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Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina). (10-6-2019)
Abruzzo
Legge n.7 del 10-6-2019
n.104 del 14-6-2019
Politiche infrastrutturali
31-7-2019 /
Impugnata
La legge regionale , che detta norme per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi , è censurabile in relazione alle norme contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera c) , che, per i motivi di seguito specificati, si pongono in contrasto con la disciplina di tutela dettata dal codice dei Beni culturali e del paesaggio, in particolare con gli articoli 3,5, 6, 21, 133 , 134 e 146 , quali norme interposte con il parametro costituzionale di cui agli articoli 9 e 117, comma 2, lett. s della Costituzione in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Si premette che i trabocchi - antiche costruzioni realizzate in legno che constano di una piattaforma protesa sul mare ancorata alla roccia dalla quale si allungano macchine da pesca - sono tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Parte III art.142, in quanto ricadenti nella fascia costiera di cui alla lettera a) del medesimo articolo, ed in parte anche in quanto ricadenti all’interno del perimetro di riserve naturali regionali (Sistema di aree protette della Costa Teatina) di cui alla lettera f); alcuni di essi sono altresì tutelati in quanto ricadenti in ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale; inoltre, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo ha avviato per 11 trabocchi della costa teatina la dichiarazione di Interesse Culturale ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 e, nell’ambito della co-pianificazione paesaggistica in corso, sono stati identificati e mappati 22 trabocchi come elementi identitari regionali. La stessa Regione, ai sensi della L.R. 71/2001, riconosce i trabocchi come ‘beni culturali primari’ sottoposti a tutela: l’art. 2 di detta legge regionale - non modificato dalla legge regionale in esame - stabilisce che “I trabucchi e l'area circostante compreso il tratto di mare per una fascia di 50 mt che concorrono a formare il Quadro di insieme censiti e ristrutturati ai sensi della L.R. 93/1994 sono considerati beni culturali primari e perciò sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. 490/99”; l’art. 3 - anch’esso non modificato dalla L.R. 7/2019 in oggetto - stabilisce che “Il Comitato regionale per i beni ambientali di cui alla L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 recante disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali, in attuazione della Parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) provvede a rilasciare i prescritti pareri e nulla-osta ambientali sulle opere di ristrutturazione dei trabocchi, nonché ad indicare la tipologia ed il formato della segnaletica pubblicitaria a norma dell'art. 153 della Legge n. 42/2004”.
Alla luce di tale articolato quadro di tutela , le norme regionali in esame, dettando unilaterlamente una disciplina di beni tutelati, si pongono in contrasto con il principio di collaborazione istituzionale espresso dall’art.5 del D.Lgs. 42/2004 - “Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale” - laddove esso stabilisce che “Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province […] cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice”.
Ll’art. 133 c.1 del medesimo D.Lgs. 42/2004 stabilisce, inoltre, che “Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità”.
Si rappresenta infine che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale devono essere svolte in conformità alla normativa di tutela (Art.1 c.6), la valorizzazione è altresì attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze (Art.6 c.2), e che ai sensi dell’art.7 c.1 le regioni esercitano la propria potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale fissati dal codice (Art.7 c.1).
La norma regionale, nell’intervenire sui parametri di superficie, incide altresì , di fatto, sui Piani Demaniali Marittimi Comunali (PDMC) laddove essi contengono specifiche molto più restrittive di quelle proposte dalla legge in esame .
Tanto premesso risultano in particolare censurabili le seguenti disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, letta c) della legge regionale in esame che modifica l’articolo 3 ter della della l.r. 13/2009 rubricato “valorizzazione turistica del trabocchi e dei caliscendi” aggiungendovi, dopo il comma 3, ulteriori commi .
Le norme regionali invadono la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., inserendo dei parametri dimensionali di riferimento per gli interventi sui manufatti non previsti dalla normativa di settore, se pur richiamando la necessità degli atti di autorizzazione statali.
In particolare:
- Il comma 3-bis testualmente prevede : «Limitatamente ai trabocchi, al fine di ottimizzare e valorizzare l'attività di ristorazione svolta dagli stessi in relazione all'effettiva esigenza dei flussi turistici e delle visite didattico-culturali provenienti dal territorio regionale ed extra regionale, è definita una superficie complessiva di occupazione massima di 2.000 metri quadrati comprensiva di specchio acqueo e strutture componenti il trabocco. Nell'ottica del perseguimento degli scopi didattico-culturali richiamati nel presente comma, il titolare della struttura promuove la diffusione della storia del trabocco, quale elemento essenziale della tradizione locale; per i medesimi fini la Regione Abruzzo, nell'ambito delle risorse stanziate annualmente in bilancio per le attività turistiche e culturali, d'intesa con i titolari delle strutture, sostiene visite guidate sui trabocchi, nell'ottica soprattutto di promuovere l'immagine della costa teatina dei trabocchi sull'intero territorio nazionale ed extra nazionale».
L’introduzione della fattispecie della “superficie massima di occupazione”, comprensiva dello specchio acqueo, con la finalità di “ottimizzare e valorizzare l’attività di ristorazione”, peraltro ambiguamente connessa a “scopi didattico-culturali”, e senza alcuna chiarezza in merito alla relazione tra detta nuova categoria di superficie e “l’ area circostante , compreso il tratto di mare per una fascia di 50 mt.” già individuata dall’art. 2 della LR 71/2001, non risulta garantire la necessaria tutela del «quadro d’insieme» di cui all’art.1 della L.R. 93/1994, assoggettata ai sensi dell’art.2 e dell’art.3 comma 3 della L.R. 71/2001 alla Parte III del D.Lgs. 42/2004”.
- Il comma 3-ter: dispone che «La parte di struttura componente il trabocco destinata a ristorazione aperta al pubblico non può eccedere la superficie di 160 metri quadrati calpestabili e la parte di struttura destinata ai servizi accessori connessi alla ristorazione, quali cucina e servizi, non può eccedere la superficie di 50 metri quadrati calpestabili. L'attività di ristorazione può essere svolta sul trabocco con un'accoglienza massima di sessanta persone, inclusi ospiti e personale».
In proposito si rappresenta che la norma già conteneva un limite massimo di ampliamento pari al 20% della superficie coperta esistente, fissato al comma 1 dell’articolo in questione (comma non modificato); i parametri dimensionali introdotti nel nuovo comma 3 ter appaiono censurabili in quanto si estendono a considerare più complessivamente la superficie “calpestabile”; essi, in particolare, destano preoccupazione con riguardo al caso dei trabocchi “abbandonati e scomparsi” qualora non sia acclarata, o non sia agevole acclarare, la superficie originaria degli stessi . Inoltre, l’evidente favor accordato all’introduzione di servizi di ristorazione nei trabucchi comporta senza dubbio il rischio di comprometterne di fatto il carattere storico-culturale che la L.R. 93/1994 si prefiggeva di tutelare, enunciando all’art.1: “La Regione intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico - culturale e ambientale rappresentato dai trabucchi della costa abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi”.
I nuovi parametri di superficie previsti risultano pertanto censurabili , perchè consentono ampliamenti e trasformazione in netto contrasto con le esigenza di tutela del bene .
- Il comma 3-quater prevede che «La superficie occupata dalla passerella d'accesso è esclusa dal computo dei parametri massimi individuati dal comma 3-ter. La relativa superficie è determinata in base alla distanza del trabocco dalla costa. La larghezza massima consentita della passerella di accesso è di 2 metri, adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza per la pubblica incolumità delle persone ed a quella in materia di abbattimento delle barriere architettoniche». L’ampiezza massima consentita per la passerella risulta del tutto incoerente con la configurazione storico-tradizionale tutelata.
- Il comma 3-sexies, infine dispone : «Per i trabocchi situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per quelli vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione sono in ogni caso consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Restano comunque ferme le prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali».
Detta previsione non risulta coerente con le norme in materia di tutela dettate dal codice dei beni culturali e del paesaggio , in particolare con la disciplina dettata dall’articolo 146 del Codice dei beni culturali che, in tema di autorizzazione, stabilisce specifiche procedure.
Le norme regionali indicate, violando i parametri interposti citati contenuti nel Codice dei Beni culturali ed il paesaggio, risultano quindi eccedere dalle competenze regionali, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio di cui agli articoli 9 e 117, secondo comma lettera s) della Costituzione .
Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alle disposizioni indicate, deve essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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