventi e servizi per favorire l’invecchiamento attivo. In particolare detto art. 14, al comma 3, prevede che tra i vari soggetti che la Giunta regionale può consultare, in via preliminare, ai fini della predisposizione e della presentazione di detto piano siano ricompresi - oltre alle Organizzazioni Sindacali, alle Aziende sanitarie, agli enti gestori dei servizi socio assistenziali, ai Centri di servizio per il volontariato, agli uffici scolastici regionali e provinciali e alle università - “i rappresentanti delle associazioni di volontariato”.
Tale disposizione regionale, contenuta nel comma 3 dell’art. 14, che limita alle sole associazioni di volontariato, nell’ambito dei vari dei vari enti che costituiscono il Terzo settore, il ruolo (sia pure consultivo) assegnato dalla norma, contrasta con l’art. 55, comma 1, del Codice del terzo settore, d. lgs. n 117 del 2017, che dispone, in attuazione delle norme costituzionali e in particolare dell’art. 118 della Costituzione, che “le amministrazioni pubbliche… nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione …”.
Non vi è infatti ragione per cui solo una categoria degli enti che costituiscono il Terzo settore venga coinvolta in quella che di fatto è la fase preliminare della co-programmazione del menzionato Piano, ovvero della “individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”, come è previsto dall’art. 55, comma 2, Codice del terzo settore. Infatti, limitare la partecipazione alla fase di consultazione preliminare alla presentazione del piano per l’invecchiamento, ad una sola e specifica categoria di enti del terzo settore, appare riduttivo e discriminatorio nei confronti delle altre categorie.
Pertanto laddove la normativa nazionale di settore prevede la partecipazione di tutti gli enti del terzo settore, senza limitazioni a determinate categorie, non soltanto alla fase attuativa, ma anche alla fase di co-programmazione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità dell’amministrazione, la disposizione contenuta nell’articolo 14, comma 3, della legge in oggetto, che consente alle sole organizzazioni di volontariato la partecipazione alla fase finalizzata ad individuare i bisogni da soddisfare e gli interventi necessari alla loro attuazione, risulta priva di una specifica ragione logica o fondamento normativo, e viola i menzionati principi di sussidiarietà, cooperazione di cui all’art. 118 Cost., nonché i principi di uguaglianza e di non discriminazione di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
2) l'articolo 12, comma 2, lett. c), invade la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, riservata alla legislazione statale dall' all'articolo 117, comma 2, lett. h) della Costituzione, laddove, nel descrivere le "azioni" in cui può concretizzarsi "l'impegno civico delle persone anziane ", fa riferimento a attività ausiliarie di “vigilanza.., presso scuole e mense, musei; biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali ".
Nel dettaglio, tale previsione, pur circoscrivendo a luoghi privati o tutt'al più aperti al pubblico l'espletarsi dell’impegno “civico", non specifica adeguatamente in cosa consista l'attività ausiliaria di vigilanza in esame.
Infatti, la generica e non meglio precisata locuzione contenuta nel cennato articolo 12 evoca lo svolgimento di attività e prevenzione e sicurezza riservate per legge alle Forze di polizia e a nulla vale l'aver premesso la qualificazione "ausiliaria" senza poi descriverne il contenuto. Ciò incide, infatti, su compiti afferenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, suscettibili di interferire con le funzioni di polizia, atteso che la vigilanza menzionata dovrebbe essere circoscritta ad attività di ausilio e/o assistenza ai fruitori del servizio, non potendo involgere eventuali compiti di custodia dei beni o di sorveglianza sui luoghi.
Per tali motivi le norme regionali sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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