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Disciplina delle cooperative di comunità. (11-4-2019)
Umbria
Legge n.2 del 11-4-2019
n.20 del 17-4-2019
Politiche socio sanitarie e culturali
11-6-2019 /
Impugnata
La legge della Regione Umbria dell’11 aprile 2019 n. 2, recante “Disciplina delle cooperative di comunità”, presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 5, comma 1, lett. b), per invasione nella materia dell’ordinamento civile, riservata al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
L’art. 5, comma 1, lett. b), prevede che la Regione, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, "disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'art.55 del d.lgs.n.117/2017 e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche".
La norma regionale in esame, stabilendo che la Regione possa coinvolgere anche le cooperative di comunità nell'attività, prevista dall’art. 55 del Codice del Terzo Settore (d.lgs.n.117/2017), di programmazione, di progettazione e di accreditamento degli interventi di utilità sociale, indicati dall’art. 5 dello stesso Codice, contrasta con il menzionato art. 55, secondo il quale la Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e di organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale deve assicurare il coinvolgimento attivo dei soli enti del terzo settore, tra i quali non sono ricomprese le cooperative di comunità.
Pertanto il richiamo operato dalla norma regionale in esame all'art. 55 del Codice del Terzo Settore appare improprio in quanto aggiunge le cooperative di comunità al novero degli enti del Terzo Settore, che sono invece specificamente individuati nell’art. 4, comma 1, dello stesso Codice, e sono gli unici enti legittimati, in base al menzionato art. 55, a partecipare attivamente alla programmazione statale degli interventi di utilità sociale.
Così disponendo, la Regione eccede dalle proprie competenze in quanto, ampliando il novero dei soggetti del terzo settore, individuati e disciplinati dal diritto privato, invade la materia dell’ordinamento civile, riservata al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
La Corte costituzionale, da ultimo con sentenza n.185/2018, ha infatti affermato che "è innegabile che i soggetti del Terzo Settore, in quanto soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, ricadono tipicamente nell'ordinamento civile. L'ordinamento civile, come è noto, comprende tali discipline, allo scopo di garantire l'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza".
Per i motivi esposti l’art. 5, comma 1, lett. b), deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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