Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007. (16-4-2019)
Toscana
Legge n.18 del 16-4-2019
n.19 del 19-4-2019
Politiche infrastrutturali
11-6-2019 / Impugnata
La legge regionale, che detta disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori e modifiche alla l.r. 38/2007, è censurabile relativamente alla diposizione contenuta nell'articolo 10, comma 4.
Detta norma prevede , nell'affidamento di contratti mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 del Codice dei Contratti pubblici, la possibilità di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento : tale previsione si pone in contrasto con l'articolo 30, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, d. lgs.n. 50/2016, secondo cui, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni debbono essere rispettati, tra gli altri, i principi di libera concorrenza e non discriminazione. La norma regionale risulta dunque invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione.

La disposizione contenuta nell'articolo 10 – rubricato “Indagine di mercato” - al comma 4 stabilisce infatti che : "In considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro , piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 5O per cento e, in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare."
Siffatte condizioni appaiono sproporzionate, discriminatorie e distorsive del principio di concorrenza tra imprese, in palese violazione delle disposizioni comunitarie anche con riferimento al principio del favor partecipationis .
L’articolo 30 , comma 1 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016, nel dettare i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni , stabilisce che “L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”

Come affermato da costante giurisprudenza costituzionale, in materia di appalti, gli aspetti relativi alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, sono riconducibili nell'ambito della tutela della concorrenza (tra le molte, sentenze n. 186 del 2010; n. 320 del 2008; n. 401 del 2007), di esclusiva competenza del legislatore statale che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti, e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale senza che il legislatore delle Regioni, anche a statuto speciale e delle province autonome, possa prevedere in materia una disciplina difforme da quella statale.
La previsione regionale in parola dunque eccede dalle competenze regionali, risultando invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza.

Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alla norma sopra indicata, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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