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La legge in esame, “Legge quadro sul prelievo in deroga”, disciplina l’esercizio delle deroghe attuabili alla ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria – direttiva 79/409/CEE – e nazionale – legge n. 157 del 1992.
La legge è censurabile relativamente alle norme di cui agli articoli 2 e 3 per i motivi che seguono.
La disciplina regionale prevede - all’articolo 2 - che il Consiglio regionale, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, INFS, o altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, approvi annualmente con legge, e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, il piano elaborato dalla Giunta regionale per il prelievo venatorio in deroga, al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, l’impiego misurato di esemplari di specie non a rischio, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE, nonché - all’articolo 3 - il piano elaborato al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva.
La mancata previsione, nella legge regionale che costituisce il quadro normativo per l’esercizio delle deroghe, dell’obbligo di argomentare i motivi per i quali il provvedimento è riconducibile a una delle esigenze individuate a livello comunitario – come peraltro sottolineato dalla Commissione europea nel parere motivato indirizzato il 28 giugno 2006 alla Repubblica italiana, a titolo dell’articolo 226 del Trattato CE - contrasta con l’articolo 9 della direttiva, ancorché sia indicata, nella stessa legge, la ragione astratta per cui si ritiene opportuna la deroga. Inoltre, la legge regionale, identificando in maniera generale e astratta i requisiti delle deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva di riferimento, determinati dal piano di Giunta regionale e approvati con legge regionale annuale, pone a regime una deroga che, se nel sistema della direttiva è un provvedimento eccezionale, adottato sulla base di una precisa e puntuale analisi dei presupposti e delle condizioni di fatto, stabilite ai fini dell’adozione delle deroghe, nella legge in esame, invece, si profila come “ordinaria”, temporalmente riferita ad un atto legislativo necessario e cadenzato. Peraltro, l’esigenza sostanziale di verificare “l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti”, in ragione della quale la direttiva comunitaria giustifica il prelievo in deroga per far fronte a esigenze contingenti e specifiche, non è soddisfatta in quanto il piano manca di determinare, quale ulteriore condizione formale, <>.
Pertanto, dal contrasto della disciplina regionale con la normativa comunitaria deriva la violazione dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, nonché della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in specie degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.
Per le ragioni esposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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